VIABILITÀ - SICUREZZA STRADALE - POSA DI DISSUASORI DI SOSTA - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302101/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento finale di diniego P.G. 0153394/2019 datato 3 aprile 2019, con cui il Comune di Milano ha rigettato la richiesta dell'Avv. Giuseppe Formenti Mauri volta all'ottenimento dell'autorizzazione alla posa di parigine in ghisa in via Andegari n. 13. sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2019, proposto da Giuseppe Formenti Mauri, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Villata e Laura Sommaruga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Con atto depositato in prossimità della odierna udienza di trattazione, il ricorrente ha: - rappresentato che “Nelle more del presente giudizio, veniva portato a termine il progetto di pedonalizzazione, che vede l’installazione di pilomat all’ingresso di via Andegari e il posizionamento, lungo il tratto viario, di alcune fioriere volte a dissuadere dal sostare ai margini di detto tratto. Ancorché dette fioriere siano facilmente amovibili, venendosi così a creare talvolta situazioni di sosta illegittima tanto da impedire l’entrata e l’uscita dallo stabile di Via Andegari n. 13, la situazione è migliorata sicché parte ricorrente ritiene venuto meno il proprio interesse alla prosecuzione del presente contenzioso”; - concluso affinchè questo TAR, preso atto “della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso” dichiari “lo stesso improcedibile, con rifusione delle spese processuali”. Il Comune di Milano non si opponeva, a sua volta insistendo per la condanna alle spese. Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame. Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alle non implausibili deduzioni spiegate in giudizio dalla civica Amministrazione e volte a revocare in dubbio la ammissibilità stessa della azione che ne occupa oltre che la sua fondatezza, inducono a compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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