VIABILITÀ - PROGETTO DI VARIANTE - DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ DELL’OPERA - INGRESSO AREA COMMERCIALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301293/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - in parte qua, del provvedimento, non conosciuto, con cui A.N.A.S. S.p.A. avrebbe approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della S.S. 342 “Briantea” – Variante tra gli abitati di Solbiate Comasco e Olgiate Comasco, Primo lotto, e dichiarato la pubblica utilità dell’opera; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento e di tutti quelli presupposti, connessi e/o consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2018, proposto da - Bennet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Sica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via della Guastalla n. 2; - A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Marino, Paola Cannata ed Elena Cardamone ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corradino D’Ascanio n. 3, presso la sede del Compartimento Territoriale Lombardia – Area Compartimentale Milano; - Provincia di Como, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A.; Viste le istanze dei difensori delle parti costituite di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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