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Sentenza n. 202500261/2025
31 gennaio 2025

Sentenza n. 202500261/2025

PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI TORINO PROT. N. 81/2024 DEL 17/01/2024, NOTIFICATO IL 22/01/2024 DI INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA E RELATIVA ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO VOLTO AD OTTENERE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data31 gennaio 2025
Numero202500261/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza al Questore di Torino al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, secondo le procedure previste dalla normativa italiana in materia di immigrazione. Il Questore, con provvedimento protocollato al numero 81/2024 del diciassette gennaio duemilaventicinque e notificato il ventidue gennaio successivo, ha dichiarato l'istanza inammissibile e ha provveduto all'archiviazione del procedimento amministrativo. Contro tale provvedimento di rigetto inddiretto, il ricorrente ha presentato ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, contestando la legittimità del provvedimento questore come illegittimamente ostruttivo del diritto di accesso alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa dei flussi migratori per lavoro, dove le autorità competenti devono rispettare rigorosi parametri di legittimità nel valutare le istanze di stranieri che intendono soggiornare in Italia con rapporto di subordinazione.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinata dal Testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero centosessantanove del millenoventottanove, e dalle disposizioni contenute nel decreto flussi della competente Presidenza del Consiglio dei ministri, che regolano le modalità di presentazione delle istanze, i requisiti sostanziali e formali richiesti, e i termini entro i quali le autorità di pubblica sicurezza devono concludere i procedimenti amministrativi relativi. In particolare, il Questore, quale autorità responsabile del rilascio dei permessi di soggiorno, è tenuto a esercitare tale potere amministrativo secondo i principi di correttezza, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, rispettando il diritto di accesso alla procedura di chiunque presenti un'istanza formalmente corretta e dotata dei requisiti legittimi. La dichiarazione di inammissibilità di un'istanza costituisce un provvedimento amministrativo gravato di significative conseguenze per il ricorrente e deve pertanto essere motivata in modo esatto, specifico e riferito ai vizi formali o sostanziali effettivamente riscontrati nella documentazione presentata.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento del Questore di dichiarare l'istanza inammissibile, ovvero se tale dichiarazione fosse stata fondata su considerazioni giuridicamente valide e su un effettivo accertamento dei vizi procedurali o sostanziali dell'istanza medesima, oppure se rappresentasse un esercizio illegittimo del potere amministrativo mediante una motivazione insufficiente, generica o priva di riscontro nei fatti. La questione era inoltre complessa perché comportava la valutazione della correttezza della procedura amministrativa seguita dal Questore e la verifica se fossero state rispettate le modalità di presentazione e valutazione delle istanze previste dalla normativa applicabile. Era rilevante altresì accertare se il ricorrente avesse avuto concrete opportunità di fornire integrazione documentale e se il Questore avesse correttamente comunque la fase del procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale della Sezione prima ha ritenuto che il provvedimento di inammissibilità emesso dal Questore fosse illegittimo perché mancante di idonea motivazione ovvero contaminato da vizi procedurali che avevano impedito al ricorrente di esercitare pienamente il diritto di accesso alla procedura amministrativa di rilascio del permesso di soggiorno. Il collegio giudicante ha accertato che il Questore non aveva fornito una motivazione specifica e differenziata rispetto al contenuto effettivo dell'istanza presentata, limitandosi a una dichiarazione di inammissibilità di carattere generico e non sufficientemente riferita ai singoli vizi riscontrati o alle ragioni ostative al prosieguo del procedimento. Il giudice amministrativo ha furthermore ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto avere la possibilità di integrare la documentazione presentata prima che fosse emesso il provvedimento definitivo di inammissibilità, e che tale opportunità non era stata correttamente garantita dall'amministrazione. La logica giuridica seguita dal TAR si è fondata sul principio del giusto procedimento amministrativo e sulla necessità che le amministrazioni pubbliche rispettino i diritti procedurali dei cittadini, specialmente quando in gioco vi sono diritti fondamentali quali la libertà di circolazione e il diritto al lavoro.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dal cittadino straniero e ha annullato il provvedimento del Questore di Torino numero 81/2024 del diciassette gennaio duemilaventicinque. La conseguenza concreta della pronuncia è che il Questore è stato ricondotto al pieno rispetto dell'obbligo di pronunciarsi in merito all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendo ripetere il procedimento amministrativo secondo le corrette modalità procedurali, con obbligo di fornire una motivazione puntuale dei motivi ostavi al rilascio, ove sussistenti, e garantendo al ricorrente la possibilità di integrare la documentazione prima della decisione definitiva. Il provvedimento di inammissibilità è stato disapplicato in quanto invalido per vizi procedurali sostanziali.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio del permesso di soggiorno è tenuta a motivare in modo specifico, puntuale e differenziato il provvedimento di inammissibilità di un'istanza e a garantire al ricorrente piene opportunità di integrazione documentale prima di pronunciarsi definitivamente.


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