AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600035/2026
10 gennaio 2026

Sentenza n. 202600035/2026

SILENZIO SERBATO SULL'ISTANZA DI ACCESSO ALLE MISURE DI ACCOGLIENZA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

TribunaleTAR MARCHE - ANCONA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data10 gennaio 2026
Numero202600035/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mohammed Hazim Mohammed Al Zuhairi, cittadino straniero beneficiario di protezione internazionale, era ospitato presso strutture di accoglienza straordinaria (CAS) finché, a seguito del riconoscimento della sua condizione di protezione, l'Amministrazione ha disposto la cessazione di tali misure secondo quanto stabilito dalle Circolari della Prefettura di Ancona del febbraio e marzo 2025. Contestualmente veniva comunicato all'interessato che avrebbe dovuto essere inserito nel Sistema di Accoglienza Integrata (SAI) ordinario per titolari di protezione internazionale, come previsto dalla normativa vigente. Il ricorrente ha formalmente richiesto il suo inserimento nel SAI in data 3 giugno 2025 per tramite dell'Associazione Pace in Terra onlus e ha successivamente sollecitato la pratica il 27 ottobre 2025, senza però ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione centrale competente. Nel frattempo l'interessato ha affermato di trovarsi costretto a vivere in strada, sprovvisto di adeguati mezzi di sussistenza, per un periodo superiore a cinque mesi, in conseguenza dell'inerzia amministrativa nel provvedere al suo inserimento nel sistema di seconda accoglienza cui aveva diritto.

Il quadro normativo

La materia dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale è disciplinata dal decreto legislativo numero 142 del 2015, che definisce i diritti, le prestazioni e gli obblighi relativi all'accoglienza di chi ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato o protezione sussidiaria. In particolare, la transizione dalle misure straordinarie di accoglienza (CAS) alle forme di accoglienza ordinaria (SAI) rappresenta un obbligo amministrativo esplicitamente sancito dalla normativa sulla protezione internazionale nonché dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 sexies del decreto-legge numero 416 del 1989, convertito dalla legge numero 39 del 1990. L'Amministrazione è tenuta a dare corso alle richieste di inserimento attraverso un provvedimento esplicito e motivato entro i termini ordinari previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, pena l'incorrenza nel vizio del silenzio inadempimento.

La questione giuridica

Il giudice doveva risolvere due questioni distinte ma correlate: da una parte accertare se l'inerzia dell'Amministrazione nel rispondere alla richiesta di inserimento nel SAI costituisse un silenzio inadempimento illegittimo; dall'altra, stabilire se l'Amministrazione fosse responsabile del danno non patrimoniale cagionato al ricorrente a causa di tale ritardo, e in quale misura quantificare il risarcimento. Il punto controverso riguardava inoltre la natura giuridica della decisione di cessare le misure straordinarie: se si trattasse di un atto discrezionale impugnabile autonomamente oppure di una conseguenza vincolata dall'esito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Infine, era dibattuto il tema della risarcibilità del danno da "mero ritardo" nella definizione di una procedura amministrativa e i requisiti che l'Amministrazione deve necessariamente soddisfare per incorrere in responsabilità civile extra-contrattuale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che la cessazione delle misure di accoglienza straordinaria rappresenta una conseguenza vincolata e non discrezionale rispetto alla definizione positiva del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, pertanto non era contestabile autonomamente in questa sede. Accertato che la richiesta di inserimento nel SAI risultava inoltrata dal 3 giugno 2025 e sollecitata il 27 ottobre 2025 senza alcuna risposta dell'Amministrazione, il giudice ha ritenuto fondata l'istanza di accertamento del silenzio inadempimento, giacché l'Amministrazione convenuta non ha neppure tentato di controbattere i fatti dedotti dal ricorrente né ha fornito documenti idonei a provare l'avvenuta evasione della richiesta. Tuttavia, riguardo alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha applicato l'orientamento consolidato dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale il danno derivante dal ritardo è risarcibile solo se concorrono tutti i requisiti dell'illecito aquiliano, vale a dire condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso, e ha ritenuto che nel caso specifico la colpa non potesse ritenersi accertata poiché l'inserimento nel SAI non è automatico ma richiede una fase preliminare di accertamento dei presupposti fattuali e normativi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato il silenzio inadempimento e ha accertato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla richiesta di inserimento del ricorrente nel sistema SAI con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ove a tanto non si fosse già provveduto. Al contrario, ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo che non fossero stati provati tutti i requisiti necessari per configurare un illecito aquiliano a carico dell'Amministrazione, in particolare per l'assenza di colpa giuridicamente imputabile, considerato che l'inerzia non rivela una condotta contraria a diritto bensì una mera inerzia nel provvedere entro i tempi ordinari di una procedura che di per sé richiede accertamenti preliminari.

Massima

L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere con atto esplicito e motivato sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale, ma non incorre in responsabilità civile per il danno derivante dal ritardo quando tale ritardo non sia incompatibile con la fase di accertamento dei presupposti necessari e non sia provata la colpa nel comportamento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di silenzio - rifiuto sulla richiesta di misure di accoglienza per titolari di
protezione internazionale - Sistema SAI - a seguito di istanza inoltrata dal ricorrente per tramite
dell'Associazione Pace in Terra onlus in data 3.6.2025 e successivi solleciti con cui il
Servizio Centrale ha, di fatto, negato all’istante l’accesso alle misure di accoglienza per i titolari di
protezione internazionale, per ingressi c.d. “ordinari”, ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 nonché dell’art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati;
e per la condanna al risarcimento per quanto attiene il danno ingiusto non patrimoniale derivante dal provvedimento illegittimo dell’Amministrazione e dalla violazione degli obblighi in capo ai convenuti in materia di accoglienza dei titolari di protezione;
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2025, proposto da
Mohammed Hazim Mohammed Al Zuhairi, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e Cittalia Fondazione Anci, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- nei confronti del ricorrente veniva disposta la cessazione delle misure di accoglienza (in CAS), essendo questi risultato beneficiario della protezione internazionale ed essendo stato richiesto il suo inserimento nel cosiddetto SAI ordinario; tale provvedimento veniva adottato in base a quanto disposto dalle Circolari della Prefettura di Ancona prot. n. 22302 del 18.2.2025 e prot. n. 36148 del 18.3.2025;
- poiché allo straniero non veniva immediatamente attivata l’accoglienza SAI, questi, per il tramite dell'associazione Pace in Terra onlus, ne faceva espressa richiesta, la quale, così come il successivo sollecito, rimanevano privi di riscontro;
- egli assume di essere costretto a vivere per strada da più di cinque mesi, privo degli adeguati mezzi di sussistenza, a causa dell’inadempimento dell’Amministrazione nella immediata attivazione dell’accoglienza di cui ha diritto;
- di qui il presente ricorso avverso il silenzio- inadempimento, con il quale, dedotti diversi profili di illegittimità nel comportamento dell’Amministrazione, si chiede di annullare il provvedimento di silenzio-rifiuto sulla domanda di attribuzione delle misure di accoglienza per titolari di protezione internazionale - Sistema SAI - a seguito dell’istanza del 3.6.2025 e dei successivi solleciti, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 e ss. c.c., delle Amministrazioni convenute, in solido o ciascuna per la propria parte, e, per l’effetto, condannarle ai sensi dell’art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi nella somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia, oltre interessi e accessori di legge dal dovuto al saldo;
- il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria formale;
- all’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- premesso che la cessazione delle misure di accoglienza rappresenta una conseguenza vincolata rispetto alla decisione che definisce il procedimento riguardante la protezione internazionale richiesta dallo straniero (cfr., in termini, TAR Marche, sez. II, 31 luglio 2025, n. 632) e che in questa sede non si contesta la scelta amministrativa di disporre detta cessazione, è fondata la domanda di accertamento del silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere con provvedimento esplicito e motivato sulla richiesta di inserimento nel sistema SAI, oggetto del presente ricorso;
- invero, risulta dagli atti che la richiesta di inserimento al SAI è stata formulata dall’interessato in data 3 giugno 2025 per il tramite dell’associazione Pace in Terra onlus ed è stata sollecitata in data 27 ottobre 2025, senza che, ad oggi, sia pervenuta alcuna risposta;
- il Ministero resistente, costituito con memoria formale, nulla ha controdedotto rispetto alle censure sollevate dal ricorrente in relazione al comportamento inerte dell’Amministrazione, né ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che l’istanza dello straniero sia stata evasa;
- va dunque accertato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di inserimento del ricorrente presso il SAI con un provvedimento espresso e motivato da adottarsi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione, qualora a tanto non si sia già provveduto nelle more;
Ritenuto, invece, che la domanda di risarcimento del danno non possa trovare accoglimento, dal momento che:
- non essendo stato impugnato il provvedimento che ha decretato la cessazione della misura di accoglienza e accertata, in ogni caso, la sua natura vincolata al definirsi del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, il danno di cui si chiede in questa sede il ristoro è quello da ritardo nel provvedere sulla domanda di inserimento del ricorrente nel sistema SAI;
- sulla risarcibilità del danno da “mero ritardo” va fatta applicazione dell'orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 7 del 2021), secondo cui tale voce di danno è risarcibile solo quando risulti fondata l'istanza sulla quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; inoltre, il risarcimento di tale voce di danno richiede comunque la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso). Il Supremo consesso, nel riaffermare (proprio in una fattispecie risarcitoria per danno da ritardo) la natura extracontrattuale della responsabilità della p.a., ha evidenziato che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale;
- nella fattispecie, a fronte dell’inadempimento della PA, l’obbligo che ne discende è solo quello di provvedere con un atto esplicito e motivato sulla richiesta dell’interessato di inserimento nel SAI, essendo riservata all’Amministrazione ogni valutazione sulla spettanza del bene della vita, accertamento, quest’ultimo, neppure richiesto a questo giudice con una domanda espressa del ricorrente;
- non va poi taciuto che, nel proporre il presente ricorso, parte ricorrente non ha azionato il rimedio della tutela monocratica di cui si è riconosciuta la esperibilità anche in sede di silenzio e che il ritardo nella definizione della richiesta non è tale da rivelarsi incompatibile con le sottostanti esigenze di accertamento dei presupposti per l’inserimento nel sistema di seconda accoglienza;
- non risultano, quindi, dimostrati i requisiti dell’illecito aquiliano, non potendo dirsi accertata la colpa dell’Amministrazione, sia perché la cessazione della misura di accoglienza nel CAS, si ribadisce, è stata un atto vincolato, sia perché l’inserimento nel SAI non è automatico ma necessita di una fase di accertamento dei presupposti; sotto il profilo oggettivo e del nesso causale, inoltre, non può tacersi la circostanza che il danno, così come la sua correlazione col ritardo nel provvedere, sono elementi solo enunciati e per nulla provati dall’interessato;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto nei soli limiti in cui contiene la domanda di annullamento del silenzio-inadempimento e di accertamento dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione con un atto espresso e motivato rispetto all’istanza dell’interessato di inserimento nel SAI, mentre vada respinto nella parte in cui contiene la domanda risarcitoria;
Ritenuto che, in ragione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento del silenzio-inadempimento e di accertamento dell’obbligo di provvedere con un atto espresso e motivato e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione a dare riscontro all’istanza dell’interessato di inserimento nel SAI nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →