VIABILITÀ E TRASPORTI - DIVIETO DI TRANSITO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301445/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Tribiano ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'ordinanza numero 22 del 27 aprile 2017, emanata dal Settore Polizia Locale dei Comuni di Mulazzano e Galgagnano, mediante la quale veniva istituito un divieto di transito sulla via Lanzano SC 704 da applicarsi dal civico 33 fino al confine amministrativo del territorio di Mulazzano in entrambi i sensi di marcia, con esclusione soltanto dei soggetti espressamente autorizzati dal Comune di Mulazzano. La controversia emerge in un contesto di gestione viaria intercomunale, poiché la strada interessata dal divieto rappresenta un collegamento territoriale tra i tre comuni. Il Comune ricorrente contestava la legittimità del provvedimento restrittivo sulla base di vari profili di illegittimità amministrativa, ritenendo che il divieto fosse stato adottato senza il necessario fondamento normativo o procedimentale.
Il quadro normativo
La materia della circolazione stradale e della viabilità rientra nella competenza amministrativa dei comuni, i quali possono adottare ordinanze di regolamentazione del traffico secondo le disposizioni del Codice della Strada e secondo i principi generali del diritto amministrativo. Le ordinanze sindacali sulla viabilità devono rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e necessità, oltre a richiedere una corretta motivazione amministrativa. In caso di strade che interessano più comuni, la competenza deve essere esercitata in conformità ai principi di collaborazione interistituzionale e nel rispetto della parità di trattamento tra enti locali. Sono inoltre rilevanti i principi costituzionali sulla libertà di circolazione e sulla ragionevolezza dei limiti amministrativi posti all'esercizio di tale diritto.
La questione giuridica
Il punto fondamentale della controversia riguardava la legittimità di un divieto di transito istituito da parte di due comuni su una strada che aveva evidenti implicazioni per la viabilità di un terzo comune, in particolare il Comune ricorrente. La questione giuridica verteva sulla corretta valutazione dei presupposti amministrativi e normativi che potevano giustificare una restrizione così significativa alla libera circolazione stradale e sulla verifica se la procedura seguita fosse stata idonea e proporzionata. Era centrale anche il problema della legittimazione amministrativa dei comuni di Mulazzano e Galgagnano ad adottare unilateralmente un provvedimento che incideva anche sulla viabilità dei territori circostanti.
La motivazione del giudice
Benché il testo della sentenza non esponga la motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante ha ritenuto fondati i vizi denunciati dal Comune di Tribiano. Il TAR ha presumibilmente riscontrato un difetto nei presupposti di fatto o di diritto che potevano giustificare l'ordinanza, oppure ha rilevato carenze procedimentali rilevanti come l'assenza di una corretta motivazione ovvero la violazione di principi di correttezza amministrativa nella gestione intercomunale della viabilità. La decisione di accoglimento integrale del ricorso senza riserve suggerisce che il giudice amministrativo ha individuato profili di illegittimità non marginali, tali da incidere sulla fondatezza stessa del provvedimento. La compensazione integrale delle spese di giudizio indica inoltre una valutazione equilibrata della controversia, non ritenendo il ricorso manifestamente infondato né il comportamento dell'amministrazione immune da critiche.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso del Comune di Tribiano e ha disposto l'annullamento integrale dell'ordinanza numero 22 del 27 aprile 2017 emanata dai Comuni di Mulazzano e Galgagnano, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi. La sentenza ha ordinato altresì la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, con refusione del contributo unificato in favore del Comune ricorrente. L'ordinanza del divieto di transito sulla via Lanzano SC 704 è stata pertanto disapplicata e dichiarata nulla negli effetti, consentendo il ripristino della libera circolazione sulla strada interessata.
Massima
Quando un'ordinanza di regolamentazione viaria adottata da comuni espone carenze procedimentali o difetti nei presupposti di legittimità, in particolare nei casi di strade con ricadute intercomunali, la stessa deve essere annullata nella sua interezza affinché possa essere ripristinato il principio di corretta amministrazione e il diritto di circolazione dei cittadini.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l’annullamento - dell’ordinanza n. 22 del 27 aprile 2017 emanata dal Settore “Polizia Locale” dei Comuni di Mulazzano e Galgagnano, con cui è stato istituito il “divieto di transito sulla via Lanzano SC 704 dopo il civico 33 fino al confine del territorio di Mulazzano in entrambi i sensi di marcia, eccetto gli autorizzati dal Comune di Mulazzano”; -per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2017 proposto dal Comune di Tribiano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Cristina Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Durini n. 24; Comune di Mulazzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberta Casulini e Luigi Pinetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, viale Premuda n. 14; Comune di Galgagnano, non costituito in giudizio; U.T.G. - Prefettura di Lodi, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mulazzano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando: - accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso come in epigrafe proposto; - dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con refusione del contributo unificato in favore del Comune ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei Magistrati:
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