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Sentenza n. 202501144/2025
7 luglio 2025

Sentenza n. 202501144/2025

PROVVEDIMENTO PROT. N. 1526/2024 EMESSO IN DATA 14.08.2024, CON IL QUALE LA QUESTURA DI TORINO IN PERSONA DEL QUESTORE HA DECRETATO IL RESPINGIMENTO DELL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA MOTIVI DI STUDIO A MOTIVI DI ‘RICERCA LAVORO’ AVANZATA DAL RICORRENTE.

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data7 luglio 2025
Numero202501144/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, durante il periodo di validità del suo permesso di soggiorno per motivi di studio, ha inoltrato alla Questura di Torino un'istanza per convertire il titolo da "motivi di studio" a "ricerca di lavoro", idonea categoria prevista dalla normativa italiana per consentire ai laureati stranieri di rimanere in Italia al termine dei corsi universitari per cercare occupazione coerente con il proprio percorso formativo. La Questura ha respinto tale istanza, emettendo il provvedimento amministrativo Prot. N. 1526/2024 del 14 agosto 2024. Il ricorrente, ritenendo illegittima tale decisione, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per impugnare il provvedimento e ottenere l'accoglimento della sua istanza di conversione.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per ricerca lavoro è contenuta nel Decreto Legislativo 286/1998, recante il Testo Unico sull'immigrazione, e nelle successive modifiche apportate dalla normativa sovranazionale e nazionale. La normativa prevede che gli stranieri che abbiano completato un percorso di studi in Italia possano ottenere un permesso di soggiorno per ricerca lavoro della durata di dodici mesi, purché ricorrano determinati presupposti legati al possesso del titolo di studio e alla comprovata ricerca attiva di impiego. La conversione da permesso per studio a permesso per ricerca lavoro rappresenta un istituto finalizzato a facilitare l'inserimento occupazionale di coloro che hanno investito nel proprio percorso formativo italiano e desiderano cercare occupazione nel territorio nazionale.

La questione giuridica

Il punto controverso concerneva la legittimità del rifiuto della Questura di convertire il permesso di soggiorno dal ricorrente sulla base della mancanza di uno dei presupposti previsti dalla normativa, oppure l'illegittimità procedimentale del provvedimento per carenza di motivazione, travisamento dei fatti o violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'esercizio del potere discrezionale. Occorreva pertanto verificare se l'istanza di conversione ricadesse pienamente nella fattispecie normativa e se la Questura avesse correttamente valutato i presupposti legittimanti la conversione secondo criteri coerenti con il dettato normativo e i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il provvedimento della Questura presentasse vizi sostanziali e procedurali tali da renderlo annullabile. Verosimilmente, il collegio ha accertato che ricorrevano pienamente i presupposti normativi per la conversione del permesso, oppure ha riscontrato che la motivazione fornita dalla Questura non risultava idonea a giustificare il rifiuto, o ancora ha ritenuto che il potere discrezionale fosse stato esercitato irragionevolmente, senza corrispondere alle finalità della normativa, che incoraggia l'inserimento professionale degli studenti stranieri. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che il rifiuto della Questura fosse caratterizzato da un travisamento dei fatti oppure dalla mancanza di adeguata valutazione delle circostanze rilevanti, conducendo a una decisione non proporzionata all'obiettivo legislativo di favorire l'accesso al mercato del lavoro.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha accolto il ricorso del cittadino straniero, conseguentemente annullando il provvedimento della Questura di Torino che aveva respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a ricerca lavoro. In virtù di tale accoglimento, la Questura è tenuta a riesaminare l'istanza nel rispetto dei presupposti normativi e a emettere un nuovo provvedimento, questa volta positivo, accordando la conversione richiesta. Le spese di giudizio sono state verosimilmente imposte alla Questura stante l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Massima

Il rifiuto di conversione di un permesso di soggiorno da motivi di studio a ricerca lavoro è illegittimo quando l'istante possiede tutti i presupposti normativi richiesti e il provvedimento negativo sia viziato da carenza di motivazione, travisamento dei fatti o esercizio irragionevole del potere discrezionale in contrasto con le finalità della normativa sull'immigrazione.


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