SILENZIO SERBATO SULLA RICHIESTA EFFETTUATA IN DATA 25.02.2025 ALLA PREFETTURA DI TORINO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE VOLTA AD OTTENERE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 21 febbraio 2026 |
| Numero | 202600369/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso gerarchico-amministrativo promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Torino, Sportello Unico per l'Immigrazione. Un soggetto straniero ha presentato istanza in data venticinque febbraio duemilaventicinque per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma l'amministrazione non ha dato alcuna risposta entro i termini di legge. Il ricorrente, trovatosi in condizione di incertezza circa lo stato della propria posizione migratoria e nella impossibilità di procedere con le proprie attività, si è rivolto al TAR per ottenere l'annullamento del comportamento omissivo e il conseguente accoglimento della richiesta. La questione riveste grande rilevanza pratica poiché il permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce uno strumento essenziale per i cittadini stranieri che intendono cercare lavoro nel territorio italiano in condizioni di legalità.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero duecentottantasei del millenovecentinovantotto, che regolamenta i permessi di soggiorno e affida alle Prefetture mediante lo Sportello Unico per l'Immigrazione il compito di rilasciarli secondo procedure determinate. Il Codice del Processo Amministrativo prevede che le pubbliche amministrazioni debbono pronunciarsi entro un termine massimo su tutte le istanze presentate dai privati, pena l'illegittimità del silenzio che protrae l'incertezza oltre i limiti consentiti dall'ordinamento. In materia di immigrazione vale inoltre il principio per cui la PA non può lasciare indeterminato lo status di una persona richiedente un titolo di soggiorno, dovendo garantire una risposta motivata e tempestiva. La normativa primaria e secondaria impone alla Prefettura di valutare le istanze di permesso di soggiorno secondo criteri di legalità, trasparenza e rispetto dei termini procedurali.
La questione giuridica
Il punto controverso consiste nel valutare se il silenzio della Prefettura sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce violazione dei diritti procedurali del ricorrente e quale rimedio il TAR debba accordare. La questione attiene al bilanciamento tra la necessità che la PA mantenga tempestività nel rispondere e il diritto soggettivo del cittadino straniero a ottenere una pronuncia chiara su una richiesta di rilascio di un permesso. Emerge inoltre un profilo critico relativo alle conseguenze pratiche della inerzia amministrativa sul ricorrente, che rimane in uno stato di precaria incertezza circa la propria condizione giuridica di straniero in territorio italiano. Il tema riveste portata generale per la tutela amministrativa di coloro che si rivolgono agli uffici dell'immigrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha valutato che il silenzio protratto della Prefettura oltre i termini ordinatori previsti dalla legge integra un comportamento illegittimo dell'amministrazione, in quanto essa non adempie all'obbligo di rispondere con la dovuta celerità. Il Tribunale ha riconosciuto che il ricorrente ha interesse legittimo qualificato a ottenere una risposta motivata sulla propria istanza di permesso di soggiorno, poiché tale permesso incide direttamente sulla sua capacità di soggiornare e lavorare legalmente in Italia. Ha ulteriormente considerato che il silenzio non equivale a diniego tacito bensì a comportamento proceduralmente viziato e pertanto inammissibile nel sistema della tutela amministrativa. Il TAR ha anche ritenuto che non sussistano ragioni di fatto o di diritto che giustifichino il comportamento omissivo della Prefettura nello svolgere la propria funzione di istruttoria e decisione sulla richiesta di attesa occupazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha accolto il ricorso, disponendo di fatto l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Torino Sportello Unico Immigrazione. La sentenza implica l'obbligo per l'amministrazione di procedere senza ulteriore dilazione alla valutazione e pronuncia sulla richiesta del ricorrente entro un termine congruo che il TAR ha in genere indicato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Qualora la Prefettura accerti i presupposti richiesti dalla legge, è tenuta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; in caso contrario, deve comunque emanare un provvedimento motivato di diniego. Sono altresì sospese le spese del giudizio a carico della amministrazione ricorrente, come di consueto nelle ipotesi di accoglimento di ricorsi contro il silenzio.
Massima
La pubblica amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro i termini ordinatori su istanze di rilascio di permessi di soggiorno, e il protrarsi del silenzio oltre detti termini configura comportamento illegittimo suscettibile di essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo, il quale ordina all'ente di provvedere entro un termine congruo.
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