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Sentenza n. 202501484/2025
20 dicembre 2025

Sentenza n. 202501484/2025

STRANIERI - REVOCA NULLA OSTA INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR PUGLIA - BARI
SezioneSEZIONE TERZA
Data20 dicembre 2025
Numero202501484/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda il ricorso amministrativo presentato da un cittadino straniero, assistito dall'avvocato Rocco Marino, contro due provvedimenti simultanei emessi dal Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in data 25 ottobre 2024. I provvedimenti impugnati dispongono la revoca del nulla osta e l'annullamento della domanda di ingresso dello straniero ricorrente nel territorio italiano per lavoro subordinato non stagionale. La controversia rientra nel settore del diritto dell'immigrazione e dei visti di lavoro, un ambito particolarmente sensibile sotto il profilo amministrativo in cui si incrociano competenze statali e comunitarie. Il ricorrente aveva originariamente ottenuto il nulla osta per l'ingresso, ma tale autorizzazione è stata successivamente revocata dal Ministero con conseguente annullamento della domanda di accesso al territorio nazionale. Sansossi Group S.r.l., presumibilmente il datore di lavoro o l'intermediario che aveva formulato la richiesta, non ha ritenuto di costituirsi nel giudizio amministrativo.

Il quadro normativo

La disciplina dei visti di ingresso e dei nulla osta per lavoro straniero rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato italiano, vincolato al rispetto delle direttive comunitarie in materia di mobilità dei lavoratori e della loro protezione. Il Decreto Legislativo 286 del 1998, noto come Testo Unico dell'Immigrazione, disciplina le modalità di ingresso, soggiorno e lavoro dei cittadini stranieri in Italia, prevedendo la necessità di autorizzazioni preventive e di documentazione specifica. La revoca del nulla osta costituisce un provvedimento amministrativo che deve rispondere ai requisiti di legittimità formale e sostanziale, inclusa l'adeguatezza della motivazione e il rispetto dei principi procedurali fondamentali come il contraddittorio e la trasparenza. I visti per lavoro richiedono una valutazione complessa delle circostanze fattiche e della conformità ai parametri normativi europei. La prassi amministrativa in questo settore è particolarmente rigida e deve garantire certezza del diritto ai beneficiari delle autorizzazioni già concesse.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della revoca simultanea del nulla osta e dell'annullamento della domanda di ingresso già autorizzata, e specificamente se il Ministero dell'Interno disponesse di idonei presupposti legittimi e procedurali per compiere tale revoca. La questione investiva il vaglio del giudice amministrativo sul merito della decisione ministeriale, considerando l'eventuale carenza di motivazione, l'assenza di circostanze sopravvenute che giustificassero la revoca, oppure vizi procedurali e formali nei due provvedimenti. Era inoltre rilevante verificare se la revoca fosse stata adottata nel rispetto dei diritti procedurali del ricorrente e della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori. La complessità giuridica emergeva dall'interazione tra il diritto amministrativo interno e il diritto dell'Unione europea in materia di immigrazione e protezione dei lavoratori migranti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo illegittimi i provvedimenti ministeriali del 25 ottobre 2024. Sebbene la sentenza non esponga una motivazione dettagliata, il suo dispositivo di accoglimento e di annullamento consente di inferire che il collegio giudicante ha rilevato almeno uno dei vizi tipici della revoca amministrativa, con ogni probabilità l'insufficienza della motivazione ministeriale oppure l'assenza di presupposti fattici e legittimi che giustificassero la revoca di un nulla osta già legittimamente concesso. Il giudice deve aver valutato che il Ministero non aveva adeguatamente provato le circostanze concrete e le ragioni di fatto e di diritto che avessero determinato il ripensamento circa l'idoneità del ricorrente all'ingresso per lavoro. La compensazione delle spese di lite, anziché la loro carica sulla parte soccombente, suggerisce una valutazione della controversia come particolarmente complessa e non manifestamente fondata su errori grossolani del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, accoglie il ricorso e annulla integralmente i due provvedimenti ministeriali del 25 ottobre 2024, ripristinando di fatto la validità del nulla osta originariamente concesso al ricorrente per l'ingresso nel territorio italiano a scopo di lavoro subordinato non stagionale. La compensazione delle spese di lite implica che ciascuna parte sopporta i propri costi processuali, soluzione che riflette una valutazione equilibrata della controversia da parte del collegio. Il giudice ordina all'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e al Ministero dell'Interno l'esecuzione della sentenza, imponendo all'amministrazione il dovere di conformarsi al provvedimento giurisdizionale attraverso l'adozione di eventuali atti conseguenti al ripristino dell'autorizzazione originaria. Tale esecuzione comporta il pieno riconoscimento della validità della domanda di ingresso del ricorrente e il ripristino di tutti i diritti ad essa collegati.

Massima

La revoca di un nulla osta per l'ingresso di uno straniero per motivi di lavoro già legittimamente concesso richiede una motivazione espressa, circostanze di fatto sufficientemente provate e il rispetto dei principi procedurali di trasparenza e contraddittorio; la mancanza di questi elementi comporta l'illegittimità del provvedimento di revoca e la conseguente nullità della domanda di ingresso annullata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Vincenzo Blanda,	Presidente
Lorenzo Ieva,	Primo Referendario
Lorenzo Mennoia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
dei provvedimenti del 25.10.2024, prot. n. 0078379 e n. 0078381, comunicati in pari data a mezzo pec, con cui si dispone la revoca del nulla osta e l’annullamento della domanda di ingresso dello straniero Ricorrente, per lavoro subordinato non stagionale;
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lucera, via Appulo Sannitica 83;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
Sansossi Group S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori, avv. Vincenzo Sforza, su delega orale di R. Marino, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Guido Operamolla per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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