VIABILITÀ - PROGETTO DI VARIANTE STRADALE - CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300753/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento - del Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, approvato mediante deliberazione di Giunta Regionale n. 7372 del 20 novembre 2017, recante “criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”. sul ricorso numero di registro generale 219 del 2018, proposto da Coste della Chiesa Società Semplice - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Ratto e Francesca Castellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, viale Emilio Caldara 44; la Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia 1; i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti; dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore; la Provincia di Lodi, i Comuni di Casalpusterlengo, Codogno e Somaglia, il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, ANAS S.p.A. e il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - C.I.P.E., in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Vista la dichiarazione del 27 gennaio 2023 con la quale parte ricorrente rende noto di non avere più interesse al ricorso, contenente l’accettazione da parte della Regione della compensazione delle spese processuali; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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