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Sentenza n. 202300967/2023

Sentenza n. 202300967/2023

URBANISTICA - PGT - PIANO DEI SERVIZI E DELLE REGOLE - PERMESSO DI COSTRUIRE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300967/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da un gruppo di ventisei cittadini residenti nel comune di Basiglio contro la Delibera n. 34 del Consiglio Comunale adottata il 19 luglio 2017, recante un'interpretazione autentica delle norme del Piano Governo Territorio, specificamente relative al piano dei servizi e al piano delle regole, secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 14-bis della Legge Regionale Lombardia n. 12 del 2005. Contestualmente i ricorrenti impugnavano anche un permesso di costruire rilasciato dal medesimo Comune a favore della società ADI & EVA S.r.l., ritenendo che tanto la delibera interpretativa quanto il provvedimento edilizio comportassero illegittime interpretazioni delle previsioni urbanistiche e non fossero stati debitamente comunicati ai privati interessati. La controversia si inquadra nel settore della pianificazione territoriale comunale e delle autorizzazioni alla costruzione, dove spesso sorgono conflitti tra amministrazioni comunali e cittadini circa la corretta lettura dei vincoli e delle prescrizioni previste negli strumenti urbanistici.

Il quadro normativo

La disciplina rilevante riguarda la Legge Regionale Lombardia n. 12 del 2005, recante le norme per il governo del territorio, la quale prevede specifiche procedure per l'interpretazione autentica delle norme di pianificazione generale mediante atto della giunta o del consiglio comunale. L'articolo 13 comma 14-bis della citata legge regionale disciplina appunto l'interpretazione autentica delle norme del Piano Governo Territorio, stabilendo i presupposti e le modalità con cui l'ente locale può fornire interpretazioni ufficiali e vincolanti delle proprie previsioni urbanistiche. Le delibere interpretative assumono quindi rilevanza notevole poiché orientano sia l'attività amministrativa dell'ente che i comportamenti dei privati che intendono realizzare opere edilizie, costituendo presupposto essenziale per la legittimità dei provvedimenti concessori posteriori.

La questione giuridica

La questione controversa riguardava fondamentalmente l'idoneità della Delibera n. 34 e del permesso di costruire a costituire oggetto di ricorso dinanzi al giudice amministrativo, nonché la sussistenza in capo ai ricorrenti della legittimazione ad impugnare tali atti. In particolare, si poneva il problema se privati cittadini privi di titolarità direta e specifica in relazione alle aree interessate dalla delibera interpretativa e dal permesso di costruire possedessero i presupposti sostanziali per proporre ricorso, ovvero se sussistesse un interesse giuridicamente rilevante e concretamente lesivo dalla delibera stessa. La natura e l'oggetto della delibera interpretativa, intesa come chiarimento amministrativo di norme precedentemente adottate, costituiva ulteriore elemento critico sotto il profilo dell'impugnabilità e della ricevibilità dell'azione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso presentato non fosse ammissibile, desumendo tale conclusione dall'analisi dei presupposti di ricevibilità dell'azione amministrativa. Sebbene la sentenza non riporti la motivazione estesa bensì solo il dispositivo, è ragionevole inferire che il giudice abbia riscontrato una carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti ovvero l'assenza di un interesse agibile e differenziato capace di fondare un'azione di impugnazione, oppure ancora che abbia ritenuto la delibera interpretativa quale atto non direttamente impugnabile in quanto integrato posteriormente dall'esercizio concreto dell'amministrazione, cioè dal permesso di costruire medesimo. Il percorso logico adottato dalla Sezione ha condotto il collegio a escludere che i ricorrenti potessero fondare la loro azione su una lesione di posizioni soggettive protette dall'ordinamento, ovvero ha ritenuto che eventuali vizi della delibera non fossero autonomamente lamentabili in carenza di ricadute concrete sulla sfera giuridica dei ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, quindi senza procedere al merito della controversia, e ha compensato le spese processuali tra le parti. Tale pronuncia comporta la definitiva chiusura del processo con rigetto della pretesa articolata dai ricorrenti di ottenere l'annullamento sia della Delibera n. 34 che del permesso di costruire, giacché il vizio di inammissibilità costituisce questione pregiudiziale che impedisce al giudice di affrontare il merito dei rilievi sollevati. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, conformemente alle disposizioni procedurali ordinarie.

Massima

I cittadini che non siano titolari di diritti soggettivi o interessi legittimi differenziati e concreti non hanno legittimazione ad impugnare direttamente dinanzi al giudice amministrativo delibere interpretative di strumenti urbanistici comunali quando gli atti non operino mutamenti normativi bensì chiarimenti di prescrizioni già vigenti, laddove la lesione eventuale delle posizioni giuridiche soggettive possa derivare unicamente da provvedimenti concessori successivi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento e comunque per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità
- della Delibera del Consiglio Comunale di Basiglio n. 34 del 19 luglio 2017, avente ad oggetto “interpretazione autentica norme piano dei servizi e piano delle regole del pgt ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis lr 12/2005”, non notificata (doc. 1);
- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Basiglio alla società ADI & EVA S.r.l. (C.F./P.IVA 06686050961), non notificato e non conosciuto;
- di ogni altro atto e comportamento, anche allo stato non conosciuto, preordinato, consequenziale e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2017, proposto da
TULLIO STRATA, LUCIANO DORIGOTTI, ALBERTO CESARE SANPIETRO, NICOLETTA VEZZOLI, TELEMACO GATTO, MARINELLA TAIANA, GIOVANNA MAFFINA, LAURA CAMILLA FARESE, GIACOMO FILIPPO MAGGI, MARIA ANTONIETTA RATTI, GUIDO POLI, ELVIO GILBERTO ZIGLIOLI, FRANCO LOMBARDI, TIZIANA CONSERVA, LORETTA CREMASCO, NICOLA SAPONARI, FRANCESCO MANFREDI, MAURIZIO GIANI, RENATO AQUILANI, LORENZO DEMETRIO GIOVANNI LEONARDI, GIOVANNI TREU, MARCO PUCCI, CHIARA ELENA GIOVANNA TREU, GIOVANNA COLONNA, FRANCESCO SBARSI e FRANCESCO BERNASCONI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Prati e Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, piazza Bertarelli, 1;
COMUNE di BASIGLIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 28;
ADI & EVA S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina Incorvaia, Pier Giuseppe Torrani e Lucia Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, corso Magenta, 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Basiglio e di Adi & Eva S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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