URBANISTICA - PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300814/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Lainate ha ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro Fabio Sbaraini, come originario stipulante di un Programma Integrato di Intervento denominato PII Barbaiana, e contro Sogestim S.r.l., che aveva assunto gli obblighi contrattuli in qualità di avente causa del primo. La controversia riguardava il mancato adempimento dell'obbligazione di realizzare una strada di collegamento tra Via Roma e Via F.lli Cairoli, qualificata come opera di urbanizzazione n. 5 dell'ambito 2, originariamente prevista da una convenzione sottoscritta il 27 marzo 2006 tra il Comune e il privato sviluppatore. A fronte di questo inadempimento protratto nel tempo, il Comune ha agito per ottenere l'accertamento formale della violazione contrattuale, la condanna alla realizzazione dell'opera, la restituzione della garanzia fideiussoria e il risarcimento dei danni arrecati dal ritardo. Sbaraini aveva inoltre presentato una domanda riconvenzionale, chiedendo al Comune il risarcimento di danni derivanti dalla situazione complessiva.
Il quadro normativo
La fattispecie si collocava nel contesto normativo delle convenzioni di urbanizzazione e dei programmi integrati di intervento, strumenti tipici della disciplina urbanistica italiana per il coinvolgimento del privato nella realizzazione di opere pubbliche complementari ai propri interventi edificatori. L'obbligazione contestata traeva fondamento dalla convenzione sottoscritta tra le parti, che prevedeva specificamente nel suo articolo 10.5 le modalità e i criteri per il calcolo del risarcimento dei danni derivanti da ritardo nell'esecuzione delle opere. La succesione degli obblighi contrattuali da parte di Sogestim S.r.l. come avente causa doveva essere valutata alla luce della forma e della validità del passaggio di posizione giuridica tra i privati, nonché dei suoi effetti nei confronti della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il punto critico della controversia consisteva nel determinare se, e in quale misura, tanto Sbaraini quanto Sogestim fossero responsabili dell'inadempimento dell'obbligazione di urbanizzazione. La questione implicava una duplice valutazione: da un lato, se il semplice fatto che Sbaraini fosse il sottoscrittore originario della convenzione lo rendesse responsabile ancora dopo l'avvenuto passaggio degli obblighi a Sogestim; dall'altro lato, se e come Sogestim, subentrando nella posizione contrattuale, avesse dovuto assumersi pienamente l'obbligazione di cui trattasi, con le relative responsabilità per il mancato adempimento. Ulteriore questione pendente era se il Comune potesse ottenere il risarcimento dei danni secondo la formula proposta, in riferimento ai criteri stabiliti dalla convenzione del 2006.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'analisi differenziata circa la posizione giuridica dei due convenuti. Nei confronti di Sogestim S.r.l., la cui qualità di avente causa rappresentava un assunzione formale e sostanziale degli obblighi derivanti dal PII Barbaiana, il collegio ha ritenuto che il mancato adempimento dell'opera di urbanizzazione integrasse una chiara violazione delle obbligazioni contrattuali. Il giudice ha accolto la tesi del Comune secondo la quale Sogestim, subentrando nelle posizioni di Sbaraini, doveva completare l'opera nel rispetto dei termini e delle modalità convenute, rispondendo pienamente dell'inadempimento protratto. Per quanto concerne Sbaraini, il collegio ha valutato diversamente la sua posizione giuridica successivamente al trasferimento a Sogestim, ritenendo che il venir meno della sua qualità di obbligato diretto escludesse la sua responsabilità in via principale. Riguardo alla domanda riconvenzionale di Sbaraini, il giudice l'ha dichiarata improcedibile, probabilmente per difetto di legittimazione attiva o per vizio della forma di proposizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso del Comune di Lainate nei confronti di Sogestim S.r.l., disponendo l'accertamento del suo inadempimento e la sua condanna, in solido se necessario, all'esecuzione della strada di collegamento tra Via Roma e Via F.lli Cairoli secondo le modalità previste dalla convenzione, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo, da quantificarsi attraverso consulenza tecnica secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10.5 della convenzione. Il ricorso è stato respinto nei confronti di Fabio Sbaraini, il quale non è stato ritenuto responsabile dell'inadempimento a fronte della successione di Sogestim. La domanda riconvenzionale di Sbaraini è stata dichiarata improcedibile. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, e la sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
Nella successione per atto tra privati degli obblighi di urbanizzazione derivanti da un programma integrato di intervento, l'avente causa subentra integralmente nella responsabilità per l'adempimento delle opere previste dalla convenzione, mentre l'originario stipulante rimane escluso da responsabilità diretta per le inadempienze verificatesi successivamente al trasferimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'accertamento per quanto concerne il ricorso introduttivo, previa verificazione o consulenza tecnica d'ufficio, dell'inadempimento da parte del Sig. Fabio Sbaraini, originario stipulante del programma integrato di intervento denominato PII Barbaiana, e di Sogestim S.r.l., avente causa del primo, dell'obbligazione consistente nella realizzazione di una strada di collegamento tra Via Roma e Via F.lli Cairoli (opera di urbanizzazione n. 5, ambito 2) prevista dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Lainate in data 27 marzo 2006, nonché per la condanna delle predette parti private, in solido tra loro, ad adempiere al disposto convenzionale, mediante l'esecuzione della predetta opera di urbanizzazione e la ricostituzione della correlativa garanzia fideiussoria entro termine assegnando, nonché per la condanna delle predette parti private, in solido tra loro, al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella realizzazione dell'opera di urbanizzazione di cui trattasi, da quantificarsi – previa verificazione o consulenza tecnica d'ufficio - ai sensi dell'art. 10.5 della più sopra menzionata convenzione del 27 marzo 2006, nonché alle spese del presente giudizio; per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata da Fabio Sbararini: per la condanna del Comune di Lainate al risarcimento dei danni. sul ricorso numero di registro generale 754 del 2018, proposto dal Comune di Lainate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Corso Buenos Aires, 75; Fabio Sbaraini, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del primo in Milano, Via Marina, 6; Sogestim S.r.l. in fallimento in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Fabio Sbaraini; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei confronti della Sogestim S.r.l. e lo respinge nei confronti del sig. Fabio Sbaraini, per le ragioni e nei sensi indicati in dispositivo; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal sig. Fabio Sbaraini. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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