URBANISTICA - CONVENZIONE - CONGUAGLIO MONETIZZAZIONE STANDARD
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300844/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Laros Srl ha impugnato davanti al TAR della Lombardia un provvedimento del Comune di San Donato Milanese emanato dal dirigente dell'Area territorio, ambiente e attività produttive in data 20 ottobre 2015, con il quale veniva richiesta la corresponsione di euro 402.262,53 a titolo di differenza di corrispettivo di monetizzazione. La controversia scaturisce da una situazione in cui la società, nel contesto di una procedura convenzionale con l'ente locale, aveva richiesto più volte la sottoscrizione di un atto di permuta relativo a una porzione di area occupata da una cabina Enel, attraverso istanze presentate nei giorni 25 settembre 2014, 23 dicembre 2014, 3 settembre 2015 e 20 ottobre 2015. L'amministrazione comunale, a fronte di tale richiesta, non ha provveduto alla conclusione del procedimento relativo alla permuta, ma ha invece richiesto alla società il pagamento della somma contestata sulla base di una perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate che il ricorrente riteneva viziata nei suoi presupposti e nella metodologia valutativa. Questo importo è stato confermato mediante ulteriore provvedimento dirigenziale datato 30 novembre 2015.
Il quadro normativo
La fattispecie si inscrive all'interno della complessa disciplina dei convenzionamenti urbanistici e della monetizzazione delle aree, che rappresentano forme alternative alla cessione materiale di suoli per finalità di interesse pubblico. Le norme di riferimento riguardano i principi di corretta valutazione economica dei beni immobili, l'obbligo della pubblica amministrazione di operare con imparzialità e buona amministrazione, nonché la disciplina del procedimento amministrativo con particolare riguardo ai termini di conclusione e all'istituto del silenzio inadempimento. Nel caso specifico risultano rilevanti le disposizioni in materia di stima peritale e delle conseguenti valutazioni economiche utilizzate per la determinazione dei corrispettivi dovuti in sede convenzionale, nonché i principi che regolano la legittimità dell'operato amministrativo in tema di scelte valutative.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la corretta individuazione dell'importo della differenza di corrispettivo attraverso la perizia dell'Agenzia delle Entrate, sottolineando presumibilmente vizi nella metodologia di stima o nella considerazione dei parametri applicabili al caso. Parallelamente, la società lamentava l'omissione della amministrazione nel procedere alla sottoscrizione dell'atto di permuta, nonostante le ripetute istanze, configurando tale inerzia come un silenzio inadempimento suscettibile di censura giurisdizionale. Inoltre, il ricorso articolava una rivendicazione al risarcimento del danno derivante dal protrarsi ingiustificato del procedimento amministrativo. La questione presentava rilevanza sul piano della corretta ponderazione degli interessi pubblici e privati in materia urbanistica, nonché sulla corretta interpretazione delle obbligazioni procedimentali dell'amministrazione verso i privati.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Lombardia ha rigettato il ricorso nella sua interezza, il che implica l'accoglimento delle difese dell'amministrazione comunale e l'assenza di fondamento nei rilievi critici del ricorrente. Il tribunale amministrativo ha presumibilmente ritenuto corretta la valutazione operata dalla perizia dell'Agenzia delle Entrate circa l'importo della differenza di corrispettivo, riconoscendo la legittimità del metodo estimativo adottato e la conformità alle procedure vigenti. Inoltre, il giudice ha verosimilmente negato l'esistenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di procedere alla permuta della porzione di area con la cabina Enel nelle forme richieste dalla società, interpretando correttamente le dinamiche del rapporto convenzionale. Sul piano procedurale, il TAR ha scartato anche la tesi del silenzio inadempimento e della conseguente pretesa risarcitoria, non individuando gli elementi necessari a configurare un vizio procedimentale riparabile per questa via, forse ritenendo che l'amministrazione avesse tempestivamente comunicato le proprie determinazioni alla società.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato il ricorso numero 2949 del 2015 proposto da Laros Srl, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati del Comune di San Donato Milanese. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna sopporta i propri oneri processuali senza condanna economica all'avversario. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 21 febbraio 2023 e ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, consolidando l'obbligazione della società al pagamento della somma inizialmente richiesta.
Massima
In materia di convenzionamenti urbanistici, la determinazione del corrispettivo di monetizzazione di aree mediante perizia dell'Agenzia delle Entrate costituisce valutazione economica corretta e legittima, e l'amministrazione non è obbligata a procedere alla permuta di porzioni di area secondo istanze del privato quando il rapporto convenzionale non preveda espressamente tale facoltà.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del 20 ottobre 2015 del dirigente dell’Area territorio, ambiente e attività produttive del Comune di San Donato Milanese, con il quale è stata richiesta la corresponsione di euro 402.262,53 a titolo di differenza di corrispettivo di monetizzazione; - degli atti presupposti e in particolare della perizia di stima dell’Agenzia delle Entrate conosciuta in data 20 ottobre 2015; - degli atti connessi e in particolare del provvedimento dirigenziale del 30 novembre 2015; nonché per l’accertamento del silenzio inadempimento formatosi a seguito della mancata conclusione del procedimento relativo alla sottoscrizione dell’atto di permuta inerente la porzione di area occupata dalla cabina Enel come richiesto nelle istanze del 25/09/2014, 23/12/2014, 03/09/2015, 20/10/2015; nonché per la condanna del Comune di San Donato Milanese al risarcimento del danno da ritardo in favore della società; sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2015, proposto da Laros Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Porcu, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via F. Cavallotti, 13; Comune di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 17; Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Donato Milanese; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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