PROVVEDIMENTO EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, NR. PROT. 1648/2024 DEL 28.08.2024 AVENTE AD OGGETTO IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 8 luglio 2025 |
| Numero | 202501184/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda un provvedimento del Questore della Provincia di Torino, protocollato il 28 agosto 2024 con il numero 1648/2024, mediante il quale l'autorità ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente. Contro questo provvedimento negativo, l'interessato ha tempestivamente impugnato il decreto presso il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, rappresentato dal proprio legale e fondando il ricorso su presunti vizi procedurali o sostanziali nella valutazione della domanda. Nel corso dei mesi successivi alla presentazione del ricorso, tra il settembre 2024 e il luglio 2025, la situazione fattuale e giuridica sottostante al contendere ha subito una modificazione che ha inciso direttamente sulla persistenza della controversia stessa. Tale mutamento può esser riconducibile, nella specie, al rilascio del permesso di soggiorno per altra via amministrativa, alla revoca spontanea del provvedimento di rigetto da parte del Questore, oppure al sopravvenire di condizioni che hanno reso privo di interesse il prosieguo del giudizio.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico delle Disposizioni Concernenti la Disciplina dell'Immigrazione, approvato con decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale attribuisce al Questore competenze significative in sede di valutazione delle istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno. In particolare, l'autorità amministrativa agisce secondo i principi dell'azione amministrativa dettati dalla legge numero 241 del 1990, che prevedono il diritto di accesso, la motivazione dei provvedimenti e la partecipazione del procedimento. Il ricorrente poteva dedurre vizi nel procedimento di rilascio, quali la violazione di norme di legge, l'eccesso di potere o l'illogicità manifesta nella valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa vigente. Il giudice amministrativo è chiamato a sindacare la legittimità dell'azione dell'amministrazione all'interno di questo complesso quadro normativo.
La questione giuridica
La controversia verteva formalmente sulla legittimità della decisione del Questore, il quale aveva opposto un rigetto all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente deduceva presumibilmente che l'autorità avesse valutato in modo erroneo, irrazionale o contrario a diritto i presupposti necessari per il rilascio del titolo di soggiorno, ovvero che avesse violato le procedure stabilite dalla normativa sull'immigrazione. Tuttavia, nel corso del giudizio, la situazione giuridica sottostante ha subito una trasformazione tale da rendere mancante uno dei presupposti essenziali per la pronuncia di merito: la sussistenza di un interesse attuale, concreto e non meramente eventuale del ricorrente al conseguimento della pronunzia stessa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo del Piemonte, nella seduta del 8 luglio 2025, ha accolto le ragioni che conducevano a una conclusione inevitabile: la materia della controversia aveva cessato di esistere nel corso del giudizio, determinando l'impossibilità logica e giuridica di pronunciare una sentenza di accoglimento o rigetto nel merito. Tale accertamento può essere stato fondato, ragionevolmente, sulla circostanza che il ricorrente aveva nel frattempo conseguito il rilascio del permesso di soggiorno tramite altro procedimento amministrativo, ovvero sulla revoca del provvedimento di rigetto operata dallo stesso Questore in via di riesame, oppure sulla mutazione dei presupposti di fatto che caratterizzavano originariamente la lite. Il collegio giudicante ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati in materia di cessazione della materia del contendere, riconoscendo che la prosecuzione della controversia avrebbe assunto connotati di inutile formalità processuale, priva di conseguenze pratiche per il ricorrente. La motivazione del giudice ha quindi esito fattuale e non di puro diritto, poiché ancorata al sopravvenire di circostanze di fatto che hanno reso superflua la pronuncia sul merito.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, con pronuncia del 8 luglio 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere, chiudendo così il giudizio senza necessità di una decisione nel merito riguardante la legittimità del provvedimento del Questore. La sentenza non costituisce dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato, né assoluzione dell'amministrazione dalle proprie responsabilità procedurali, bensì rappresenta il riconoscimento che gli effetti giuridici originariamente contestati dal ricorrente risultavano venuti meno durante il corso del processo. Per quanto attiene alle spese di lite, tali conseguenze non sono esplicitate nel presente estratto dispositivo, ma solitamente in simili ipotesi di cessazione della materia la legge rimette al giudice la valutazione circa la compensazione tra le parti. La pronuncia definitiva chiude il giudizio amministrativo senza permettere ulteriori gravami ordinari della parte ricorrente.
Massima
La materia della controversia amministrativa relativa al rigetto di un'istanza di permesso di soggiorno cessa quando la parte ricorrente consegua il rilascio del titolo per altra via durante il corso del giudizio ovvero quando le circostanze fattiche che la fondavano siano venute meno, rendendo impossibile una decisione sul merito priva di effetti pratici.
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