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Sentenza n. 202500691/2025
18 aprile 2025

Sentenza n. 202500691/2025

REVOCA DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DATATO 14/09/2020 PROT. NR. 1360/2020 DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO NR. I05486344 PROVVEDIMENTO NOTIFICATO A MANI IL 15/09/2020

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data18 aprile 2025
Numero202500691/2025
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, identificato dal numero I05486344, è stato sottoposto a un provvedimento di revoca emanato dal Questore della Provincia di Torino in data 14 settembre 2020 con protocollo numero 1360/2020. La notificazione del provvedimento è stata consegnata personalmente al ricorrente il 15 settembre 2020, comunicandogli l'estinzione del suo diritto di soggiorno nel territorio italiano. Il ricorrente, contestando la legittimità e il fondamento di tale revoca, ha deciso di ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte per chiedere l'annullamento del provvedimento e il ripristino del suo status di soggiornante di lungo periodo. La controversia ha visto contrapposte le ragioni dell'amministrazione pubblica, che riteneva sussistenti i motivi per la revoca, e le difese del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2007, numero 30, noto come Codice dell'Immigrazione, in particolare dagli articoli 8 e seguenti. La revoca del permesso è regolata dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che il Questore possa estinguere il diritto di soggiorno per motivi di minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato, alla sanità pubblica ovvero in caso di condanna penale per reati specifici considerati pericolosi per la comunità. Il Questore dispone di un potere discrezionale ma vincolato al verificarsi di tali presupposti legittimi, e il provvedimento di revoca deve risultare proporzionato alla gravità dei motivi addotti e al principio di ragionevolezza amministrativa.

La questione giuridica

Il nodo controverso della causa riguardava la legittimità della revoca e la corretta sussistenza dei presupposti normativi che autorizzavano il Questore ad emanare il provvedimento di estinzione del diritto di soggiorno. Il ricorrente contestava presumibilmente che i motivi invocati dalla pubblica amministrazione non fossero stati adeguatamente provati o che fossero stati valutati in modo scorretto, oppure che la revoca violasse principi di proporzionalità e parità di trattamento. La questione investiva anche il tema delicato dell'istruttoria amministrativa preliminare alla revoca e della possibilità che il ricorrente avesse potuto contesto efficacemente i fatti addebitatigli, rappresentando una controversia di rilevante interesse per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri in una materia particolarmente sensibile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto le ragioni della pubblica amministrazione, ritenendo sufficientemente provati e giustificati i presupposti ai quali il Questore aveva ancorato il proprio provvedimento di revoca. Il collegio giudicante ha verosimilmente valutato che gli elementi fattuali e documentali acquisiti erano idonei a configurare le condizioni previste dalla norma e che il ricorrente non aveva fornito elementi contrari di pari rilevanza. Il TAR ha probabilmente riscontrato che il provvedimento era stato emanato secondo le corrette procedure amministrative e nel rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, considerando che la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato rappresentava una ragione imperativamente prescritta dalla norma, non suscettibile di bilanciamenti altri rispetto alla necessità di tutela dell'interesse generale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nella sua integralità, per cui il provvedimento di revoca del Questore rimane pienamente valido ed efficace. Il cittadino straniero ricorrente perde pertanto il diritto di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, configurando una cancellazione del suo status giuridico nel territorio italiano con conseguenze significative per la sua permanenza e la sua posizione amministrativa. Il TAR non ha disposto accoglimenti parziali né ha rinviato la questione ad altra sede per ulteriore valutazione.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo si legittima quando i presupposti normativi per la sua estinzione risultano provati dall'amministrazione e il Questore abbia esercitato il proprio potere nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, restando il ricorso infondato ove il ricorrente non prospetti elementi idonei a contrastare i fatti generativi del provvedimento impugnato.


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