PROVVEDIMENTO PROT. N. 2167/2024, ADOTTATO IN DATA 11/12/2024 DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, CON IL QUALE È STATA RIGETTATA L’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER MOTIVI DI “LAVORO SUBORDINATO”.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 19 marzo 2026 |
| Numero | 202600636/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte contro il provvedimento protocollo 2167/2024 emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 11 dicembre 2024, mediante il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo fondato su motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente aveva presentato all'amministrazione competente istanza di conversione del proprio status migratorio, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e dall'ordinamento dell'Unione europea per l'acquisizione di tale titolo di soggiorno a carattere permanente. Il Questore, senza fornire adeguata motivazione o in base a motivazione ritenuta insufficiente dal giudice, aveva opposto un diniego all'istanza, determinando così una lesione dei diritti del richiedente e delle garanzie procedurali dovute secondo la legge sull'immigrazione.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione), come modificato nel corso degli anni, nonché dalle direttive dell'Unione europea in materia di diritto di soggiorno, in particolare dalla direttiva 2004/38/CE che regola il diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione, e dalle normative che recepiscono i principi europei riguardanti il soggiorno a lungo termine dei cittadini di paesi terzi in territorio europeo. Il permesso di soggiorno per lungo periodo rappresenta un titolo di soggiorno stabile e privilegiato, che si acquisisce dopo aver mantenuto una regolare presenza e un'attività legale, solitamente lavorativa, nel territorio dello stato per un determinato periodo di tempo. La concessione di tale permesso è subordinata al controllo amministrativo della sussistenza dei requisiti normati, ma tale controllo deve essere condotto con rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e della dovuta motivazione dell'atto amministrativo.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'atto amministrativo di diniego e sulla verificazione se il Questore avesse opportunamente valutato la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno unico europeo sulla base del lavoro subordinato del ricorrente. La questione affrontava il conflitto fra il potere discrezionale della pubblica amministrazione nel controllo dei presupposti normativi e il diritto del cittadino straniero a una decisione giustificata e proporzionata, nonché il rispetto degli standard procedurali e della motivazione secondo la legge italiana e i vincoli del diritto dell'Unione. Il ricorso contestava inoltre la correttezza della valutazione fattuale circa il possesso dei requisiti di legge, evidenziando possibili arbitrarietà nel rigetto dell'istanza da parte del Questore.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha esaminato il provvedimento impugnato e ha ritenuto che l'amministrazione non avesse fornito una motivazione sufficientemente articolata e specifica circa le ragioni del rifiuto, violando così l'obbligo di motivazione che caratterizza gli atti amministrativi incisivi sui diritti dei privati. Il giudice ha altresì considerato che il ricorrente aveva presentato documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno, e che l'amministrazione avrebbe dovuto sottoporre tale documentazione a una valutazione puntuale e nel rispetto dei criteri di ragionevolezza. Il collegio giudicante ha quindi concluso che il diniego dell'istanza era viziato da illegittimità costituzionale e amministrativa, sia sotto il profilo procedurale della motivazione insufficiente che sotto il profilo sostanziale della errata valutazione dei fatti e del diritto applicabile. La sentenza ha ricondotto il comportamento dell'amministrazione al vizio di violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo e delle garanzie dovute ai privati ricorrenti.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha accolto il ricorso, annullando in via definitiva il provvedimento del Questore della Provincia di Torino protocollo 2167/2024 del 11 dicembre 2024. Di conseguenza, l'amministrazione è stata obbligata a riesaminare l'istanza del ricorrente conformemente ai criteri di legge e secondo una corretta procedura amministrativa, provvedendo al rilascio del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo ove sussistano effettivamente i requisiti richiesti dalla normativa vigente. La pronuncia ha posto fine al rifiuto illegittimo dell'amministrazione, ripristinando le garanzie procedurali e sostanziali che caratterizzano il diritto amministrativo in materia di immigrazione.
Massima
L'amministrazione non può negare il rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo senza fornire una motivazione esauriente e specifica circa i presupposti di legge, e deve condurre una valutazione puntuale della sussistenza dei requisiti normativi sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza che governano l'azione amministrativa.
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