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Sentenza n. 202600083/2026
26 gennaio 2026

Sentenza n. 202600083/2026

PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

TribunaleTAR MARCHE - ANCONA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data26 gennaio 2026
Numero202600083/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, è stato sottoposto a un provvedimento di revoca di tale status amministrativo mediante decisione del Questore della Provincia di Ancona emessa il 1° febbraio 2023. Il soggiornante ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, contestandone la legittimità sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa vigente sia sotto il profilo dei presupposti di fatto su cui si basava la decisione di revoca. La controversia riguarda una materia fondamentale attinente al diritto di soggiorno in Italia di una persona straniera e alla perdita di uno status acquisito, con evidenti conseguenze sulla sfera giuridica e di fatto del ricorrente, poiché la revoca comporta la necessità di abbandonare il territorio nazionale entro termini fissati dall'amministrazione.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo è contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che stabilisce i criteri per l'acquisizione, il godimento e la perdita di tale status. In particolare, la revoca del permesso di lungo periodo è prevista dall'articolo 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo nei casi di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, nonché per gravi violazioni degli obblighi contrattuali derivanti da contratti di lavoro. La normativa prevede inoltre che l'amministrazione deve operare con proporzionalità, motivazione adeguata e rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, dovendo basare il provvedimento di revoca su concreti e gravi elementi fattivi e non su meri sospetti o semplici indizi. La procedura di revoca comporta inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata, l'obbligo di contraddittorio e di comunicazione preventiva dei motivi al soggiornante.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di revoca contestato dal ricorrente, il quale presumibilmente contestava sia l'esistenza dei presupposti fattuali invocati dall'amministrazione per giustificare la revoca, sia l'adeguatezza e la congruità della motivazione addotta dal Questore nel provvedimento, nonché la corretta applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nel valutare gli elementi di fatto come motivo sufficiente per disporre la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo. In altre parole, la questione riguardava se il Questore avesse agito legittimamente nell'esercizio del potere discrezionale di revoca ovvero se avesse ecceduto tale potere o lo avesse esercitato in modo manifestamente irragionevole, discriminatorio o basato su elementi insufficienti sotto il profilo giuridico.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, valutati complessivamente gli atti della causa e le eccezioni sollevate dal ricorrente, ha ritenuto che la revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo fosse stata legittimamente disposta dal Questore sulla base di presupposti conformi alla normativa applicabile. Il collegio giudicante ha probabilmente accertato l'esistenza di circostanze oggettive riconducibili a quelle tipologie di gravi violazioni degli obblighi di legge o a comportamenti lesivi dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato che la legge individua come fondamento legittimo per l'esercizio del potere di revoca. Il giudice ha ritenuto che la motivazione addotta dal Questore fosse adeguata e che il provvedimento rispettasse i principi di proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall'ordinamento, escludendo quindi l'eccesso di potere e l'illegittimità della decisione amministrativa contestata dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto il rigetto totale del ricorso, accogliendo così in pieno la tesi dell'amministrazione questore e confermando la validità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, mentre è stata revocata l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, ciò che comporta l'onere per quest'ultimo di provvedere autonomamente alle proprie spese legali. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, determinando dunque la cessazione della posizione giuridica di soggiornante di lungo periodo e l'obbligo del ricorrente di conformarsi alle modalità di espatrio fissate dalle norme vigenti.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, disposta dal Questore secondo i presupposti normativi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 286/1998, è legittima quando fondata su concreti e gravi elementi fattivi che comprovino violazioni degli obblighi di legge o comportamenti lesivi dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, con motivazione proporzionata e ragionevole.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data 1° febbraio 2023, Prot: -OMISSIS- del 01/02/2023.
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Revoca l’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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