VIABILITÀ - MANIFESTAZIONE PUBBLICA - CHIUSURA STRADA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302062/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda una controversia tra Mr.P. S.r.l., proprietaria del locale denominato "Il Maglio" situato nell'area "Carroponte" di Sesto San Giovanni, e il Comune di Sesto San Giovanni. La ricorrente impugna un'ordinanza dirigenziale del Comune, datata 8 giugno 2017, con la quale l'amministrazione comunale, su istanza della Cooperativa Eventi e Trenta (organizzatrice di eventi presso la struttura ricettiva "Carroponte"), aveva ordinato la chiusura della Via Granelli durante tutti gli eventi e spettacoli organizzati nella zona nel periodo estivo 2017, compreso tra l'8 giugno e il 10 settembre. L'effetto pratico di tale ordinanza era l'impedimento totale dell'accesso carrabile e pedonale al locale "Il Maglio" e, di conseguenza, l'impossibilità di utilizzo del parcheggio antistante la struttura della ricorrente. La situazione origina da una evidente tensione tra l'esigenza di gestire il flusso pedonale e veicolare in occasione di manifestazioni pubbliche e il diritto della ricorrente di mantenere libero accesso alla propria attività commerciale.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei provvedimenti urgenti e delle ordinanze sindacali, nonché del diritto amministrativo della circolazione stradale e dei diritti di accesso alle proprietà private. Il Comune di Sesto San Giovanni, quale amministrazione comunale competente sul territorio, dispone di poteri ordinatori per regolamentare la circolazione stradale e adottare misure di contenimento dei flussi di persone e veicoli in occasione di manifestazioni pubbliche o di situazioni di particolare affollamento. Tali poteri, tuttavia, devono rispettare il principio di proporzionalità e ragionevolezza, e non possono determinare un pregiudizio sproporzionato ai diritti e agli interessi legittimi dei terzi, compresi i commercianti e i proprietari di attività nella zona interessata. La normativa sulla viabilità e le ordinanze sindacali trovano disciplina nel Codice della Strada e nella normativa amministrativa generale che regola l'esercizio del potere discrezionale amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso fondamentale riguardava la legittimità dell'ordinanza che impediva l'accesso alla Via Granelli in corrispondenza di eventi specifici, e cioè se tale restrizione fosse proporzionata al fine perseguito, se rispettasse il principio della minore sacrificialità rispetto ai diritti della ricorrente, e se il Comune avesse adeguatamente ponderato gli effetti negativi sulla ricorrente rispetto ai benefici conseguenti alla gestione degli eventi. In sostanza, la ricorrente contestava che il provvedimento le imponesse un sacrificio economico e funzionale eccessivo per beneficare una privata cooperativa organizzatrice di eventi, senza che vi fossero concrete esigenze di ordine e sicurezza pubblica che giustificassero un'inibizione totale dell'accesso alla propria attività.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale decisione si basa sul fatto che, nel momento in cui il giudizio si è concluso (13 luglio 2023), il provvedimento impugnato aveva natura strettamente temporale, limitato al periodo 8 giugno - 10 settembre 2017. Poiché la sentenza è stata pronunciata a distanza di quasi sei anni dall'evento lesivo, il periodo di applicazione dell'ordinanza era ormai completamente trascorso e non poteva più produrre effetti sulla ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che, venendo meno l'interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l'annullamento di un provvedimento temporalmente circoscritto e già esaurito nei suoi effetti, il ricorso fosse divenuto giuridicamente infruttuoso. Non sussisteva più una controversia viva e concretamente risolvibile attraverso l'accertamento del diritto, elemento essenziale della giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, assolvendosi così dal decidere nel merito sulla legittimità dell'ordinanza. Conseguentemente, la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza delle questioni sollevate dalla ricorrente riguardanti la proporzionalità e la ragionevolezza del provvedimento. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa e non condanna alcuna parte al pagamento delle spese processuali. Dal punto di vista pratico, la ricorrente non ottiene l'annullamento formale dell'ordinanza, sebbene essa abbia perso qualsiasi rilevanza concreta per il decorso del tempo.
Massima
L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando il ricorrente impugna un provvedimento amministrativo di natura temporale e circoscritta, il cui periodo di efficacia è interamente trascorso al momento del giudizio, in assenza di effetti residui o conseguenze pratiche ancora rilevanti per la parte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento A) dell'ordinanza dirigenziale n. 56 dell'8 giugno 2017, con la quale il Comune di Sesto San Giovanni (Settore complesso territorio, attività produttive, lavori pubblici), in recepimento della domanda, presentata il 30 maggio 2017, dalla Cooperativa Eventi e Trenta, organizzatrice degli eventi nell'area “Carroponte”, ha ordinato alla stessa di chiudere la Via Granelli in corrispondenza degli eventi e spettacoli organizzati nella struttura ricettiva “Carroponte” nel periodo 8 giugno – 10 settembre 2017, (doc. 1), così impedendo l'accesso carrabile e pedonale al locale di MR.P. “Il Maglio”; B) di ogni altro atto ancorché non noto, presupposto, connesso e conseguente con il quale il Comune ha sostanzialmente inibito il transito carrabile e pedonale sulla via Granelli e l'utilizzo del parcheggio adiacente al locale della ricorrente denominato “Il Maglio”, ubicato nell'area “Carroponte, nel periodo 8 giugno – 10 settembre 2017. sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2017, proposto da Mr.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mangialardi, Massimo Cozza, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, n. 5; Comune di Sesto San Giovanni, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Cooperativa Eventi e Trenta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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