PROVVEDIMENTO (CODICE P-IS/L/Q/2024/100362) DELLA PREFETTURA DI ESERNIA - RIGETTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
| Tribunale | TAR MOLISE - CAMPOBASSO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 27 gennaio 2025 |
| Numero | 202500024/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La signora Houda Toumi ha presentato ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise per ottenere l'annullamento di due provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'Interno attraverso la Prefettura di Isernia (codici P-IS/L/Q/2024/100362 e P-IS/L/Q/2024/100359). Tali provvedimenti riguardavano il rigetto di due istanze di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La ricorrente intendeva ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento di questi rigetti, ritenendoli illegittimi. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, intervenuta una modifica della situazione di fatto e diritto sottesa alla controversia, la stessa ricorrente ha dichiarato in data 18 gennaio 2025, mediante memoria depositata in giudizio, che era venuta meno la ragion d'essere della controversia.
Il quadro normativo
La materia disciplina la conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri e rientra nell'ambito delle competenze amministrative del Ministero dell'Interno, esercitate a livello territoriale dalle Prefetture. La conversione da permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato è un istituto previsto dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione, che consente ai soggetti stranieri titolari di permessi a termine di adeguare il loro status giuridico al mutare delle circostanze lavorative. Il procedimento amministrativo per la conversione dei permessi di soggiorno è disciplinato da appositi articoli del decreto legislativo relativo all'immigrazione, i quali prevedono sia i presupposti di legittimità dell'istanza che i criteri discrezionali di valutazione. La controversia amministrativa relativa a questi provvedimenti rientra nella giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.
La questione giuridica
La questione giuridica riguardava la legittimità dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle istanze di conversione, con il profilo della corretta applicazione dei presupposti e dei criteri normativi previsti dalla legislazione vigente in materia di permessi di soggiorno per lavoratori stranieri. La ricorrente contestava la decisione della Prefettura, evidentemente ritenendo che i motivi alla base del rigetto fossero erronei nella motivazione o nell'applicazione della norma. In secondo luogo, la controversia implicava una valutazione della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale amministrativo nella gestione delle istanze di conversione. La questione si collocava nel più ampio contesto dei diritti procedurali e sostanziali dei cittadini stranieri che richiedono una modifica del loro status giuridico di soggiorno.
La motivazione del giudice
Benché il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, tipico delle sentenze di ottemperanza, il collegio giudicante ha preso in considerazione la dichiarazione della ricorrente relativa alla cessazione della materia del contendere, depositata il 18 gennaio 2025. Il principio giuridico che governa tali ipotesi è disciplinato dall'articolo 34, comma 5, del codice di procedura amministrativa, il quale consente al giudice di dichiarare venuta meno la ragion d'essere della lite quando le circostanze sopravvenute durante il procedimento rendono impossibile una pronuncia sulla meritevolezza della domanda. Il collegio ha ritenuto che la ricorrente fosse in grado di formulare una valutazione consapevole circa la situazione sopravvenuta e ha accordato credibilità a tale dichiarazione. Presumibilmente, il Ministero dell'Interno o la Prefettura ha revocato o modificato i provvedimenti impugnati oppure ha accettato la conversione del permesso di soggiorno richiesta, determinando così il venir meno della controversia nel suo significato sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, in sede di pronuncia definitiva, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del codice di procedura amministrativa. Le spese sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza conseguenza di sorta in termini di condanna. Il collegio ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio il 22 gennaio 2025 ed è divenuta ufficiale il 27 gennaio 2025, concludendo così il procedimento contenzioso avviato dalla ricorrente.
Massima
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non richiede una pronuncia nel merito quando le circostanze sopravvenute durante il procedimento abbiano eliminato l'interesse concreto alla controversia, determinando il venir meno dei provvedimenti impugnati o dell'interesse che vi era sotteso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Nicola Gaviano, Presidente Luigi Lalla, Referendario Sergio Occhionero, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento (codice P-IS/L/Q/2024/100362) recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - del provvedimento (codice P-IS/L/Q/2024/100359) recante rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, proposto dalla sig.ra Houda Toumi, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Isernia; Vista la memoria del 18.01.2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm., dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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