SILENZIO RIGETTO FORMATOSI, AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 4, L. N. 241/1990, IN RELAZIONE ALL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE, PRESENTATA A MEZZO P.E.C. IL 30/06/2025 E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'ACCESSO AGLI ATTI.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 19 dicembre 2025 |
| Numero | 202501870/2025 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato istanza di accesso agli atti della propria domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale il 30 giugno 2025. Di fronte all'assenza di risposta da parte dell'amministrazione competente, il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR il silenzio rigetto formatosi secondo l'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel corso del procedimento giudiziale, tuttavia, la situazione fattuale ha subito un'evoluzione significativa: la domanda di conversione del permesso di soggiorno è stata definita, con conseguente venire meno dell'utilità pratica della richiesta di accesso agli atti che il ricorrente aveva avanzato mesi prima. Quando il TAR si è pronunciato il 19 dicembre 2025, il presupposto fattuale che rendeva necessaria e concretamente vantaggiosa la tutela richiesta dal ricorrente era ormai venuto meno.
Il quadro normativo
La vicenda rientra nella disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, regolata dalla legge 7 agosto 1990 numero 241, fondamentale norma che governa il procedimento amministrativo e il diritto di trasparenza della pubblica amministrazione. L'articolo 25, comma 4, della medesima legge sancisce il principio del silenzio rigetto, secondo il quale la mancata risposta dell'amministrazione a una richiesta di accesso entro i termini stabiliti equivale al rigetto della richiesta stessa. Il diritto di accesso costituisce una manifestazione del principio di trasparenza amministrativa e di legalità dell'azione pubblica, garantendo ai cittadini e ai portatori di interessi la possibilità di conoscere i provvedimenti che li riguardano e di verificarne la legittimità. Allo stesso tempo, il diritto processuale amministrativo riconosce che la legittimazione a ricorrere deve sussistere non solo al momento della presentazione della domanda, ma deve perdurare e rimanere concretamente utile fino al momento della decisione.
La questione giuridica
La controversia si incentrava formalmente sul diritto del ricorrente di ottenere accesso agli atti della propria domanda di conversione del permesso di soggiorno, con contestazione del silenzio rigetto che si era formato sulla sua istanza di accesso. Tuttavia, la questione sostanziale si è trasformata nel corso del giudizio in una questione di carattere processuale e strutturale: se il ricorrente conservasse ancora interesse concreto e attuale a ottenere gli atti amministrativi che aveva richiesto, qualora la procedura amministrativa originaria fosse ormai conclusa e la sua posizione giuridica cristallizzata in una decisione finale. Il tema giuridico complesso riguardava il rapporto tra il diritto di accesso agli atti, inteso come diritto astratto alla trasparenza, e la necessità processuale che il ricorrente possieda un interesse concreto e attuale alla tutela richiesta.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto che, prescindendo dal merito della questione relativa al silenzio rigetto e alla legittimità della mancata risposta dell'amministrazione, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile a causa della sopravvenuta carenza di interesse. Tale valutazione si fonda sul principio fondamentale della giustizia amministrativa secondo cui il ricorrente deve conservare un interesse effettivo e utile alla tutela richiesta nel momento in cui il giudice si pronuncia. Il TAR ha considerato che, una volta che la domanda di conversione del permesso di soggiorno fosse stata definita nel merito dall'amministrazione competente, l'utilità della conoscenza degli atti relativi a quella procedura veniva meno, rendendo astratta e priva di rilevanza pratica la pretesa del ricorrente. Il giudice ha ritenuto opportuno pronunciarsi sulla carenza di interesse sopravvenuto piuttosto che affrontare il merito della controversia, evitando di pronunciarsi su questioni ormai prive di effettività. La decisione riflette un principio costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le sentenze pronunciate in assenza di interesse concreto costituiscono un esercizio futile della funzione giurisdizionale e violano il principio dell'utilità della sentenza stessa.
La decisione
Il TAR Piemonte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito sulla legittimità del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti. Questo significa che il collegio non ha affrontato la questione di diritto relativa all'illegittimità del comportamento omissivo dell'amministrazione, non ha accertato se il ricorrente avesse o meno il diritto di accedere ai documenti richiesti, e non ha condannato né assolto l'amministrazione ricorrente. Per il ricorrente, la conseguenza pratica è l'impossibilità di proseguire con il giudizio amministrativo sulla questione dell'accesso, in quanto il suo interesse concreto era venuto meno nel corso del procedimento.
Massima
L'azione volta a ottenere l'accertamento giudiziale del diritto di accesso agli atti amministrativi diviene improcedibile quando, sopravvenendo durante il corso del giudizio la conclusione della procedura amministrativa cui gli atti si riferiscono, venga meno l'interesse attuale e concreto del ricorrente alla loro acquisizione.
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