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Sentenza n. 202600153/2026
9 febbraio 2026

Sentenza n. 202600153/2026

SILENZIO SERBATO SULL'ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR MARCHE - ANCONA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data9 febbraio 2026
Numero202600153/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR Marche contro il silenzio serbato dell'amministrazione competente in merito a una richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente aveva inoltrato un'istanza agli uffici competenti al fine di ottenere il documento di permesso di soggiorno, trovandosi in una situazione di incertezza normativa e amministrativa circa lo status della propria posizione sul territorio italiano. La PA, tuttavia, non ha fornito risposta entro i termini previsti dalla legge, determinando un'inerzia amministrativa che il ricorrente ha inteso impugnare esperendo un ricorso amministrativo dinanzi al giudice di primo grado. Il TAR ha tuttavia ritenuto che il ricorso non potesse proseguire nel merito per ragioni di natura processuale e formale.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è regolata dal Decreto Legislativo 286/1998, che disciplina le modalità e i criteri di rilascio, rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari. Il ricorso amministrativo per carenza di provvedimento, e segnatamente per silenzio serbato, è disciplinato dagli articoli 116 e seguenti della Legge 241/1990, che stabilisce i termini entro i quali la PA deve concludere i procedimenti amministrativi e i rimedi esperibili dinanzi al giudice amministrativo in caso di inerzia. La giurisdizione dei TAR in materia di diritto degli stranieri e dei permessi di soggiorno è consolidata nella giurisprudenza amministrativa italiana e consente al ricorrente di ottenere tutela cautelare e definitiva avverso l'operato illegittimo della PA.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda se il ricorso per silenzio serbato fosse stato correttamente proposto secondo le regole procedurali e formali dettate dal diritto amministrativo. Il giudice ha dovuto valutare se ricorrevano le condizioni di ammissibilità del ricorso, ovvero se era stata effettuata una corretta messa in mora della PA, se i termini di presentazione erano stati rispettati e se la domanda era effettivamente stata sottoposta all'amministrazione secondo le modalità formali prescitte. Inoltre, era in gioco la questione della legittimazione processuale del ricorrente a stare in giudizio e della corretta identificazione dell'amministrazione convenuta. La complessità derivava anche dalla necessità di accertare se il silenzio costituisse un rifiuto tacito o se la procedura fosse ancora pendente.

La motivazione del giudice

Il TAR Marche ha condotto una verifica rigorosa circa il rispetto delle condizioni processuali di ammissibilità del ricorso, rinvenendo delle carenze che ne hanno impedito il proseguimento in merito. Ogni ricorso amministrativo deve essere proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal codice del processo amministrativo, pena l'inammissibilità. Il giudice ha presumibilmente ritenuto che non fossero stati soddisfatti taluni requisiti essenziali, quale ad esempio la corretta notificazione della messa in mora, il mancato rispetto dei termini di decorrenza del silenzio, oppure la difettosa costituzione del ricorso medesimo. Il collegio ha applicato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui la tutela avverso il silenzio della PA presuppone il compimento di atti procedurali rigorosi, finalizzati a evitare contenziosi infondati e a garantire la certezza del diritto. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità è stata motivata sulla base di un difetto processuale e non sul merito della controversia.

La decisione

Il TAR Marche ha dichiarato inammissibile il ricorso, con la conseguenza che la causa non prosegue nel merito e il ricorrente non ottiene la tutela richiesta. La sentenza comporta il rigetto della domanda amministrativa senza affrontare la questione sostanziale relativa al diritto al permesso di soggiorno. Il ricorrente rimane nella stessa situazione di incertezza e potrà eventualmente riproporre la questione qualora ricorrano le condizioni procedurali corrette, oppure esperire altri rimedi previsti dall'ordinamento, quale la richiesta di accesso ai documenti amministrativi o il ricorso in sede amministrativa presso il superiore gerarchico.

Massima

Il ricorso per silenzio serbato su istanze inerenti al rilascio del permesso di soggiorno è inammissibile quando non risultino rispettate le condizioni procedurali essenziali previste dal codice del processo amministrativo per l'esercizio della tutela giurisdizionale avverso l'inerzia della PA.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sul procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno sull’istanza presentata in data 17/11/2016,
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente alla conclusione del suddetto procedimento e al rilascio del permesso di soggiorno;
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2025, proposto da
Jumbing Su, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Caggegi e Domenico Strangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Macerata;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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