SILENZIO ILLEGITTIMAMENTE SERBATO DALLA QUESTURA DI TORINO IN RELAZIONE ALL’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 5 maggio 2025 |
| Numero | 202500736/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, ricorrente, aveva presentato una istanza di accesso ai documenti amministrativi alla Questura di Torino, al fine di ottenere copia degli atti relativi al provvedimento di rigetto della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Tale richiesta di accesso rappresentava un esercizio del diritto di difesa, poiché il ricorrente intendeva conoscere le ragioni e la motivazione che avevano condotto l'autorità di pubblica sicurezza al rigetto della istanza di rinnovo. La Questura di Torino, tuttavia, non aveva risposto alla richiesta nei termini e con le modalità prescritti dalla legge, determinando un silenzio che si protraeva oltre i tempi ordinariamente consentiti. Il ricorrente, trovandosi nella impossibilità di esercitare pienamente il suo diritto di difesa e di conoscere le ragioni della decisione amministrativa che lo riguardava, ha deciduto di ricorrere al TAR Piemonte per far dichiarare l'illegittimità di tale inerzia.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata principalmente dalla legge 7 agosto 1990, numero 241, che regola il diritto di accesso ai documenti amministrativi e impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di rispondere alle richieste entro un termine perentorio, ordinariamente fissato in trenta giorni dal ricevimento della domanda. In materia di stranieri e permessi di soggiorno, opera inoltre la legge 6 marzo 1998, numero 40, nella sua formulazione vigente, che prevede il diritto della persona interessata di accedere alla documentazione amministrativa relativa al proprio procedimento. Il principio costituzionale del diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, rappresenta il fondamento ultimo della pretesa del ricorrente, poiché nessuno può essere privato delle informazioni essenziali per tutelare i propri diritti in procedimenti che lo riguardano. Il silenzio della pubblica amministrazione, protratto oltre i temini stabiliti, costituisce un comportamento illegittimo tanto nella forma quanto nella sostanza.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava se il silenzio prolungato della Questura di Torino, di fronte a una istanza di accesso ai documenti amministrativi, potesse considerarsi un comportamento giuridicamente legittimo ovvero una violazione degli obblighi amministrativi. La questione si intrecciava inoltre con il tema del diritto di difesa nei procedimenti che incidono sulla posizione dello straniero, un diritto particolarmente delicato in quanto la mancata conoscenza dei motivi del rigetto del permesso di soggiorno potrebbe impedire al ricorrente di introdurre ricorsi conseguenti o di correggere la propria posizione amministrativa. Non era in discussione il merito del rigetto del permesso, ma la legittimità della condotta omissiva della Questura nel rispondere alla richiesta di accesso.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto che la Questura di Torino, ricevuta la istanza di accesso ai documenti amministrativi, fosse tenuta a pronunciarsi entro i termini di legge, o accogliendo la richiesta, o comunicando una motivato diniego qualora sussistessero ragioni di segretezza o riservatezza tali da impedire la comunicazione della documentazione. Il silenzio prolungato è stato riqualificato come comportamento illegittimo perché viola gli obblighi procedurali imposti dalla legge 241 del 1990 e, simultaneamente, comprime il diritto di difesa del ricorrente. Il giudice amministrativo ha riconosciuto che, sebbene in materia di procedure di immigrazione possano talvolta applicarsi limitazioni al diritto di accesso per ragioni di ordine pubblico o segretezza, non è comunque legittimo mantenere indefinitamente il silenzio, bensì occorre sempre una comunicazione motivata della decisione adottata. L'inerzia della Questura è stata pertanto qualificata come comportamento illegittimamente omissivo e in violazione dei diritti procedurali della persona.
La decisione
Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Torino in relazione alla istanza di accesso ai documenti amministrativi. Di conseguenza, ha ordinato alla Questura di provvedere entro un termine breve e perentorio a comunicare al ricorrente la sua determinazione, sia essa di accesso totale alla documentazione, di acceso parziale con esclusione di parti per legittime ragioni, ovvero di motivato diniego. La sentenza ha inoltre implicito che il mancato rispetto di tale ordine avrebbe esposto l'amministrazione a ulteriori e più gravi conseguenze giuridiche.
Massima
La pubblica amministrazione non può serbate silenzio dinanzi a una istanza di accesso ai documenti amministrativi relativa a provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica dell'interessato, dovendo invece comunicare una determinazione motivata entro i termini stabiliti dalla legge, anche qualora intenda opporre fondati dinieghi, pena l'illegittimità del comportamento omissivo.
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →