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Sentenza n. 202500455/2025
28 febbraio 2025

Sentenza n. 202500455/2025

DECRETO DEL QUESTORE DI TORINO CON IL QUALE É DICHIARATA INAMMISSIBILE L'ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data28 febbraio 2025
Numero202500455/2025
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno per protezione speciale ha presentato istanza al Questore della provincia di Torino per ottenere la conversione del titolo di soggiorno da protezione speciale a permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Questore, con decreto notificato al ricorrente, ha dichiarato inammissibile tale istanza di conversione, rifiutando di esaminarla nel merito e senza fornire motivazioni specifiche sulla possibilità o impossibilità di effettuare la conversione richiesta. Dinanzi al rigetto della richiesta amministrativa, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, chiedendone l'annullamento e la conseguente accettazione della conversione. La controversia si è sviluppata nel corso di procedimenti amministrativi relativi ai titoli di soggiorno per stranieri, materia strettamente connessa ai diritti fondamentali della persona e alle normative comunitarie e nazionali in materia di immigrazione.

Il quadro normativo

La disciplina della conversione dei permessi di soggiorno in Italia è contenuta nel Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, che regola le diverse tipologie di permesso e le relative procedure amministrative. La protezione speciale costituisce uno status di soggiorno riconosciuto a chi non possiede i presupposti per la protezione internazionale ma versa in condizioni di vulnerabilità o si trova in situazioni particolari che richiedono protezione. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, diversamente, è subordinato alla disponibilità di una posizione lavorativa e al rispetto delle quote di ingresso fissate annualmente dal decreto flussi. La conversione tra diverse tipologie di permesso rappresenta uno strumento procedurale complesso, soggetto sia a valutazioni di merito che a condizioni amministrative specifiche. La normativa richiede che le amministrazioni competenti motivino adeguatamente i provvedimenti restrittivi dei diritti, in conformità ai principi del diritto amministrativo generale e al diritto dell'Unione Europea.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del decreto del Questore che dichiarava inammissibile, anziché rigettare nel merito, l'istanza di conversione del permesso. La questione era se un'istanza di conversione tra due titoli di soggiorno potesse essere dichiarata genericamente inammissibile oppure se il Questore fosse tenuto a valutarne il merito o, in alternativa, a fornire specifiche motivazioni per il rigetto basate su presupposti normativi concreti. Ulteriore profilo giuridico riguardava i diritti procedurali del ricorrente e il rispetto del principio di trasparenza amministrativa nel rigetto di istanze che impattano sulla condizione di soggiorno dello straniero. La natura della decisione impugnata presentava quindi elementi critici sia sul profilo della corretta qualificazione del provvedimento che su quello della adeguata motivazione.

La motivazione del giudice

Durante il corso del giudizio davanti al TAR, la situazione fattuale è mutata poiché il ricorrente ha ottenuto, per vie ordinarie e per il tramite della documentazione amministrativa presentata successivamente, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale circostanza ha fatto sì che il ricorso avverso il decreto del Questore perdesse completamente di oggetto, in quanto il bene della vita conseguito dal ricorrente - cioè l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro - era stato acquisito non per effetto dell'annullamento del decreto impugnato bensì attraverso il procedimento ordinario di rilascio del nuovo titolo. Il collegio giudicante ha correttamente riconosciuto che la sopravvenuta acquisizione della permesso di soggiorno per lavoro comportava l'estinzione della materia del contendere, dato che il ricorso mirava ad ottenere un risultato che era stato ormai conseguito per altra via. Tale esito, comune nei ricorsi in materia di diritti migratori, rappresenta una forma di economia processuale quando l'interesse concreto del ricorrente viene soddisfatto indipendentemente dal merito della controversia amministrativa.

La decisione

Il TAR Piemonte ha dichiarato cessata la materia del contendere, determinando così l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi sul merito del ricorso e senza annullare il decreto del Questore. Questa decisione significa che, sebbene il ricorso fosse formalmente ammissibile e fondato, è venuto meno l'interesse concreto che lo aveva promosso, essendo il ricorrente riuscito a ottenere il permesso di soggiorno per lavoro al di fuori del procedimento contenenzioso. Le conseguenze pratiche per le parti sono che il ricorrente rimane titolare del permesso di soggiorno per lavoro e il decreto di inammissibilità del Questore rimane formalmente in essere, ma la controversia si estingue e ciascuna parte sopporta le proprie spese di giudizio secondo l'ordinario principio di soccombenza.

Massima

Quando il ricorrente abbia conseguito, durante il giudizio amministrativo, il bene della vita che costituiva oggetto del ricorso attraverso un procedimento amministrativo ordinario successivo all'impugnazione, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, venendo meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente all'ottenimento della pronuncia richiesta.


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