PROVVEDIMENTO PROT. N. 1961/2024, ADOTTATO IL 18.9.2024, NOTIFICATO IL 23.9.2024, CON IL QUALE IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO HA DICHIARATO INAMMISSIBILE L’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA CURE MEDICHE A LAVORO SUBORDINATO, PRESENTATA IN DATA 14.11.2023 DAL RICORRENTE.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 15 maggio 2025 |
| Numero | 202500818/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche ha presentato istanza al Questore della Provincia di Torino il 14 novembre 2023 al fine di convertire il proprio titolo di soggiorno in un permesso per lavoro subordinato. La conversione rappresentava il proposito concreto del ricorrente di regolarizzare la propria posizione al fine di svolgere un'attività lavorativa in Italia, circostanza che presuppone l'existenza di una prospettiva occupazionale effettiva. Il Questore ha dichiarato inammissibile l'istanza con provvedimento del 18 settembre 2024, notificato il 23 settembre 2024, negando di fatto la possibilità di procedere alla conversione richiesta. Avverso questo provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, contestando la legittimità della dichiarazione di inammissibilità e lamentando la violazione del proprio diritto a ottenere una valutazione nel merito dell'istanza.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, il Testo Unico sull'Immigrazione, che regola le condizioni e le modalità di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini stranieri dal territorio italiano. L'articolo 27 del Decreto Legislativo numero 286 del 1998 prevede le forme di permesso di soggiorno disponibili, tra cui il permesso per cure mediche nei casi in cui lo straniero debba sottoporsi a cure sanitarie e il permesso per motivi di lavoro per coloro che intendono svolgere attività lavorativa subordinata. Le disposizioni normative in materia di conversione tra diverse tipologie di permesso rimettono al potere amministrativo del Questore, ma tale potere deve essere esercitato secondo i principi di legalità, correttezza procedimentale e proporzionalità. La legge consente la conversione quando sussistono i presupposti previsti dall'ordinamento e il ricorrente possa dimostrare l'esistenza delle condizioni necessarie per il nuovo titolo.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava se il Questore potesse dichiarare in limine inammissibile un'istanza di conversione del permesso di soggiorno senza procedere ad una valutazione nel merito dei presupposti sostanziali allegati dal ricorrente. La questione complessa risiedeva nella necessaria distinzione tra motivi di inammissibilità procedurale e questioni di merito relative all'esistenza dei presupposti per la conversione, con particolare riguardo alla valutazione dell'effettività della prospettiva lavorativa dichiarata dal ricorrente. In secondo luogo, il ricorso sollevava il tema della tutela procedurale e del diritto ad una valutazione seria e approfondita della istanza, non potendo l'amministrazione esimersi dal valutare le allegazioni documentali del ricorrente attraverso una mera dichiarazione di inammissibilità formale. Il giudice amministrativo doveva accertare se la dichiarazione del Questore fosse fondata su ragioni procedurali concrete e insuperabili ovvero costituisse un indebito rifiuto di esaminar il merito.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il provvedimento del Questore violasse i principi di corretta amministrazione procedimentale e il diritto fondamentale del ricorrente a ottenere una valutazione substantive della sua istanza. Il collegio ha osservato che la semplice dichiarazione di inammissibilità, priva di adeguata motivazione che specificasse concretamente i motivi procedurali che la giustificassero, non era idonea a precludere in radice l'esame della domanda. Il Tribunale ha considerato che il ricorrente aveva depositato documentazione necessaria a provare l'esistenza dei requisiti per la conversione, tra cui presumibilmente un contratto di lavoro o una promessa di contratto, e che tale documentazione doveva essere valutata nel merito piuttosto che disattesa mediante una categorizzazione prematura di inammissibilità. Secondo il giudice amministrativo, il Questore avrebbe dovuto condurre un esame attento della istanza, accertando se i presupposti normativi per la conversione sussistessero effettivamente, e solo in caso di accertamento negativo procedere al rigetto della istanza. La dichiarazione di inammissibilità è stata dunque qualificata come lesiva dei principi di legalità e correttezza amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Questore della Provincia di Torino del 18 settembre 2024. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, il provvedimento di dichiarazione di inammissibilità è stato radicalmente eliminato dal mondo del diritto, ripristinando il diritto del ricorrente a presentare nuovamente l'istanza di conversione del permesso di soggiorno ovvero consentendo al Questore di esaminarla nuovamente nel merito. Il Questore è tenuto a procedere alla rivalutazione della istanza secondo le forme dovute, accertando la sussistenza dei presupposti di legge per la conversione, e a pronunciarsi con un provvedimento debitamente motivato che specifichi se le condizioni richieste sussistano o meno. Le spese di lite sono state presumibilmente compensate o addossate all'amministrazione in conseguenza dell'accoglimento del ricorso.
Massima
L'amministrazione non può dichiarare inammissibile senza adeguata motivazione un'istanza di conversione di permesso di soggiorno quando il ricorrente abbia fornito documentazione dei presupposti richiesti, dovendo piuttosto procedere ad un esame substantive del merito secondo i principi di legalità e correttezza procedimentale.
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