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Sentenza n. 202600555/2026
12 marzo 2026

Sentenza n. 202600555/2026

SILENZIO DELLA P.A, CON CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA ACCOGLIENZA DELLA RICORRENTE, RICHIEDENTE ASILO;

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data12 marzo 2026
Numero202600555/2026
EsitoCONVERSIONE DEL RITO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera, richiedente asilo in Italia, aveva presentato domanda di protezione internazionale innanzi alla competente Commissione territoriale, conformemente alle procedure previste dalla normativa nazionale e dall'ordinamento dell'Unione Europea. La Commissione territoriale non ha provveduto nel termine di legge a pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente, determinando così un silenzio della Pubblica Amministrazione qualificabile come comportamento omissivo lesivo del diritto. La ricorrente ha quindi impugnato tale silenzio mediante ricorso amministrativo, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale non soltanto la condanna della Pubblica Amministrazione all'adempimento dell'obbligo di decidere sulla propria domanda di asilo, ma altresì il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto fondamentale a una decisione tempestiva e motivata in materia di protezione internazionale.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 251 del 2007, che implementa la direttiva europea sulla qualifica e lo status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché dalle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e dalle norme sulla responsabilità civile della Pubblica Amministrazione di cui alla legge numero 241 del 1990. La Commissione territoriale è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di asilo entro termini perentori stabiliti dalla norma, e l'omissione di tale adempimento costituisce un comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione. Il silenzio-rifiuto in materia di protezione internazionale espone la P.A. a responsabilità sia sotto il profilo dell'illegittimità del provvedimento che sotto il profilo della responsabilità civile per danno ingiusto.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla corretta qualificazione giuridica e sulla configurazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per il silenzio della Commissione territoriale in relazione a una domanda di asilo. La ricorrente lamentava l'inosservanza dei termini procedurali e chiedeva al giudice amministrativo non soltanto l'annullamento del silenzio mediante obbligo di adempimento, ma altresì il riconoscimento della pretesa risarcitoria per il danno morale e patrimoniale subito a causa del prolungato e illegittimo differimento della decisione sulla propria domanda. La questione era complessa poiché richiedeva di bilanciare la cognizione in tema di illegittimità del comportamento omissivo della P.A. con la valutazione della responsabilità civile, questione che poteva comportare la necessità di un rinvio o di una conversione del rito processuale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha valutato le doglianze della ricorrente e ha ritenuto opportuno procedere a una conversione del rito processuale. Tale conversione si giustificava alla luce della complessa configurazione della causa, che accumulava sia profili di illegittimità della decisione amministrativa che profili di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danno ingiusto. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che la prosecuzione secondo il rito inizialmente intrapreso non fosse idonea a dare piena tutela ai diritti della ricorrente, oppure ha valutato che una conversione del rito rappresentasse la soluzione più appropriata per affrontare adeguatamente la complessità della questione. La conversione del rito consente infatti al giudice amministrativo di disporre una cognizione più ampia e articolata, eventualmente rimettendo taluni aspetti a ulteriori valutazioni o procedimenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto la conversione del rito, modificando così la natura e le modalità del procedimento instaurato dalla ricorrente. Tale conversione comporta l'adozione di un diverso quadro procedurale che consenta al giudice di affrontare in maniera più completa le questioni sottese al ricorso, sia sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo amministrativo che sotto il profilo della responsabilità civile della P.A. per il danno ingiusto. Le conseguenze pratiche della decisione consistono nella prosecuzione del procedimento secondo il nuovo rito, con possibile disposizione di istruttorie supplementari o ulteriori adempimenti della Pubblica Amministrazione.

Massima

La conversione del rito nel procedimento dinanzi al giudice amministrativo costituisce uno strumento processuale idoneo a garantire una tutela adeguata e completa dei diritti della ricorrente quando la complessità della controversia, che combini profili di illegittimità dell'azione amministrativa con profili di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, esiga una cognizione più articolata rispetto a quella inizialmente esperibile.


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