PROVVEDIMENTO PROT. N. 1779/2025 AVENTE AD OGGETTO IL RIGETTO DELL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO IN DATA 11.9.2025 E NOTIFICATO AL RICORRENTE IL 7.10.2025.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 20 febbraio 2026 |
| Numero | 202600362/2026 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte contro il provvedimento del Questore della Provincia di Torino che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Il provvedimento, protocollato al numero 1779/2025 e emesso il 11 settembre 2025, è stato notificato al ricorrente il 7 ottobre 2025. La controversia riguarda dunque una materia di diritto dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno, in particolare la questione se l'autorità amministrativa competente fosse legittimata a rigettare il rinnovo della documentazione che consente al cittadino straniero di permanere in Italia sulla base di legami familiari costituti con persone residenti nel territorio nazionale. Il ricorrente aveva evidentemente contestato la legittimità del provvedimento restrittivo della sua libertà di circolazione e permanenza.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il cosiddetto Testo Unico dell'Immigrazione, il quale regola le condizioni di ingresso, soggiorno, uscita e allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce un diritto riconosciuto quando sussistano i presupposti normativi, specie nel caso di coniuge cittadino italiano o familiare a carico. Le decisioni del Questore in materia di permessi di soggiorno, pur essendo provvedimenti amministrativi, toccano questioni che si intersecano con il diritto civile e il diritto di famiglia, poiché coinvolgono l'accertamento dell'esistenza di rapporti familiari e la loro valutazione giuridica. Il controllo giurisdizionale su tali provvedimenti comporta una delicata ripartizione di competenze tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'inquadramento giurisdizionale della controversia e la determinazione del giudice competente a decidere sul ricorso. Nello specifico, il TAR doveva valutare se la questione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rientrasse nella propria competenza di giudice amministrativo oppure se la natura della controversia, per i risvolti riguardanti l'accertamento dei rapporti familiari e i diritti connessi, ricadesse nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Tale questione è quanto mai rilevante perché toccava il complesso tema della delimitazione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria nelle materie ibride, dove profili amministrativi e civili si intrecciano indissolubilmente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Piemonte ha proceduto ad un'analisi della natura della controversia e ha concluso che il ricorso, nella forma e nella sostanza prospettata, presentava un difetto di giurisdizione. La corte ha ritenuto che la questione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, comportando l'accertamento del rapporto di parentela e dei diritti familiari conseguenti, rientrasse piuttosto nella competenza del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo. Ciò significa che il TAR ha individuato nel provvedimento questioni prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, piuttosto che questioni di pura legittimità amministrativa. La presenza di elementi sostanziali di diritto privato ha indotto il giudice amministrativo a ritenere di non essere il foro competente per decidere sulla questione sollevata dal ricorrente, configurando così un difetto di giurisdizione in senso tecnico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nella sentenza del 20 febbraio 2026, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ordinando in tal modo l'estinzione del giudizio amministrativo dinanzi a sé proposto. Tale pronuncia ha comportato che il ricorso non fosse deciso nel merito, e che il ricorrente fosse rimesso a far valere i propri diritti dinanzi al giudice ordinario, il quale è risultato essere il foro competente a giudicare della legittimità del provvedimento nel suo complesso e in particolare degli aspetti legati al riconoscimento dei rapporti familiari rilevanti per il rinnovo del permesso di soggiorno. La decisione non accerta la fondatezza o l'infondatezza del ricorso, ma dichiara semplicemente che il TAR non era competente a conoscerne.
Massima
Nelle controversie relative al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, qualora la questione devoluta al giudice amministrativo comporti l'accertamento e la valutazione di rapporti familiari e di diritti connessi al diritto privato, ricorre il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria.
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