VIABILITÀ - OCCUPAZIONE DI STRADA PUBBLICA COMUNALE E DEPOSITO MATERIALI IN AREA PERTINENZIALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301523/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Stefania Vicentini ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento di provvedimenti adottati dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. I provvedimenti contestati autorizzavano l'occupazione e l'utilizzo della strada pubblica comunale che collegava la strada del Corniccio alla strada della Pira, nonché il deposito di materiale in area pertinenziale di proprietà privata del controinteressato Herbert Faber. Contestava inoltre una nota amministrativa e un verbale di sopralluogo entrambi datati 23 dicembre 2017. La ricorrente lamentava apparentemente violazioni nelle procedure di concessione di queste autorizzazioni, che le incidevano negativamente nella titolarità di diritti o nel godimento di beni che riteneva tutelabili. Il ricorso è stato iscritto al numero 806 del 2018 e depositato presso il Tribunale con la rappresentanza dell'avvocato Giorgio Barbini.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema della gestione amministrativa dei beni pubblici demaniali e patrimoniali comunali, nonché nella disciplina delle occupazioni di suolo pubblico previste dal codice civile e da leggi speciali in materia. Le autorizzazioni per occupazione di strada pubblica e per utilizzo di aree comunali devono essere conformi alle norme sulla gestione del demanio pubblico e alle competenze dell'amministrazione comunale di rilasciarle. Il ricorso amministrativo si propone secondo le regole del processo amministrativo fissate dal codice del processo amministrativo, che stabilisce presupposti di ammissibilità come la legittimazione attiva e passiva, il rispetto dei termini e la sussistenza di un interesse giuridico in capo al ricorrente. Ogni provvedimento amministrativo, per essere impugnato, deve comportare una lesione di una posizione soggettiva giuridicamente tutelabile del ricorrente.
La questione giuridica
Il punto fondamentale al centro della decisione riguardava se la ricorrente Stefania Vicentini possedesse i requisiti procedurali per ricorrere contro gli atti contestati, particolarmente se vantasse una legittimazione attiva e un interesse giuridico diretto e concreto nella loro impugnazione. Una dichiarazione di inammissibilità, infatti, si pronuncia quando il ricorso difetta di elementi processuali essenziali indipendentemente dal merito della controversia. La questione comportava l'accertamento se la posizione della ricorrente rispetto alle autorizzazioni rilasciate per l'occupazione della strada e per il deposito di materiale fosse tale da integrarvi un interesse giuridicamente rilevante e tutelabile in sede giurisdizionale, oppure se mancasse tale presupposto fondamentale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga diffusamente le ragioni motivazionali, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto difettoso il ricorso sotto il profilo procedurale. Il tribunale ha presumibilmente accertato che la ricorrente non possedesse la legittimazione attiva necessaria o che non risultasse provato un interesse giuridico diretto e concreto nei confronti dei provvedimenti impugnati. Potrebbe altresì aver rilevato altre cause di inammissibilità di natura processuale, quale la mancata dimostrazione di un pregiudizio diretto e personale derivante dalle autorizzazioni rilasciate. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile preclude l'esame del merito della controversia e si fonda quindi su ragioni di ricevibilità processuale piuttosto che sulla valutazione sostanziale degli atti impugnati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato il ricorso proposto da Stefania Vicentini inammissibile in via definitiva. La pronuncia non entra nel merito delle questioni dedotte dalla ricorrente circa la legittimità dei provvedimenti comunali, limitandosi a escludere che il ricorso possa proseguire nel procedimento amministrativo per l'assenza dei presupposti processuali necessari. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di darvi esecuzione secondo i termini di legge.
Massima
La legittimazione attiva al ricorso amministrativo contro provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico richiede la provata titolarità di una posizione giuridicamente tutelabile e di un interesse diretto e concreto alla loro impugnazione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA con Gabriele Nunziata Presidente Rita Tricarico Consigliere Marcello Bolognesi Referendario Estensore per l'annullamento dei provvedimenti non noti con i quali l'A.C. di Maccagno con Pino e Veddasca ha autorizzato l'occupazione della strada pubblica comunale che collega la strada comunale del Corniccio alla strada comunale della Pira e un deposito di materiale in area pertinenziale privata di proprietà del controinteressato e della nota numero 13189 del 23/12/2017 e del verbale di sopralluogo prot. 13188 del 23/12/2017 entrambi dell'A.C. di Maccagno con Pino e Veddasca sul ricorso numero di registro generale 806 del 2018 proposto da Stefania Vicentini rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Barbini con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano via G. Rontgen 18 contro il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca non costituito in giudizio e Herbert Faber non costituito in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati e visti tutti gli atti della causa data per letta all'udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all'articolo 17 del decreto legge 9 giugno 2021 numero 80 convertito in legge 6 agosto 2021 numero 113 e al decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 la relazione del dottore Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo dichiara inammissibile nulla per le spese ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 9 giugno 2021 numero 80 convertito in legge 6 agosto 2021 numero 113 e del decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata Presidente Rita Tricarico Consigliere Marcello Bolognesi Referendario Estensore.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento 1) dei provvedimenti, non noti, con i quali l'A.C. di Maccagno con Pino e Veddasca ha autorizzato: a) l'occupazione della strada pubblica comunale che collega la strada comunale del Corniccio alla strada comunale della Pira; b) un deposito di materiale in area pertinenziale privata di proprietà del controinteressato; 2) della nota n. 13189 del 23/12/2017 e del verbale di sopralluogo prot. 13188 del 23/12/2017 entrambi dell'A.C. di Maccagno con Pino e Veddasca. sul ricorso numero di registro generale 806 del 2018, proposto da Stefania Vicentini, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via G. Rontgen 18; Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, non costituito in giudizio; Herbert Faber, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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