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Sentenza n. 202501039/2025
31 marzo 2025

Sentenza n. 202501039/2025

ARCHIVIAZIONE ISTANZA TENDENTE AL RILASCIO DI NULLA OSTA PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE IN FAVORE DI PIÙ LAVORATORI STRANIERI

TribunaleTAR SICILIA - CATANIA
SezioneSEZIONE QUARTA
Data31 marzo 2025
Numero202501039/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato al Ministero dell'Interno, attraverso l'Ufficio Territoriale del Governo di Catania, dodici distinte istanze di rilascio di nulla osta per l'assunzione di altrettanti lavoratori stranieri nel 2022. Le istanze, protocollate con numero di identificazione P-CT/L/Q/2022, costituivano autorizzazioni preliminari necessarie nel quadro della normativa nazionale relativa all'assunzione di cittadini extracomunitari. Tuttavia, il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Lavoro, hanno proceduto nel febbraio 2023 all'archiviazione di tutte le dodici richieste, mediante comunicazioni pec della data 7 febbraio 2023. Il ricorrente, ritenendo illegittime queste archiviazioni, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, chiedendo l'annullamento di tutti i provvedimenti di archiviazione e quindi il conseguente proseguimento dei procedimenti relativi al rilascio dei nulla osta per i dodici lavoratori.

Il quadro normativo

La materia dei nulla osta per l'assunzione di stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, dai decreti flussi annuali, e dalle disposizioni amministrative che determinano le modalità e i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni preliminari all'assunzione di cittadini extracomunitari. Tali provvedimenti sono inseriti in un sistema complesso di controllo e di autorizzazione preventiva delle assunzioni, finalizzato a bilanciare le esigenze di controllo amministrativo sulla migrazione lavorativa con i diritti dei datori di lavoro e dei lavoratori stranieri. Le amministrazioni competenti sono tenute a rispettare i termini procedurali e i requisiti sostanziali stabiliti dalla legge, procedendo all'esame delle istanze secondo criteri di trasparenza e motivazione adeguata. L'archiviazione di un'istanza rappresenta un provvedimento amministrativo che deve essere fondato su ragioni legittime e deve essere comunicata in modo formale al richiedente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l'impossibilità di proseguire il procedimento.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità dei provvedimenti di archiviazione e cioè se le amministrazioni avessero il diritto di archiviare d'ufficio le dodici istanze di nulla osta, ovvero se il ricorrente avesse diritto alla prosecuzione dei procedimenti e al rilascio delle autorizzazioni richieste. La questione fondamentale era se l'archiviazione fosse stata disposta sulla base di presupposti normativi validi e se le istanze contenessero effettivamente i requisiti di legge per il rilascio del nulla osta, oppure se l'archiviazione rappresentasse un provvedimento viziato da eccesso di potere o da carenza di istruttoria. Era altresì in gioco il principio della corretta gestione dei procedimenti amministrativi e il rispetto del diritto di essere sentiti prima dell'adozione di decisioni negative che incidevano sugli interessi del ricorrente e dei lavoratori stranieri.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato gli atti depositati dalle amministrazioni resistenti, in particolare le difese dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, e ha ritenuto fondate le ragioni dell'amministrazione. Il giudice ha evidentemente accertato che le istanze presentate dal ricorrente contenevano difetti sostanziali o procedurali, o che non ricorrevano i presupposti normativi per il rilascio dei nulla osta, per cui l'archiviazione dei procedimenti era legittima e non manifestamente irragionevole. Il tribunale ha riconosciuto che l'amministrazione aveva agito in conformità alle disposizioni vigenti e alle procedure stabilite dalla normativa sui nulla osta, senza violazioni significative del diritto amministrativo. La pronuncia giudiziale ha implicitamente ritenuto che gli argomenti sollevati dal ricorrente non fossero idonei a confutare la fondatezza dell'operato amministrativo, e ha quindi respinto il ricorso nella sua totalità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, ritenendo legittimi tutti i dodici provvedimenti di archiviazione delle istanze di nulla osta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catania e della Regione Siciliana, per un ammontare complessivo di millecinquecento euro, oltre oneri e accessori di legge. La sentenza è stata inoltre sottoposta al vincolo di oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, conformemente alle disposizioni della privacy e del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Massima

L'amministrazione procedente dispone legittimamente l'archiviazione di istanze di rilascio di nulla osta per l'assunzione di lavoratori stranieri quando ricorrono idonei presupposti normativi e le istanze non soddisfano i requisiti di legge, restando il ricorso del richiedente infondato se non idoneo a provare l'illegittimità di tali provvedimenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppa Leggio,	Presidente
Manuela Bucca,	Referendario
Andrea Maisano,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
dei seguenti dei provvedimenti di seguito indicati:
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
-  Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore Ourich Amine comunicato via pec in data 07/02/2023;
- Comunicazione archiviazione istanza P-CT/L/Q/2022/-OMISSIS- di rilascio nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- comunicato via pec in data 07/02/2023.
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catania e Regione Siciliana Dipartimento Regionale Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania e della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il dott. Andrea Maisano e udita per la parte resistente la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere alla parte resistente le spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.500 (millecinquecento/00), oltre oneri e accessori od oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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