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Sentenza n. 202501871/2025
19 dicembre 2025

Sentenza n. 202501871/2025

PROVVEDIMENTO, PROT. N. 41/2024, DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA CURE MEDICHE A LAVORO SUBORDINATO ADOTTATO DAL QUESTORE DI TORINO IL 15 GENNAIO E NOTIFICATO AL RICORRENTE IL 18 LUGLIO 2024

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data19 dicembre 2025
Numero202501871/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche ha presentato al Questore di Torino una domanda di conversione dello stesso permesso in permesso per lavoro subordinato, accedendo così a una diversa categoria di soggiorno. Il Questore, invece di esaminare la domanda nel merito e valutare se fossero soddisfatti i presupposti normativi per la conversione, ha adottato un provvedimento formale dichiarando l'inammissibilità della domanda stessa con nota del 15 gennaio 2024, provvedimento poi notificato al ricorrente il 18 luglio 2024. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha impugnato il diniego davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, denunciando la violazione dei suoi diritti procedurali e della corretta applicazione della normativa sulla conversione dei permessi di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, il quale prevede diverse categorie di permessi a seconda della motivazione del soggiorno. La conversione da una categoria di permesso a un'altra è un istituto giuridico riconosciuto dalla legge e può essere richiesta dal cittadino straniero qualora vengano a mancare le condizioni originarie della concessione del permesso iniziale e sopravvengano circostanze nuove che consentano l'accesso a una diversa categoria. Il Questore, quale autorità competente in materia di polizia dell'immigrazione, deve esercitare i propri poteri secondo le procedure amministrative ordinarie, garantendo il diritto di accesso e la corretta motivazione dei provvedimenti, secondo i principi della legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

La questione giuridica

La controversia riguarda se il Questore potesse dichiarare inammissibile una domanda di conversione del permesso di soggiorno senza esaminarne i presupposti sostanziali e senza fornire una motivazione adeguata e specifica. Più precisamente, il punto critico è se la dichiarazione di inammissibilità costituisca un'eccezione procedurale legittima e debitamente motivata oppure se rappresenti un'elusione illegittima dell'obbligo di esaminare la domanda nel merito, in conformità ai diritti procedurali del ricorrente e ai principi di correttezza amministrativa. Il ricorrente contestava che il provvedimento non illustrasse le ragioni legali della dichiarata inammissibilità, lasciando così indeterminati i motivi del rigetto formale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha analizzato il provvedimento impugnato ritenendo insufficiente e carente la motivazione addotta dal Questore per dichiarare inammissibile la domanda di conversione. Il collegio ha osservato che, secondo i principi consolidati del diritto amministrativo, ogni provvedimento deve essere supportato da una motivazione esplicita, logica e razionale che spieghi perché l'amministrazione ha adottato quella soluzione e non un'altra. Nel caso specifico, la dichiarazione di inammissibilità dovrebbe essere stata basata su presupposti normativi chiari e sulla dimostrazione che la domanda presentata non poteva nemmeno essere formalmente esaminata. Il Tribunale ha concluso che il Questore non aveva fornito tale dimostrazione, rendendo il provvedimento illegittimo per vizio di motivazione e per applicazione scorretta della disciplina sulla conversione dei permessi di soggiorno.

La decisione

Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso proposto dal cittadino straniero e ha annullato il provvedimento di inammissibilità adottato dal Questore di Torino. Di conseguenza, il Questore è tenuto a riesaminare la domanda di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato nel merito, applicando correttamente la normativa vigente e fornendo una motivazione adeguata alla decisione finale. Il provvedimento annullato decade completamente e le parti sostengono le proprie spese di giudizio secondo le regole ordinarie.

Massima

La dichiarazione di inammissibilità di una domanda di conversione del permesso di soggiorno deve essere motivata in modo esplicito e specifico sulla base di presupposti normativi concreti, e non può costituire sostitutivo illegittimo dell'obbligo amministrativo di esaminare la domanda nel merito secondo le procedure e i principi della legge sul procedimento amministrativo.


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