DECRETO PROT. 602 DEL 23/11/2023 DEL QUESTORE DI FIRENZE RECANTE IL RIFIUTO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 13 giugno 2025 |
| Numero | 202501064/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana contro il decreto di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Firenze in data 23 novembre 2023. Il ricorrente aveva avanzato richiesta di permesso di soggiorno a seguito di emersione dal lavoro irregolare, ossia facendo ricorso ai procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa per i lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Successivamente al diniego in primo grado, il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico che è stato sottoposto al regime del silenzio amministrativo, il quale si è trasformato in rigetto nella forma prevista in data 23 agosto 2024. Non trovando accoglimento nei livelli precedenti, il ricorrente ha deciso di impugnare l'atto presso il TAR per ottenere l'annullamento del provvedimento reputato illegittimo.
Il quadro normativo
La materia rientra nella disciplina dell'immigrazione regolata dal decreto legislativo 286 del 1998, testo unico che fissa i criteri e le procedure per il soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica. La normativa sull'emersione dal lavoro irregolare consente ai datori di lavoro e ai lavoratori stranieri di regolarizzare rapporti di impiego non dichiarati attraverso specifiche procedure amministrative, con l'obiettivo di contrastare lo sfruttamento lavorativo e di portare nella legalità attività economiche sommerse. Il Questore, in qualità di autorità responsabile dei permessi di soggiorno, detiene ampi poteri discrezionali nella valutazione delle istanze, ma tale discrezionalità deve comunque operare entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione che governano l'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava il rifiuto opposto dal Questore, ritenendo che il diniego non trovasse giustificazione nei dati e nei fatti sottoposti alla valutazione amministrativa, oppure che la decisione violasse i presupposti legali per il rilascio del permesso. La controversia mirava a verificare se l'amministrazione avesse correttamente verificato l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della richiesta di emersione, e se avesse adottato il provvedimento secondo i criteri di legalità e ragionevolezza. La questione era di rilievo per il ricorrente poiché coinvolgeva il diritto al soggiorno e alla permanenza nel territorio italiano, diritto strettamente collegato alla possibilità di lavorare legalmente e di fruire dei servizi e delle tutele sociali disponibili nel Paese.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminati gli atti e le difese delle parti, ha concluso che il ricorso era fondato su considerazioni non rispondenti alla realtà fattuale e giuridica del caso. Il collegio giudicante ha ritenuto che il Questore aveva correttamente applicato la normativa vigente nella valutazione della richiesta, e che le ragioni del diniego rientravano legittimamente nell'esercizio dei poteri discrezionali a lui riservati. Il TAR non ha riscontrato violazioni dei principi di legittimità amministrativa, e ha confermato che l'amministrazione aveva adeguatamente motivato la propria decisione in base ai presupposti normativi applicabili al caso concreto. La sentenza non evidenzia difetti procedurali, carenza di istruttoria o eccesso di potere che avrebbero potuto inficiare la validità dell'atto impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana respinge il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del decreto del Questore di Firenze. Le spese della controversia sono compensate, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali senza diritto di rivalsa sull'altra parte, soluzione generalmente adottata quando il giudice non riscontra particolare malafede o negligenza nell'una o nell'altra parte. La sentenza è definitiva e vincolante, e il TAR ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento già adottato dal Questore, mantenendo il diniego del permesso di soggiorno richiesto.
Massima
Il diniego del permesso di soggiorno conseguente a richiesta di emersione dal lavoro irregolare costituisce esercizio legittimo dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione quando risulti fondato sui presupposti normativi e motivato secondo i criteri stabiliti dalla legge, anche in assenza di circostanze eccezionali che impongano una diversa valutazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno richiesto a seguito di emersione dal lavoro irregolare dall’odierno ricorrente emesso dal Questore di Firenze in data 23.11.2023 (prot. -OMISSIS-), notificato all’interessato il 26.4.2024, avverso il quale veniva proposto ricorso gerarchico e si formava silenzio-rigetto il 23.8.2024. sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →