PROVVEDIMENTO EMESSO DAL QUESTORE DI TORINO IL 17.11.2023 (PROT. NR. 1658/2023), NOTIFICATO IL 4.12.2023, CON IL QUALE VENIVA RIGETTATA L’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 22 gennaio 2025 |
| Numero | 202500158/2025 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza al Questore di Torino per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, un documento che certifica la permanenza stabile e legittima di una persona extracomunitaria nel territorio italiano per un periodo prolungato. Il Questore ha rigettato l'istanza con provvedimento del 17 novembre 2023, comunicato al ricorrente il 4 dicembre dello stesso anno. Insoddisfatto di tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, chiedendo l'annullamento del provvedimento e il consequenziale rilascio del permesso richiesto. Nel corso del procedimento amministrativo, tuttavia, prima che il collegio giudicante potesse decidere nel merito della controversia, sono intervenuti fatti nuovi che hanno determinato il venir meno della fondamentale ragione che legittimava il ricorrente a stare in giudizio.
Il quadro normativo
La fattispecie si inscrive nella disciplina dell'immigrazione italiana e dell'Unione Europea, in particolare nella normativa relativa ai permessi di soggiorno e ai diritti dei cittadini extracomunitari. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è regolato dal decreto legislativo 30 dicembre 2007 numero 251, che definisce i requisiti, le procedure di rilascio e i diritti connessi a tale titolo di permanenza. La decisione del Questore è un atto amministrativo discrezionale, soggetto al sindacato del giudice amministrativo che verifica la corretta applicazione della legge e il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il ricorso dinanzi al TAR rappresenta lo strumento ordinario mediante il quale un amministrato può contestare l'illegittimità di un provvedimento amministrativo.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consisteva nel verificare se il Questore avesse correttamente valutato i presupposti di fatto e di diritto necessari per il rilascio del permesso di soggiorno CE, ovvero se il rigetto dell'istanza fosse stato motivato e legittimo. Il ricorrente contestava le ragioni del rigetto e sosteneva di avere diritto al rilascio del documento, allegando i requisiti previsti dalla legge. La questione presentava profili di rilevanza pratica significativa, in quanto il permesso di soggiorno CE comporta diritti sostanziali per il suo titolare, inclusa la circolazione nell'area Schengen e la stabilità della posizione giuridica nel territorio italiano.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel corso dell'istruttoria del ricorso, ha constatato il sopravvenire di circostanze che hanno eliminato l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere la pronuncia del giudice sulla questione della legittimità del rifiuto iniziale. Questa valutazione ha portato il collegio giudicante a ravvisare una carenza sopravvenuta di interesse ad agire, vale a dire la perdita della necessità di una decisione che rimedi al provvedimento impugnato perché la situazione è mutata nel frattempo. Il TAR ha ritenuto che, indipendentemente dal merito della questione sottoposta, il ricorso fosse divenuto privo di utilità pratica e priva di effetti utili una possibile sentenza di accoglimento. In tal caso, il principio generale di economia processuale e di correttezza amministrativa indica al giudice di cessare l'esame della controversia dichiarando il ricorso improcedibile, anziché pronunziarsi inutilmente sul merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, concludendo che la lite aveva perso la sua ragione di essere prima della pronuncia sulla questione di legittimità del provvedimento del Questore. La sentenza non entra nel merito della correttezza del rigetto dell'istanza, poiché risultava superfluo affrontare tale profilo alla luce del mutamento sopravvenuto della situazione fattuale. Tale dichiarazione implica che il ricorrente, benché potrebbe avere avuto fondati motivi di ricorso, ha perduto l'opportunità di ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato in ragione di fatti intervenuti successivamente.
Massima
Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, nel corso del procedimento, vengano a cessare le circostanze fattuali che rendevano necessaria una decisione giurisdizionale, rendendo priva di effetto utile ogni possibile pronunzia del giudice.
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