PROVVEDIMENTO PROT. N. 2213/2022, EMESSO IL 28/12/2022 E NOTIFICATO AL RICORRENTE IL 20/02/2023, CON IL QUALE IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO RIGETTAVA L'ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO GIÀ RILASCIATO PER MOTIVI DI STUDIO IN UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 C. 11 DLGS 286/98 IN COMBINATO ALL'ART. 39 BIS 1 C. 1 DEL SUCCITATO TESTO NORMATIVO
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 22 ottobre 2025 |
| Numero | 202501463/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio dalla provincia di Torino. A seguito della conclusione dei suoi studi, ha presentato istanza al Questore per ottenere la conversione di tale permesso in un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dalla normativa italiana per i neolaureati extracomunitari che intendono cercare lavoro. Il Questore della provincia di Torino, con provvedimento protocollato al numero 2213/2022 ed emesso il 28 dicembre 2022, ha rigettato l'istanza di conversione, negando quindi al ricorrente la possibilità di restare nel territorio italiano nella qualità di cercatore di lavoro. Dinanzi a tale diniego, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, contestando la legittimità del provvedimento del Questore e sostenendo di possedere i requisiti normativi per ottenere la conversione richiesta.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il Testo Unico sull'immigrazione, che contiene le norme fondamentali in materia di soggiorno dei cittadini stranieri in Italia. In particolare, l'articolo 22 comma 11 disciplina le modalità di conversione dei permessi di soggiorno da un motivo all'altro, mentre l'articolo 39-bis comma 1 introduce specificamente il permesso di soggiorno per attesa occupazione, una misura rivolta ai cittadini extracomunitari che abbiano completato un corso di studi in Italia e desiderino rimanere nel territorio nazionale per cercare un'occupazione. Questa figura è stata introdotta per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani stranieri che hanno concluso un percorso formativo nel nostro paese, permettendo loro un periodo di transizione tra la fine degli studi e l'inizio dell'attività lavorativa.
La questione giuridica
La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione dei requisiti per l'accesso al permesso di soggiorno per attesa occupazione e sulla discrezionalità amministrativa del Questore nella valutazione dell'istanza presentata dal ricorrente. Il punto centrale è se il Questore possa legittimamente negare la conversione del permesso quando il ricorrente possieda i presupposti normativi richiesti dalla legge, oppure se il rifiuto costituisca un esercizio illegittimo del potere amministrativo. In particolare, occorre verificare se il Questore avesse adeguatamente motivato il proprio rifiuto e se avesse correttamente verificato il possesso dei requisiti necessari da parte del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il Questore avesse commesso un errore nella valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Analizzando la documentazione prodotta, il collegio giudicante ha constatato che il ricorrente possedeva pienamente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ottenere la conversione del permesso di soggiorno da quello per studio a quello per attesa occupazione. Il TAR ha evidenziato che il provvedimento del Questore, nel negare la conversione, non aveva fornito una adeguata motivazione circa le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta, e che l'interpretazione rigida della norma applicata dal Questore risultava contraria alla finalità della legge, che intende proprio facilitare l'accesso al mercato del lavoro per i giovani extracomunitari che hanno completato la loro formazione in Italia. Secondo il ragionamento del giudice amministrativo, il permesso per attesa occupazione rappresenta uno strumento di integrazione lavorativa il cui utilizzo non può essere subordinato a valutazioni meramente discrezionali prive di fondamento normativo.
La decisione
Il Tribunale amministrativo del Piemonte ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento del Questore del 28 dicembre 2022 con cui era stato rigettato il rifiuto della conversione. Di conseguenza, il Questore è stato condannato ad accogliere l'istanza del ricorrente e a procedere al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo la normativa vigente, consentendo al ricorrente di rimanere legalmente nel territorio italiano allo scopo di cercare un'occupazione. Il provvedimento comporta altresì le conseguenze ordinarie in materia di spese di giudizio.
Massima
Quando il cittadino straniero che ha completato un corso di studi in Italia presenti istanza di conversione del permesso di soggiorno in quello per attesa occupazione e possieda i requisiti di legge, il Questore non può rifiutare la conversione sulla base di una discrezionalità priva di motivazione normativa, essendo tale rifiuto contrario alla finalità della norma che disciplina tale istituto.
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