VIABILITÀ - CONNESSIONE AUTOSTRADALE - CONVENZIONE ANNESSA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA D4 - CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300587/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere quanto al ricorso introduttivo per l'annullamento della nota prot. 7100 del 30 marzo 2017, comunicata a mezzo pec in pari data, mediante la quale il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio e Cultura del Comune di Assago ha comunicato alle società ricorrenti l'intervenuta adozione della delibera di Giunta Comunale n. 51 del 21 marzo 2017, recante la revoca della precedente delibera di Giunta Comunale n. 154 dell'8 ottobre 2013, e conseguentemente richiesto alle società ricorrenti “la consegna senza dilazioni del progetto definitivo della viabilità di connessione autostradale prevista dalla convenzione annessa al vigente Piano Particolareggiato della Zona D4”; in parte qua, della anzidetta deliberazione della Giunta Comunale di Assago n. 51 del 21 marzo 2017, nelle parti in cui impegna il dirigente competente a chiedere alle ricorrenti “la consegna senza dilazione del progetto definitivo della viabilità di connessione autostradale prevista dalla convenzione annessa al vigente Piano Particolareggiato della Zona D4”, nonché a “porre in essere gli adempimenti conseguenti volti ad ottenere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla società Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. e degli altri Enti interessati i pareri e gli atti di assenso necessari alla realizzazione delle opere di Viabilità di connessione autostradale”; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, connessi e conseguenti a quelli fin qui elencati comunque lesivi degli interessi delle società ricorrenti; nonché per l'accertamento dell'inesigibilità e/o dell'estinzione dell'obbligazione prevista dall'art. 5.3. della convenzione urbanistica di cui all'atto a rogito del Notaio dott. Alfonso Colombo rep. 123253 racc. 16991 stipulata in data 18 aprile 2005 per sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione; dell'inadempimento del Comune di Assago alle obbligazioni previste dall'art. 2 (punti 6 e 8) della convenzione urbanistica stipulata con Milanofiori 2000 s.r.l. e Bright s.r.l. in data 30 giugno 2011, nonché all'obbligo di rinegoziazione della medesima convenzione derivante dalla sopravvenuta inesigibilità e/o estinzione dell'obbligazione di cui al precedente alinea; e la conseguente condanna del Comune di Assago al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle ricorrenti per effetto dell'inadempimento da parte del medesimo Comune di Assago agli anzidetti obblighi convenzionali; quanto ai motivi aggiunti per l'annullamento: della nota prot. 8940 del 17 aprile 2018, comunicata a mezzo pec in pari data, mediante la quale il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio e Cultura del Comune di Assago ha comunicato alle società ricorrenti l'intervenuta adozione della delibera di Giunta Comunale n. 45 del 20 marzo 2018, recante la “convalida” della precedente delibera di Giunta Comunale n. 51 del 21 marzo 2017; della anzidetta delibera della Giunta Comunale di Assago n. 45 del 20 marzo 2018, mediante la quale il Comune di Assago ha convalidato la delibera di G.C. n. 51/2017 (e, quindi, per l'effetto, revocato la delibera di G.C. n. 154/2013), dando poi indirizzo al funzionario competente di chiedere a Milanofiori 2000 S.r.l. “l'apprestamento e la consegna senza dilazioni del progetto definitivo della viabilità di connessione autostradale prevista dalla convenzione annessa al vigente Piano Particolareggiato della Zona D4”, nonché “di porre in essere gli adempimenti conseguenti volti ad ottenere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla società Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. e degli altri Enti interessati i pareri e gli atti di assenso necessari alla realizzazione delle opere di Viabilità di connessione autostradale”; della delibera di Giunta Comunale n. 68 dell'8 maggio 2018, mediante la quale il Comune di Assago, dopo aver premesso che la competenza in materia di atti di esecuzione di convenzioni urbanistiche spetta alla medesima Giunta, ha formulato “politica approvazione a diffidare la parte attuatrice all'esatto adempimento degli obblighi relativi alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui alle convenzioni richiamate nelle premesse ed in particolare di apprestare senza dilazioni ed a presentare al Comune di Assago entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, il progetto definitivo della “Viabilità di connessione autostradale”; della nota prot. 11645 del 23 maggio 2018, mediante la quale il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio e Cultura del Comune di Assago ha dato attuazione all'indirizzo espresso dalla Giunta con le delibere di cui ai punti che precedono, invitando le ricorrenti a presentare il progetto definitivo della viabilità di connessione autostradale, con l'avvertenza che l'Amministrazione si riserva “di valutare, all'esito, le misure da adottare in caso di inadempimento, ivi comprese, salvo quant'altro, eventuali azione giudiziali di condanna all'adempimento ed al risarcimento dei danni, ovvero la eventuale escussione delle garanzie di cui alle Convenzioni suddette”; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, connessi e conseguenti a quelli fin qui elencati comunque lesivi degli interessi delle società ricorrenti; nonché per l'accertamento: dell'inesigibilità e/o dell'estinzione dell'obbligazione prevista dall'art. 5.3. della convenzione urbanistica di cui all'atto a rogito del Notaio dott. Alfonso Colombo rep. 123253 racc. 16991 stipulata in data 18 aprile 2005 per sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione; dell'inadempimento del Comune di Assago alle obbligazioni previste dall'art. 2 (punti 6 e 8) della convenzione urbanistica stipulata con Milanofiori 2000 S.r.l. e Bright S.r.l. in data 30 giugno 2011, nonché all'obbligo di rinegoziazione della medesima convenzione derivante dalla sopravvenuta inesigibilità e/o estinzione dell'obbligazione di cui al precedente alinea. sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da MILANOFIORI 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e BRIGHT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli e Francesco Schiano di Cola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Andegari, n. 4/A; COMUNE DI ASSAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Liberto Losa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Aurelio Saffi, n. 10; MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.r., non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Assago; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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