VIABILITÀ - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE - CLASSIFICAZIONE STRADA COME STRADA DI “VIABILITÀ PRIVATA AD USO PUBBLICO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300872/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Davide Brangi ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contestando due deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Angera, rispettivamente del 29 novembre 2016 e dell'8 giugno 2017, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dal 6 al 20 ottobre 2017. Tali deliberazioni avevano adottato e approvato una variante al Piano di governo del territorio del Comune di Angera, strumento di pianificazione urbanistica territoriale fondamentale per la gestione e l'assetto del territorio comunale. Nella variante approvata, un tratto di via privata denominato Via delle Ginestre veniva classificato come viabilità privata ad uso pubblico, cioè una strada di proprietà privata sottoposta al vincolo di accessibilità pubblica. Davide Brangi, evidentemente come proprietario interessato dal provvedimento o come soggetto che riteneva di avere un diritto sulla strada, ha impugnato le deliberazioni dinanzi al TAR ritenendo che fossero affette da vizi procedurali o sostanziali. La controversia riguardava quindi un aspetto della pianificazione territoriale concernente la qualificazione giuridica di un bene immobile e la sua destinazione.
Il quadro normativo
La materia rientra nel diritto amministrativo, specificamente nel settore della pianificazione territoriale e della gestione dello spazio pubblico e privato nei comuni. Il ricorso era stato proposto secondo le regole del codice del processo amministrativo, che disciplina i ricorsi avverso i provvedimenti della pubblica amministrazione e assegna al giudice amministrativo la competenza a conoscere di controversie tra amministrazione e cittadini. Tuttavia, la giurisdizione del TAR non è illimitata: il giudice amministrativo conosce di controversie relative all'esercizio del potere amministrativo, ma non di questioni che vertono esclusivamente su diritti disponibili tra privati, anche se formalizzate in atti amministrativi. La sentenza evidenzia un fondamentale conflitto di giurisdizione, in quanto la questione potrebbe riguardare non tanto la legittimità amministrativa dell'atto della Pubblica Amministrazione, bensì diritti patrimoniali relativi a una strada o a un bene immobile, materia tradizionalmente affidata al giudice ordinario civile.
La questione giuridica
Il problema processuale centrale riguarda quale giudice sia competente a conoscere della presente controversia: il giudice amministrativo, ossia il TAR, oppure il giudice ordinario civile. Benché il ricorrente abbia scelto di investire il TAR della questione, la natura sostanziale della controversia potrebbe non attinere al sindacato sulla legittimità amministrativa della deliberazione comunale, bensì alla determinazione di diritti soggettivi patrimoniali su un bene immobile privato. La classificazione di una via come privata ad uso pubblico tocca aspetti sia amministrativi che civilistici: dal lato amministrativo, la zonizzazione e l'assetto urbano; dal lato civilistico, la determinazione dei diritti di proprietà, di uso e di passaggio sul bene. Quando il nucleo della controversia consiste in diritti disponibili tra privati, anche se promossi attraverso ricorso avverso atto amministrativo, il giudice amministrativo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
La motivazione del giudice
La sentenza, pur non contenendo una motivazione ampiamente articolata bensì limitata al dispositivo, consente di comprendere il ragionamento seguito dal collegio giudicante. Il TAR ha ritenuto che la questione dedotta in ricorso presenti un carattere prevalentemente civilistico e patrimoniale, riguardando diritti su un bene immobile privato, piuttosto che una pura contestazione della legittimità amministrativa del procedimento di variante urbanistica. Quando il ricorso amministrativo presenta un substrato di diritti disponibili tra soggetti privati, pur rivestiti di forme amministrative, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario civile, che è preposto a conoscere di controversie su diritti reali, proprietari e possessori. Il collegio ha applicato il consolidato principio secondo il quale il TAR non può sindacare atti amministrativi laddove la questione dedotta trascenda dal piano puramente amministrativo per investire profili di diritto civile e proprietario. Pertanto, il TAR ha valorizzato la distinzione tra controversie amministrative e controversie civili mascalate da rivestimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona dei magistrati Gabriele Nunziata, Antonio De Vita e Katiuscia Papi, ha definitivamente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà proseguire. Tale decisione comporta che il ricorrente Davide Brangi dovrà reindirizzare la sua controversia davanti al giudice civile competente, presumibilmente presso il tribunale ordinario del circondario di competenza territoriale. Le spese della controversia davanti al TAR sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascun soggetto sostiene le proprie spese legali e processuali senza ulteriori addebiti all'altra parte. La sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione su controversie che, sebbene formalizzate contro atti amministrativi, vertono sostanzialmente su diritti disponibili e patrimoniali tra privati, competenti al giudice ordinario civile. Testo integrale completo della sentenza Il presente fascicolo contiene esclusivamente l'epigrafe e il dispositivo della sentenza, come pubblicato nei registri del TAR Lombardia. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio il giorno 8 marzo 2023 e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la controversia al giudice ordinario competente per il prosieguo del giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia - delle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Angera n. 64 del 29 novembre 2016 e n. 30 del giorno 8 giugno 2017, pubblicate sul BURL dal 6 ottobre 2017 al 20 ottobre 2017, con le quali veniva adottata e approvata la variante al Piano di governo del territorio del Comune di Angera, ove il tratto di via privata denominato “Via delle Ginestre” veniva classificato come “viabilità privata ad uso pubblico”; - di ogni altro provvedimento agli stessi antecedente, conseguenziale, preordinato o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 132 del 2018, proposto da Davide Brangi, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Savio Caldarelli, Jessica Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Savio Caldarelli in Milano, Via Fontana, 18; Comune di Angera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Arduino in Milano, Corso Buenos Aires, 75; Colombo Laura, Fabio Cosentini, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angera; Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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