DECRETO AREA IV PROT. USCITA NR. 0037438 DEL 29/06/2021 DELLA PREFETTURA PISA RECANTE RESPINGIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO AVVERSO IL DECRETO CAT. A/12/2020 DIV. P.A.S: IMM. NR. 135/II SEZ. DEL 6/06/2020 DEL QUESTORE DI PISA RECANTE RESPINGIMENTO DELLA ISTANZA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
| Tribunale | TAR TOSCANA - FIRENZE |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 29 aprile 2025 |
| Numero | 202500770/2025 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato un'istanza al Questore di Pisa per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Questore, mediante decreto del 6 giugno 2020, ha respinto tale istanza. A fronte di questo respingimento, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico presso la Prefettura di Pisa, chiedendo l'annullamento del decreto questore ile. La Prefettura, con decreto dell'Area IV datato 29 giugno 2021, ha a sua volta respinto il ricorso gerarchico, confermando la decisione del Questore e rigettando le doglianze del ricorrente. Dinanzi a questo secondo provvedimento negativo, il cittadino straniero ha deciso di impugnarlo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sede di Firenze, nella speranza che il giudice amministrativo annullasse il decreto prefettizio e gli riconoscesse il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il quadro normativo
La materia del diritto dei stranieri, e segnatamente il rilascio dei permessi di soggiorno, è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998. I permessi di soggiorno per motivi familiari rappresentano una delle categorie previste dalla legge, riconoscendo il diritto dello straniero a rimanere in Italia quando sussistono legami familiari con cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti. Il ricorso gerarchico contro i decreti del Questore in tali materie è disciplinato dalle disposizioni generali sul procedimento amministrativo e dalle norme specifiche in materia di diritti dei migranti. Tuttavia, la ricorribilità dei decreti prefettizi che si pronunciano su ricorsi gerarchici rappresenta una questione delicata sotto il profilo della giurisdizione amministrativa, poiché occorre verificare se taluni atti rimangono sottratti al sindacato dei giudici ordinari e amministrativi.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia concerne la giurisdizione del TAR rispetto ai provvedimenti prefettizi adottati in sede di ricorso gerarchico avverso decreti dei Questori in materia di permessi di soggiorno. La questione non riguarda il merito della decisione prefettizia, vale a dire se il Questore avrebbe dovuto effettivamente concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, bensì se il ricorrente possa validamente impugnare dinanzi al giudice amministrativo regionale il decreto della Prefettura che ha definito il ricorso gerarchico. Si tratta di una questione procedurale di primaria importanza, attinente alla delimitazione della sfera di competenza tra i diversi organi giurisdizionali e amministrativi nel controllo dei provvedimenti relativi ai permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua apprezzabile breve formulazione, ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Ciò significa che il collegio giudicante ha concluso che il TAR toscano non possiede la giurisdizione per conoscere di tale controversia. Secondo l'interpretazione più autorevole del diritto amministrativo italiano, i decreti prefettizi adottati in sede di ricorso gerarchico avverso atti dei Questori in materia di permessi di soggiorno rientrano in una categoria di provvedimenti per i quali non è esperibile il ricorso amministrativo dinanzi al TAR. Invece, talune materie connesse alla concessione dei permessi di soggiorno rimangono sottoposte ad una diversa tutela giurisdizionale o a forme di controllo che non transitano per il giudice amministrativo ordinario. Tale statuizione riflette una consolidata giurisprudenza amministrativa che distingue tra atti ricorribili e atti sottratti al sindacato amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha dichiarato il difetto di giurisdizione, equivalente ad un rigetto per insussistenza dei presupposti processuali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza che il giudice entrasse nel merito della questione relativa al diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi familiari. La conseguenza pratica è che il decreto prefettizio del 29 giugno 2021 rimane in vigore e il ricorrente non ha potuto ottenere dal TAR alcuna pronuncia favorevole sulla sostanza della sua pretesa. Ciò comporta anche che le spese di lite, per quanto non esplicitamente menzionate nel breve dispositivo, rimangono a carico della parte ricorrente ai sensi della legge processuale amministrativa.
Massima
Sono sottratti alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale i decreti prefettizi adottati in sede di ricorso gerarchico avverso provvedimenti dei Questori in materia di concessione di permessi di soggiorno per motivi familiari, richiedendo tali controversie una diversa tutela giurisdizionale o rimettendosi a forme di controllo ulteriori a quella ordinariamente spettante al TAR.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore Francesca Dello Sbarba, Referendario per l'annullamento - del decreto della Prefettura Pisa Area IV Prot. Uscita nr. -OMISSIS-, notificato all'interessato il 29 giugno 2021, con il quale era respinto, dal Prefetto di Pisa, il ricorso gerarchico di cui al prot. -OMISSIS- presentato dall'-OMISSIS- avverso il decreto -OMISSIS-, notificato all'interessato il I marzo del 2021, nonchè di quest'ultimo decreto citato. sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pisa, Questura di Pisa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Questura di Pisa; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso all’esame, l’odierno istante ha impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari (motivato dalla P.A. in ragione della pericolosità sociale del richiedente, destinatario di numerosissime condanne penali, e della mancata dimostrazione di effettivi legami familiari con cittadini italiani), deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata il Collegio ha sollevato d’ufficio, ex art. 73, co. 3, c.p.a., la questione di giurisdizione e indi, udite le difese svolte sul punto dalla parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, tutte le controversie riguardanti i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo il diritto soggettivo all'unità familiare (cfr. ex multis T.A.R. Toscana sez. II, 09/09/2024, n.1017, secondo cui “Tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario, dovendosi interpretare in maniera ampia la disposizione contenuta nell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare ed al permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare. Non si distingue nemmeno tra (primo) rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari, ritenendo che sussista in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, venendo comunque sempre in rilievo il diritto soggettivo all'unità della famiglia, senza alcuna "degradazione" a interesse legittimo in sede di rinnovo”). Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento giurisprudenziale, considerata la persistente applicabilità al giudizio di primo grado del principio di inderogabilità della giurisdizione, va declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 L. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.). Il difetto di giurisdizione dell’intestato G.A. induce a confermare la decisione negativa assunta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato sull’istanza del ricorrente, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge. Compensa le spese di lite. Respinge definitivamente la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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