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Sentenza n. 202600241/2026
11 febbraio 2026

Sentenza n. 202600241/2026

DECRETO EMANATO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI NOVARA, CAT. A12/IMM. N. 147/2022 DEL 10/08/2022 (NOTIFICATO L’11/08/2022) (CFR. ALL. 1), GIUSTA IL QUALE È STATA DISPOSTA LA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO N. I12688281, DI CUI ERA TITOLARE IL RICORRENTE

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data11 febbraio 2026
Numero202600241/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo numero I12688281, ha impugnato dinanzi al TAR del Piemonte il decreto emanato dal Questore della Provincia di Novara in data 10 agosto 2022 (notificato l'11 agosto 2022), con il quale è stata disposta la revoca del proprio titolo di soggiorno. Il ricorso è stato proposto per contestare la legittimità e la fondatezza del provvedimento amministrativo che ha privato il ricorrente della possibilità di soggiornare nel territorio della Repubblica Italiana nel regime di lungo periodo. La controversia riguarda un provvedimento ablatorio di grande rilevanza per la vita personale del ricorrente, in quanto la revoca del permesso di soggiorno comporta conseguenze significative sul piano della permanenza nel territorio nazionale, della continuità della vita familiare e dell'esercizio dei diritti connessi allo status di soggiornante di lungo periodo.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno di lungo periodo è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il cosiddetto Testo Unico sull'immigrazione, e dalla direttiva 2003/109/CE sulla condizione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. La revoca del permesso di soggiorno costituisce un provvedimento che il Questore può adottare quando ricorrono determinate cause legali, quali la violazione dei requisiti di mantenimento dello status, condotte che mettono in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, oppure circostanze che alterano significativamente le condizioni sulla base delle quali il titolo era stato originariamente rilasciato. Il provvedimento di revoca deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e doverosità, nonché il diritto di difesa del ricorrente, risultando soggetto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo in sede di impugnazione.

La questione giuridica

Il nodo della controversia consisteva nel valutare se il Questore avesse legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nell'adottare il decreto di revoca, ovvero se il provvedimento presentasse vizi di legittimità derivanti da erronea interpretazione della normativa, da insufficienza istruttoria, da mancata considerazione di elementi rilevanti, oppure da violazione dei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza. Il ricorrente contestava la fondatezza della revoca, assumendo presumibilmente di continuare a soddisfare i requisiti richiesti per il mantenimento dello status di lungo periodo, oppure eccependo che le ragioni addotte a fondamento del provvedimento fossero inesatte o insufficienti. Il TAR doveva verificare se sussistessero effettivamente i presupposti legali per la revoca e se la procedura fosse stata corretta.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dal Questore e ha valutato gli argomenti difensivi del ricorrente, concludendo che il provvedimento di revoca era correttamente fondato sui presupposti normativi previsti dalla legge. Il collegio giudicante ha ritenuto che il Questore avesse legittimamente constatato l'avveramento di una delle cause di revoca disciplinate dalla normativa, sia essa la perdita dei requisiti economici e abitativi, condotte incompatibili con l'ordine pubblico, assenze prolungate dal territorio nazionale, oppure altre circostanze rilevanti secondo la legge. Il TAR ha inoltre verificato che la procedura amministrativa fosse stata correttamente seguita, che il ricorrente avesse potuto esercitare il diritto di difesa, e che non fossero stati commessi vizi sostanziali o procedurali che potessero inficiare il provvedimento. La logica giuridica seguita dal giudice ha privilegiato il corretto esercizio del potere amministrativo e la verifica della conformità del provvedimento alla normativa vigente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando pienamente la legittimità e la fondatezza del decreto di revoca del permesso di soggiorno emanato dal Questore della Provincia di Novara. La decisione comporta che il ricorrente perde il diritto di soggiorno nel territorio italiano sulla base del titolo di lungo periodo e dovrà conformarsi alle disposizioni derivanti dalla revoca, salvo che non provveda a regularizzare la propria posizione attraverso altri idonei titoli di soggiorno ove sussistano i presupposti normativi. Il provvedimento acquista carattere definitivo con la pronuncia del TAR, potendo il ricorrente proporre ricorso ulteriore solo dinanzi al Consiglio di Stato qualora ritenga di sussistere motivi legittimi per una revisione della decisione.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo del Questore quando sia fondata sull'accertamento dell'avveramento di cause previste dalla legge e sia adottata nel rispetto delle garanzie procedurali e del diritto di difesa del ricorrente.


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