AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301876/2023

Sentenza n. 202301876/2023

VIABILITÀ E TRASPORTI - PROGRAMMA DEI SERVIZI DEL BACINO DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301876/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda il Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale il 10 gennaio 2019 e pubblicato il giorno successivo. Le ricorrenti, quattro società operanti nel settore della mobilità su gomma e ferroviaria – Line Servizi per la Mobilità S.p.A. (in seguito denominata Star Mobility S.p.A.), PMT – Pavia Milano Trasporti S.r.l., STAR S.p.A. e Stie S.p.A. – hanno impugnato il programma in tutte le sue componenti fondamentali, vale a dire la Relazione Generale e gli Allegati da A a F. Tali società operavano già nel bacino di trasporto pubblico locale e avevano interesse economico e gestionale al contesto normativo e organizzativo definito dal programma, che rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione dei servizi di trasporto in quella area geografica. Il ricorso amministrativo è stato deposito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con numero di registro 600 del 2019, e l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale è costituita in giudizio difendendo la legittimità del provvedimento impugnato. Trascorso il tempo necessario per istruire la causa, con udienza fissata per il 22 giugno 2023, il collegio giudicante ha esaminato la questione in camera di consiglio.

Il quadro normativo

La materia del trasporto pubblico locale è disciplinata dal decreto legislativo 19 novembre 1997, numero 422, che stabilisce i criteri di organizzazione e pianificazione dei servizi di trasporto nelle diverse aree territoriali attraverso bacini omogenei. Secondo il quadro normativo, ogni bacino di trasporto deve dotarsi di un Programma dei Servizi che definisce gli assetti organizzativi, gli standard di servizio, gli orari, le linee e le modalità di gestione della mobilità collettiva. L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale è l'ente preposto all'approvazione di tale programma mediante deliberazione dell'organo assembleare. Tale programma costituisce un atto amministrativo generale che incide sulla posizione giuridica e sugli interessi economici di tutti i soggetti che operano o intendono operare nel bacino, comprese le società di trasporto già titolari di autorizzazioni o contratti di gestione. La decisione in materia di programmazione territoriale dei trasporti rappresenta dunque un esercizio di funzione amministrativa soggetto al sindacato della giurisdizione amministrativa.

La questione giuridica

Il punto controverso che il tribunale ha dovuto affrontare riguardava la legittimità sostanziale e procedimentale del Programma dei Servizi approvato il 10 gennaio 2019. Le ricorrenti, società operanti nel trasporto, contestavano presumibilmente la conformità del programma alla normativa di settore, la correttezza dei procedimenti consultivi, l'adeguatezza delle determinazioni in esso contenute e probabilmente le modalità attraverso cui era stata operata la programmazione dei servizi e l'assegnazione delle risorse economiche. La controversia assumeva rilevanza significativa per quanto riguarda i diritti delle società ricorrenti a operare nel bacino e la struttura economica della gestione dei servizi pubblici di trasporto in quell'area della Lombardia. Tuttavia, la causa ha subito un'evoluzione processuale decisiva: nel corso del giudizio, circostanze sopravvenute hanno modificato la situazione fattuale e giuridica rilevante per la decisione della causa.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo, affrontando la causa, ha accertato che nel corso del giudizio si era verificata una sopravvenuta carenza di interesse da parte delle ricorrenti al mantenimento del ricorso. Tale situazione processuale si configura quando il provvedimento impugnato cessa di produrre effetti prima della pronuncia della sentenza oppure quando il ricorso, pur inizialmente fondato, perde la sua utilità pratica a causa di circostanze sopravvenute che incidono sul rapporto giuridico dedotto in giudizio. Nel caso specifico, è presumibile che il Programma dei Servizi del Bacino sia stato modificato, sostituito, o che altre sentenze abbiano già provveduto al suo annullamento, oppure che circostanze organizzative e gestionali abbiano trasformato la situazione iniziale in modo tale che l'accoglimento del ricorso avrebbe perso ogni significato pratico per le ricorrenti. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che la carenza di interesse sopravvenuta determini l'improcedibilità del ricorso secondo un principio di economia processuale, poiché non ha senso pronunciarsi su questioni rispetto alle quali le parti non avrebbero alcun vantaggia concreto. Il collegio ha dunque ritenuto che il ricorso non potesse essere deciso nel merito, ma dovesse essere dichiarato improcedibile perché privato della necessaria utilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non si è quindi pronunciato nel merito sulla legittimità del Programma dei Servizi, poiché la questione aveva perso rilevanza processuale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna sopporterà le proprie spese senza diritto di rimborso da parte dell'altra. La sentenza è stata emessa in camera di consiglio il 22 giugno 2023, secondo le forme processualmente previste dal codice del procedimento amministrativo nelle sue modifiche più recenti.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso avanti al giudice amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza della contestazione nel merito, poiché viene meno l'utilità pratica della decisione giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- del Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia T.P.L. il giorno 10 gennaio 2019, pubblicato sul sito della stessa Agenzia in data 11 gennaio 2019 e, in particolare, della Relazione Generale, dell’Allegato A, dell’Allegato B, dell’Allegato C, dell’Allegato D, dell’Allegato E e dell’Allegato F;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali o presupposti;
- e per il risarcimento del danno.
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2019, proposto da
- Line Servizi per la Mobilità S.p.A., ora Star Mobility S.p.A., P.M.T. - Pavia Milano Trasporti S.r.l., S.T.A.R. S.p.A. e Stie S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Ernesto Stajano ed Enrico Campagnano ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Milano, Via Dogana n. 3;
- l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Ascioni ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Tommaso Pini n. 1, presso la propria sede legale;
- Provincia di Lodi, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →