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Sentenza n. 202600236/2026
11 febbraio 2026

Sentenza n. 202600236/2026

DECRETO EMANATO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI NOVARA IN DATA 25/08/2021 AVENTE CAT.A12/IMM. N. 96/2021, NOTIFICATO AL RICORRENTE IN DATA 17/09/2021, CHE HA DISPOSTO LA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO N. I06706378, RILASCIATO IN DATA 21/05/2015 DALLA QUESTURA DI MILANO, NONCHÉ DEGLI ATTI TUTTI ANTECEDENTI, PREORDINATI, CONSEQUENZIALI, TRA CUI IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA DEL 17/09/2021

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data11 febbraio 2026
Numero202600236/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino di uno Stato non UE era in possesso di un permesso di soggiorno relativo alla categoria UE per soggiornanti di lungo periodo, provvedimento rilasciato dalla Questura di Milano in data 21 maggio 2015, munito di numero di identificazione I06706378. Successivamente, il Questore della Provincia di Novara, in data 25 agosto 2021, ha emanato un decreto di revoca di tale permesso, classificato nella categoria amministrativa A12/Imm. n. 96/2021. Il decreto è stato notificato al ricorrente il 17 settembre 2021, medesimo giorno in cui è stato adottato anche un provvedimento di respingimento alla frontiera nei confronti dello stesso soggetto. Il ricorrente, ritenendo illegittimi sia il decreto di revoca che gli atti conseguenti e preordinati, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari è regolata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, il quale disciplina le condizioni e le modalità di ingresso, soggiorno e permanenza degli stranieri in Italia. In particolare, il permesso di soggiorno di lungo periodo rappresenta una categoria di titolo concessoria che presuppone il possesso di determinati requisiti, quali la disponibilità di un reddito stabile e sufficiente, l'assenza di condanne penali e la conformità al rispetto dell'ordine pubblico. La revoca di tale permesso costituisce un esercizio del potere amministrativo dello Stato volto a tutelare l'interesse pubblico alla sicurezza e al controllo dell'immigrazione, potere che tuttavia deve essere esercitato in conformità ai principi costituzionali e al diritto amministrativo generale.

La questione giuridica

Il punto controvertibile nel presente giudizio ha riguardato la legittimità del decreto di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, ossia se il Questore avesse fondamento normativo e fattuale per revocare un titolo concessorio già in essere da anni. In particolare, doveva accertarsi se sussistessero i presupposti legali per l'adozione di tale provvedimento restrittivo della sfera giuridica del ricorrente e se la relativa motivazione fosse adeguata e ragionevole. La controversia toccava inoltre il delicato equilibrio tra l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico da parte dello Stato e i diritti della persona allo status di soggiornante di lungo periodo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha fondato la propria decisione sulla verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti che giustificano la revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo secondo la normativa vigente. Il collegio ha esaminato gli atti prodotti dal ricorrente e quelli acquisiti d'ufficio, verificando se la pubblica amministrazione avesse operato con logica amministrativa corretta e se il provvedimento impugnato fosse sorretto da adeguata motivazione. Nel valutare gli elementi di fatto e di diritto, il TAR ha applicato il principio della proporzionalità dell'azione amministrativa e il sindacato di legittimità proprio della giurisdizione amministrativa. La decisione di respingere il ricorso ha comportato implicitamente il riconoscimento della legittimità del decreto di revoca.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo emanato dal Questore di Novara e del correlato provvedimento di respingimento alla frontiera del 17 settembre 2021. Non sono state disposte condanne al pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, secondo le consuete modalità di ripartizione delle medesime. La sentenza è divenuta definitiva in questa data, 11 febbraio 2026, salva la possibilità di ricorso in appello secondo le modalità previste dalla normativa processuale amministrativa.

Massima

La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo è provvedimento legittimo quando adottato dalla pubblica amministrazione sulla base di presupposti normativi previsti dal Testo Unico sull'Immigrazione e sia sorretto da adeguata e razionale motivazione conforme ai principi del diritto amministrativo generale.


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