URBANISTICA - CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DI PIANO DI RECUPERO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300603/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio (VA) del 5 agosto 2015 prot. N. 62737 notificato in pari data ai ricorrenti e del relativo atto di trasmissione avente ad oggetto “Parco pubblico di Via C.M. Piazza, Convenzione urbanistica PdR n. 1/2002 a rogito notaio Lainati in data 19.12.2005 in risposta a istanza prot. 8283 del 28.1.2015 e diffida prot. 28490 del 9.4.2015”, presentate dai ricorrenti al Comune di Busto Arsizio; nonché infine per la condanna del Comune di Busto Arsizio al risarcimento dei danni. sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2015, proposto da Condominio Claudia, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Geom. Sergio Portoni, il quale ricorre anche in proprio, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Chierichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Busto Arsizio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonietta Carra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Dirigente Settore 4-Urbanistica Edilizia Politiche della Casa, U.O. Pianificazione Attuativa del Comune di Busto Arsizio, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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