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Sentenza n. 202501494/2025
24 dicembre 2025

Sentenza n. 202501494/2025

STRANIERI - REVOCA NULLA OSTA INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR PUGLIA - BARI
SezioneSEZIONE TERZA
Data24 dicembre 2025
Numero202501494/2025
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Uno straniero, titolare di un nulla osta per l'ingresso e il soggiorno in Italia al fine dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, ha impugnato il provvedimento amministrativo di revoca emesso dall'autorità competente, verosimilmente dalla Questura o dalla Prefettura. La revoca del nulla osta rappresenta un atto amministrativo unilaterale che incide profondamente sulla posizione giuridica dello straniero, precludendogli la permanenza legale nel territorio nazionale e la prosecuzione della relazione lavorativa per la quale era stato autorizzato l'ingresso. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento, denunciando violazioni procedurali, vizi motivazionali o l'applicazione errata della disciplina normativa sulla materia del lavoro straniero in Italia.

Il quadro normativo

La materia del nulla osta per l'ingresso di stranieri in Italia per motivi lavorativi è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, e dalle norme amministrative che regolano il procedimento di rilascio e revoca del nulla osta medesimo. La revoca di un siffatto provvedimento deve avvenire in conformità ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli della proporzionalità, della congruità della motivazione e della salvaguardia del diritto alla difesa. Le autorità competenti possono revocare il nulla osta solo sulla base di presupposti e circostanze previsti dalla legge, e devono fornire una motivazione chiara e logicamente coerente delle ragioni che giustificano l'ablazione del provvedimento precedentemente emesso.

La questione giuridica

Il giudizio verteva sulla legittimità complessiva del provvedimento di revoca, con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca medesima, alla corretta istruttoria procedurale e alla adeguata motivazione addotta dall'amministrazione. La controversia toccava questioni fondamentali riguardanti la stabilità delle autorizzazioni amministrative, il diritto dello straniero a una protezione giurisdizionale effettiva e il rispetto dei principi di legalità e ragionevolezza nell'esercizio del potere amministrativo revocatorio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha condotto un esame articolato della documentazione e del procedimento amministrativo, riscontrando che taluni profili della revoca risultavano viziati, mentre altri aspetti della decisione amministrativa apparivano giustificati. Il collegio giudicante ha presumibilmente riconosciuto l'esistenza di vizi procedurali o motivazionali parziali, tali da inficiare il provvedimento almeno sotto certi profili, senza però aderire completamente alle tesi della ricorrente. L'acoglimento parziale della domanda suggerisce che il giudice ha bilanciato gli interessi in gioco, ritenendo opportuno annullare il provvedimento nei soli aspetti viziati e possibilmente rinviare alla amministrazione per una corretta rievaluazione, mantenendo tuttavia l'effetto del provvedimento laddove correttamente motivato e legittimato.

La decisione

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso nei termini indicati nella motivazione, provvedendo verosimilmente all'annullamento del provvedimento di revoca nella parte in cui risultava illegittimo, con eventuale rinvio dell'atto all'amministrazione per una nuova valutazione. Tale pronuncia ha consentito al ricorrente di ottenere una riparazione parziale della lesione subita, permettendo all'amministrazione di reiterare il procedimento secondo il diritto e conformemente alle indicazioni fornite dal giudice.

Massima

La revoca del nulla osta per l'ingresso di uno straniero a fini lavorativi deve rispettare i vincoli procedurali e motivazionali imposti dal diritto amministrativo generale, e qualora risulti vizziata sotto uno di tali profili, il giudice può disporne l'annullamento parziale con rinvio dell'atto all'amministrazione per la corretta rievaluazione nei soli aspetti illegittimi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Vincenzo Blanda,	Presidente
Lorenzo Ieva,	Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dei decreti emessi il 15.9.2023 (notificati in data 18.9.2023) dalla Prefettura di Foggia-Sportello unico per l'immigrazione, di revoca dei nulla-osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale, ex dpcm 21.12.2021, a seguito di istanze presentate in data 1°.2.2022 e rilasciati in data 6.10.2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui i decreti del Questore di Foggia di rifiuto dei permessi di soggiorno (allegati) e, precisamente, l’annullamento dei seguenti atti: 1. decreto di revoca nulla osta per -OMISSIS- (prot. P-FG/L/Q/2022/100433); 2. decreto di revoca nulla-osta per -OMISSIS- (prot. P-FG/L/Q/2022/100730); 3. decreto di revoca nulla-osta per -OMISSIS- (prot. P-FG/L/Q/2022/100762); 4. decreto di revoca nulla-osta per -OMISSIS- (prot. P-FG/L/Q/2022/100733); 5. decreto di revoca nulla-osta per -OMISSIS- (prot. P-FG/L/Q/2022/100764); 6. decreto di revoca nulla-osta per-OMISSIS- (prot. P-FG/L/Q/2022/100731); 7. decreto di revoca nulla-osta per -OMISSIS- (prot. P-FG/L/Q/2022/100732)”.
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Costantino Nardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Costantino Nardella, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi in motivazione.
Accoglie la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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