DECRETO PROT. N. 26/2025 DEL 05/03/2025 DEL QUESTORE DI LUCCA RECANTE NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI RESIDENZE ELETTIVA.
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 26 gennaio 2026 |
| Numero | 202600175/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino italiano, la cui identità è stata oscurata in sede processuale per ragioni di tutela della dignità personale e della privacy, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana avverso un decreto emesso dalla Questura di Lucca il 5 marzo 2025 e notificatogli mediante posta elettronica certificata il 17 marzo 2025. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Alessia Arzani, ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo della Questura, afferendo che questo fosse affetto da vizi di illegittimità sotto il profilo della violazione di norme procedurali e dei principi fondamentali che disciplinano l'esercizio della potestà amministrativa discrezionale. La Questura di Lucca, quale organo periferico del Ministero dell'Interno competente in materia di ordine pubblico e sicurezza, è stata convenuta in giudizio e rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze. La controversia è stata discussa in udienza pubblica il 14 gennaio 2026, al termine della quale il collegio giudicante ha assunto gli elementi di valutazione necessari per decidere sulla fondatezza del ricorso.
Il quadro normativo
Il decreto della Questura si colloca all'interno del sistema amministrativo italiano regolato dalla legge e dai principi costituzionali che disciplinano il potere discrezionale della pubblica amministrazione, in particolare le Questure nel loro ruolo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. I provvedimenti amministrativi, pur emanati in esercizio di poteri discrezionali, devono comunque conformarsi ai principi costituzionali di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e correttezza procedimentale, come consolidato nella giurisprudenza amministrativa. La sentenza invoca specificamente il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), a tutela della dignità della persona e dei diritti connessi alla riservatezza. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento processuale idoneo per sottoporre il provvedimento al controllo di legittimità davanti al giudice amministrativo territorialmente competente, secondo le procedure previste dal Codice del Processo Amministrativo.
La questione giuridica
Il Tribunale ha dovuto pronunciarsi sulla legittimità del decreto della Questura di Lucca, affrontando il controllo sulla conformità dell'atto ai parametri di legalità, ragionevolezza e proporzionalità amministrativa che legittimano l'esercizio della potestà discrezionale. Il ricorrente ha lamentato una violazione delle norme procedurali e dei principi che disciplinano il giusto procedimento amministrativo, evidentemente ritenendo che la Questura avesse ecceduto i propri poteri o agito in modo incoerente con le previsioni normative. La questione giuridica sottesa risiede nel bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e sicurezza che la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire e il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità del cittadino, compresa la tutela della sua sfera personale e della riservatezza dei suoi dati sensibili.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto da Alessandro Cacciari e composto dai referendari Andrea Vitucci e Marcello Faviere, ha analizzato gli atti del giudizio e ascoltato le difese della parte ricorrente durante l'udienza pubblica del 14 gennaio 2026, valutando criticamente il decreto della Questura alla luce dei principi amministrativi fondamentali. Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di profili di illegittimità nel provvedimento, concludendo che l'atto emanato dalla Questura risultava vizioso sotto il profilo della legittimità amministrativa e non poteva pertanto mantenersi in vigore. Il giudice ha inoltre ravvisato l'opportunità di assicurare una tutela piena al ricorrente mediante l'oscuramento delle sue generalità dai fascicoli della causa, ritenendo sussistenti i presupposti normativi per proteggere la dignità e la riservatezza della persona interessata secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del decreto della Questura di Lucca del 5 marzo 2025 e di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ripristinando la situazione giuridica del ricorrente alla posizione precedente all'emanazione del provvedimento illegittimo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi processuali senza condanna della controparte, risultando una soluzione equilibrata della controversia. Il Tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza nelle forme di legge e ha disposto il procedimento all'oscuramento delle generalità del ricorrente nei fascicoli della causa a tutela della sua dignità personale e dei suoi dati sensibili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Massima
Un provvedimento della Questura risulta illegittimo e deve essere annullato qualora violentasse i principi di ragionevolezza, proporzionalità e correttezza procedimentale nel bilanciamento tra le necessità di ordine pubblico e i diritti fondamentali e la dignità del cittadino.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore Marcello Faviere, Primo Referendario per l'annullamento - del decreto prot.-OMISSIS- emesso dalla Questura di Lucca in data 5/03/2025 e notificato a mezzo pec presso il domicilio del difensore il 17/03/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Arzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Lucca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea Vitucci e udito il legale di parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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