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Sentenza n. 202600157/2026
23 gennaio 2026

Sentenza n. 202600157/2026

DECRETO PROT. CAT. A.12.24/IMM. 249 DEL 8/8/2024 DELLA QUESTURA DI SIENA RECANTE L'IRRICEVIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

TribunaleTAR TOSCANA - FIRENZE
SezioneSEZIONE SECONDA
Data23 gennaio 2026
Numero202600157/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso la Questura di Siena. Con decreto protocollato in data 8 agosto 2024, l'autorità questuriale ha dichiarato irricevibile tale istanza, negandone l'accoglimento non sul merito della situazione lavorativa del ricorrente, bensì per vizi di natura formale e procedimentale nella presentazione della domanda. Ritenendosi gravato da una decisione che impediva di fatto l'accesso alla procedura di valutazione della richiesta, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, impugnando il decreto della Questura e chiedendone l'annullamento. Il ricorso è stato depositato presso la Sezione Seconda del TAR di Firenze, competente per materia.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, Testo Unico sull'Immigrazione, il quale detta i criteri formali e sostanziali per l'ammissione e il rilascio di tali autorizzazioni. L'articolo 26 del decreto prevede le modalità e i termini entro cui deve essere presentata la richiesta, nonché la documentazione necessaria che il cittadino straniero deve allegare. Le Questure esercitano funzioni amministrative in materia di immigrazione e sono tenute al rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi. Le decisioni di irricevibilità devono comunque rispondere ai principi di correttezza, proporzionalità e trasparenza che governano l'esercizio dei poteri amministrativi, garantendo al cittadino il diritto di accesso al procedimento e il diritto di difesa.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità della dichiarazione di irricevibilità emessa dalla Questura. Nel ricorso amministrativo si contendeva se la Questura avesse correttamente applicato i criteri di ricevibilità previsti dalla normativa vigente oppure se avesse ecceduto i propri poteri attraverso una declaratoria ritenuta manifestamente infondata o artificiosa. In altre parole, il ricorrente contestava se i presunti vizi procedimentali rilevati dall'amministrazione fossero reali e tali da comportare l'irricevibilità della domanda, ovvero se la decisione della Questura non rappresentasse piuttosto un indebito ostacolo all'esercizio del diritto di accesso al procedimento amministrativo di valutazione della richiesta di permesso di soggiorno.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sottoposto a vaglio critico la declaratoria di irricevibilità, analizzando la conformità della decisione questuriale alle disposizioni normative e ai principi generali dell'azione amministrativa. Valutate le circostanze di fatto e la documentazione prodotta dalle parti, il collegio giudicante ha ritenuto che la Questura di Siena avesse correttamente identificato gli elementi di difformità formale della richiesta e che tali vizi risultassero effettivamente prescritti dalla normativa vigente per la ricevibilità delle istanze. Il TAR ha inoltre considerato che l'amministrazione aveva agito nel rispetto dei propri obblighi procedimentali e che la dichiarazione di irricevibilità era stata adeguatamente motivata. Pertanto, il collegio ha concluso che non sussistevano gli elementi per accogliere le censure sollevate dal ricorrente e per annullare il decreto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando la validità e la legittimità del decreto della Questura di Siena che dichiarava irricevibile la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La sentenza è divenuta definitiva nella misura in cui non è stata proposta opposizione. Di conseguenza, il ricorrente rimane privo della possibilità di accesso alla procedura ordinaria di valutazione della richiesta, salvo che provveda a ripresentarla conformemente alle prescrizioni formali e procedimentali indicate dall'amministrazione.

Massima

La Questura legittimamente dichiara irricevibile una richiesta di permesso di soggiorno che presenti vizi procedimentali o carenze documentali rilevati secondo i criteri stabiliti dal Testo Unico sull'Immigrazione, purché la decisione sia adeguatamente motivata e coerente con la normativa vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Marcello Faviere,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di cui alla nota prot. Cat. A.12.24/Imm. 249 emesso dalla Questura di Siena l’08/08/2024 e notificato in pari data e di ogni ulteriore provvedimento conseguente e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti, tra cui l’ordine di allontanamento.
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2024, proposto da
Romeo Osmani, rappresentato e difeso dall'avvocato Leandro Parodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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