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Sentenza n. 202501344/2025
30 settembre 2025

Sentenza n. 202501344/2025

PROVVEDIMENTO, PROT. N. 2761/2024, DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO ADOTTATO DAL QUESTORE DI TORINO.

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data30 settembre 2025
Numero202501344/2025
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura di Torino. Il Questore ha adottato il provvedimento numero 2761/2024 dichiarando inammissibile la domanda di rinnovo, con il quale ha sostanzialmente negato la possibilità al ricorrente di proseguire la permanenza regolare in Italia per motivi di lavoro. Dinanzi a questo provvedimento ritenuto illegittimo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nella sezione di Torino. Durante lo sviluppo del giudizio amministrativo, la situazione fattuale sottostante la controversia è mutata, rendendo venire meno l'interesse concreto alla pronuncia sulla questione controversa.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, il quale contiene la normativa fondamentale sulle condizioni di soggiorno degli stranieri in territorio italiano. La disciplina prevede procedure specifiche per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno legati all'esercizio di un'attività lavorativa subordinata presso un datore di lavoro residente in Italia. I provvedimenti amministrativi in materia devono rispettare i principi di legalità, trasparenza e proporzionalità, nonché garantire il diritto alla difesa dei ricorrenti secondo le norme sulla giustizia amministrativa. Il TAR è competente a sindacare la legittimità di tali provvedimenti quando impugnati.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di inammissibilità della domanda di rinnovo adottato dal Questore, il quale apparentemente costituiva un ostacolo alla permanenza legale del ricorrente in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato. La questione rilevante era se il Questore avesse correttamente qualificato la domanda come inammissibile secondo le norme procedurali e sostanziali applicabili, oppure se avesse commesso un vizio nella adozione del provvedimento. Tuttavia, nel corso del giudizio amministrativo la situazione è mutata, facendo venir meno l'interesse alla pronuncia giudiziale sulla questione controversa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha constatato che durante lo sviluppo del procedimento giurisdizionale la materia del contendere è cessata, circostanza che comporta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta mancanza di interesse. È probabile che il Questore abbia ritirato il provvedimento impugnato oppure che la domanda di rinnovo sia stata accolta in una diversa fase procedurale amministrativa, rendendo in tal modo il ricorso privo di utilità pratica. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, quando viene a mancare l'interesse del ricorrente alla pronuncia sulla questione perché la situazione fattispetica è radicalmente mutata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e procedere all'estinzione del giudizio, applicando il principio di economia processuale. Il TAR ha dunque ritenuto di non dover pronunciarsi nel merito sulla legittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronuncia che equivale all'estinzione del giudizio per effetto della sopravvenuta mancanza di interesse concretamente valutabile della parte ricorrente. La decisione comporta che il ricorso rimane senza esito nel merito, ma ciò non implica alcuna valutazione negativa sulla fondatezza delle doglianze sollevate dal ricorrente, bensì semplicemente la constatazione che la controversia ha perso ogni significato pratico. Non risultano condanne alle spese di giudizio in quanto la cessazione della materia del contendere avviene per circostanze sopravvenute indipendenti dalla volontà delle parti.

Massima

La materia del contendere cessa allorché la situazione fattispetica, durante lo sviluppo del giudizio amministrativo, muti radicalmente in modo tale che il provvedimento impugnato non sia più capace di produrre effetti pregiudizievoli al ricorrente, determinando l'estinzione del giudizio per sopravvenuta mancanza di interesse concreto alla pronuncia giurisdizionale.


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