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Sentenza n. 202601045/2026
13 aprile 2026

Sentenza n. 202601045/2026

INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR SICILIA - PALERMO
SezioneSEZIONE TERZA
Data13 aprile 2026
Numero202601045/2026
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia contro una decisione relativa al rigetto della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno. La controversia si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione, dove la conversione di un permesso di soggiorno rappresenta una modifica della tipologia del titolo autorizzativo al fine di mutare la ragione o la durata della permanenza nel territorio italiano. Il ricorrente, non disponendo di adeguate risorse economiche per affrontare il procedimento giudiziale, ha contemporaneamente avanzato istanza di accesso al gratuito patrocinio legale davanti al tribunale amministrativo competente. La questione procedimentale della ammissibilità dell'istanza di conversione stessa è divenuta oggetto del contendere, richiedendo al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, che costituisce il testo unico sull'immigrazione e prevede i presupposti, le modalità e le procedure per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei titoli autorizzativi. La conversione del permesso di soggiorno rappresenta una fattispecie particolare di modifica amministrativa del precedente titolo, assoggettata a specifiche condizioni di legittimità e a controlli discrezionali dell'amministrazione. Il diritto al patrocinio legale gratuito è invece regolato dal Decreto Legislativo numero 115 del 2002, che stabilisce i criteri di accesso al beneficio sulla base della situazione economica e della meritevolezza della causa. L'esame congiunto di tali discipline normative risulta essenziale per valutare sia l'ammissibilità procedurale che la compatibilità dell'istanza di conversione con l'ordinamento.

La questione giuridica

Il cuore della controversia riguarda se l'istanza di conversione del permesso di soggiorno sia stata legittimamente rigettata dall'amministrazione, ovvero se sussistessero i presupposti formali e sostanziali per una tale decisione negativa. Contemporaneamente, il ricorrente ha dedotto una questione preliminare relativa alla propria capacità contributiva e al diritto di ottenere il patrocinio legale gratuito per la prosecuzione del giudizio. La questione assume rilievo anche sotto il profilo dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di accesso alla giustizia amministrativa, garantiti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza dell'Unione Europea.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha anzitutto esaminato la domanda di gratuito patrocinio, riconoscendo che il ricorrente presentava una situazione economica incompatibile con l'affrontare le spese processuali e che la controversia prospettava questioni di diritto dell'immigrazione dotate di sufficiente contenuto di meritevolezza. Il giudice ha quindi proceduto ad analizzare la questione della ammissibilità dell'istanza di conversione, valutando se i presupposti processuali per l'impugnazione fossero rispettati e se il provvedimento amministrativo fosse stato adottato mediante il corretto esercizio dei poteri dell'amministrazione. La motivazione del TAR ha evidenziato l'importanza di garantire il diritto di accesso alla giustizia anche ai soggetti economicamente vulnerabili, particolarmente nel settore dell'immigrazione dove la posta in gioco riguarda i diritti fondamentali della persona.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha accolto l'istanza di gratuito patrocinio, riconoscendo al ricorrente il diritto di proseguire il procedimento giudiziale senza oneri di natura economica. Conseguentemente, le difese dell'amministrazione e degli eventuali controinteressati dovranno essere sostenute dalle risorse ordinarie o dalle parti avverse secondo le regole ordinarie sulla distribuzione dei costi processuali. La concessione del patrocinio gratuito comporta la nomina di un avvocato d'ufficio qualora il ricorrente non abbia già provveduto ad assistenza legale, garantendo così la prosecuzione del giudizio per la valutazione nel merito della ammissibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno.

Massima

Il diritto al patrocinio legale gratuito deve essere riconosciuto al ricorrente in materia di immigrazione quando sussistano condizioni di indigenza economica e quando la controversia rivesta carattere di meritevolezza, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale amministrativa conformemente ai principi costituzionali e sovranazionali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo,	Consigliere
Marco Maria Cellini,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento di inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno
per protezione speciale emesso dalla Questura di Agrigento Prot. -OMISSIS-CAT. A.
12./IMM./SEZ. IV-L.P., notificato in data 15/07/2025;
- Nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non
conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Francesca Tamburello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n-OMISSIS- sulla domanda cautelare;
Visto il provvedimento 109/2025 di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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