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Sentenza n. 202500910/2025
29 aprile 2025

Sentenza n. 202500910/2025

DINIEGO ISTANZA VOLTA AD OTTENERE LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE

TribunaleTAR SICILIA - PALERMO
SezioneSEZIONE TERZA
Data29 aprile 2025
Numero202500910/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dal Questore di Palermo il 30 maggio 2024 con scadenza il 30 gennaio 2026, ha presentato una istanza per ottenere la conversione di tale documento in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il Questore di Palermo, con provvedimento del 21 agosto 2024, ha rigettato la richiesta di conversione mediante un ordine formale. Dinanzi a tale diniego, il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sostenendo l'illegittimità del rigetto e il diritto soggettivo alla conversione del titolo di soggiorno in base alla propria situazione lavorativa. Il caso rientra nella materia del diritto dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno, una delle aree più delicate del diritto amministrativo italiano dove l'interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza si interseca con diritti fondamentali della persona.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto del Testo Unico dell'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e delle disposizioni in materia di protezione speciale e permessi di soggiorno per motivi di lavoro. In particolare, il provvedimento impugnato riguarda la valutazione delle condizioni e dei requisiti necessari per la conversione di un titolo di soggiorno, materia regolata dagli articoli 31 e seguenti del TUI che disciplinano i permessi per motivi di protezione nonché dai parametri per l'accesso al lavoro subordinato. Le norme di riferimento richiedono all'amministrazione di valutare con attenzione le istanze di conversione verificando il possesso dei requisiti di legge e pronunciandosi in modo circonstanziato e motivato. La disciplina amministrativa dei permessi di soggiorno si fonda inoltre sul principio di legalità e sulla necessità che i provvedimenti siano adeguatamente motivati, conforme ai principi del diritto amministrativo generale codificati nella legge n. 241 del 1990.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso è se il Questore potesse legittimamente rigettare l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per motivi di lavoro subordinato ovvero se tale rigetto comportasse una violazione dei diritti procedurali e sostanziali del ricorrente. In altre parole, il giudice amministrativo doveva verificare se il provvedimento di rigetto fosse stato adottato in conformità alle norme procedurali applicabili, se fossero stati correttamente valutati i presupposti fattici e normativi per la conversione, e se l'amministrazione avesse esercitato il proprio potere discrezionale nel rispetto dei vincoli di legge. La questione riveste carattere generale poiché attiene alle condizioni entro cui l'amministrazione può subordinare la conversione di permessi di soggiorno e ai diritti che l'interessato vanta nel procedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il provvedimento di rigetto e, sulla base dell'istruttoria e degli atti depositati dalle parti nel corso del giudizio, ha ritenuto che il rigetto fosse affetto da vizi di legittimità. Il collegio giudicante ha verosimilmente riscontrato che il Questore non aveva adeguatamente motivato il provvedimento, oppure che non aveva correttamente valutato i presupposti e i requisiti legali per la conversione, ovvero ancora che l'amministrazione aveva esercitato il potere in modo illegittimo e discrezionale senza considerare elementi rilevanti per la decisione. Benché il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, il fatto stesso che il TAR abbia accolto il ricorso indica che ha identificato un vizio sostanziale o procedimentale nel provvedimento amministrativo, concludendo che il rigetto non poteva essere mantenuto e doveva essere eliminato dall'ordinamento. L'ordinanza n. 634/2025 richiamata nella sentenza probabilmente conteneva ulteriori indicazioni o ordinanze cautelari che il collegio ha tenuto in considerazione per la propria decisione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha integralmente accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Palermo del 21 agosto 2024. A seguito dell'accoglimento del ricorso, il giudice ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza, il che comporta la necessità che il Questore riesamini la istanza di conversione del permesso di soggiorno, presumibilmente adottando un nuovo provvedimento conforme alle indicazioni del tribunale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese legali. Inoltre, il giudice ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della riservatezza e della dignità della persona interessata, applicando le disposizioni del codice della privacy e del Regolamento europeo n. 679/2016.

Massima

L'amministrazione non può legittimamente rigettare una istanza di conversione di un permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per motivi di lavoro quando il provvedimento di diniego sia viziato dal punto di vista motivazionale, procedurale o sostanziale, e il Tribunale amministrativo annulla tale provvedimento ordinando la riesamina della istanza secondo le regole di corretta amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario
Marco Maria Cellini,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Palermo in data 21.08.2024 -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, in ordine all’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. -OMISSIS-, rilasciato in data 30.05.2024 e con scadenza 30.01.2026, in un PdS per motivi di lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Robba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;
Vista l’ordinanza n. 634/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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