PROVVEDIMENTO PROT. N. 974/2022 DEL 23/03/2022 NOTIFICATO IN DATA 06/06/2022 CON IL QUALE IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DECRETA LA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 21 febbraio 2026 |
| Numero | 202600375/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo ha ricevuto un provvedimento di revoca emanato dal Questore della Provincia di Torino in data 23 marzo 2022 e notificatogli il 6 giugno 2022. La revoca è stata disposta verosimilmente sulla base di comportamenti o circostanze ritenute incompatibili con il mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, quale una condanna penale, l'assenza dal territorio per un periodo prolungato, o altre ipotesi di decadenza previste dalla normativa. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del decreto di revoca e il ripristino dei propri diritti di soggiorno.
Il quadro normativo
Il soggiorno di lungo periodo per cittadini extracomunitari è disciplinato dal Testo Unico sull'Immigrazione, in particolare dai decreti legislativi che recepiscono le direttive europee in materia. La direttiva 2003/109/CE, recepita nell'ordinamento italiano, stabilisce le condizioni per il rilascio del permesso e identifica le ipotesi di revoca, tra cui comportamenti contrari all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a sei anni, oppure la perdita dei presupposti economici e sociali che avevano giustificato il rilascio. Le decisioni di revoca devono rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretta motivazione, essendo sottoposte al controllo del giudice amministrativo per garantire che non siano affette da vizi di legittimità.
La questione giuridica
Il ricorso ha presumibilmente contestato la legittimità della revoca dal punto di vista della correttezza del procedimento amministrativo e della coerenza con i presupposti normativi di legge, sostenendo che il Questore avesse agito senza una base fattuale sufficiente o violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione dei criteri di revoca. Il ricorrente avrà verosimilmente eccepito che i motivi addotti dall'amministrazione non fossero idonei a giustificare una misura così grave quale la revoca dello status di soggiorno, o che il provvedimento fosse affetto da carenza di motivazione o da sviamento di potere. La controversia verteva quindi sulla legittimità amministrativa del provvedimento impugnato, non sulla questione se i fatti sottostanti fossero o meno effettivamente accaduti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione prodotta, ha valutato se il Questore avesse agito all'interno della propria competenza e se il provvedimento di revoca potesse ritenersi giuridicamente e fatticamente fondato. Il collegio giudicante ha evidentemente riscontrato che ricorrevano gli elementi necessari per la revoca secondo la disciplina normativa vigente, oppure che il procedimento era stato correttamente instaurato e concluso senza vizi sostanziali. Il giudice ha rigettato gli argomenti dedotti dal ricorrente, ritenendo che la discrezionalità amministrativa fosse stata esercitata in conformità al diritto e che non ricorressero i presupposti per annullare il provvedimento in questione.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione prima, ha respinto il ricorso e rigettato la domanda di annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emanato dal Questore. Il provvedimento della Prefettura di Torino rimane pertanto pienamente efficace e il ricorrente mantiene lo status di persona privata del diritto di soggiorno europeo di lungo periodo, con le conseguenti implicazioni sulla sua possibilità di permanenza nel territorio italiano. Le spese del giudizio sono presumibilmente state compensate secondo i criteri ordinari della giurisprudenza amministrativa.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, quando adottata dal Questore sulla base di una valutazione complessiva dei presupposti normativi e procedurali richiesti, resiste al controllo di legittimità del giudice amministrativo qualora non siano riscontrati vizi nella motivazione e nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
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