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Sentenza n. 202300556/2023

Sentenza n. 202300556/2023

URBANISTICA - MURETTO NON CONFORME A PRESCRIZIONI P.G.T. - RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300556/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Diego Bucolo ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Comune di Pantigliate per contestare due atti amministrativi relativi a opere edilizie. Il primo atto impugnato è un'ordinanza del 8 febbraio 2018 che ordinava la parziale riduzione in pristino di un muretto costruito mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) numero 4/2017 e contemporaneamente richiede l'esibizione di una convenzione tra proprietà confinanti prevista dall'articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune. Il muretto era stato costruito in connessione con un permesso di costruire numero 1/2016 per la realizzazione di un'autorimessa. Il secondo atto impugnato è un provvedimento dell'Amministrazione comunale del 12 aprile 2018 che nega l'accertamento di conformità in sanatoria relativo a una successiva SCIA presentata dal ricorrente il 14 marzo 2018. La controversia rappresenta un tipico conflitto tra il privato cittadino e l'Amministrazione pubblica in materia edilizia, dove il ricorrente contesta sia l'ordine di demolizione parziale sia il rifiuto di procedere alla sanatoria delle opere realizzate.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il Testo Unico delle disposizioni in materia di Edilizia, che regola i procedimenti edilizia, le autorizzazioni e in particolare l'accertamento di conformità in sanatoria previsto dall'articolo 37 comma 4. Rileva inoltre l'articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pantigliate, norma locale che impone specifici adempimenti relativi alle convenzioni tra proprietà confinanti per determinate categorie di opere edilizie. La sentenza è stata pronunciata secondo le regole procedurali del Codice del Processo Amministrativo, in particolare l'articolo 87 comma 4-bis che disciplina i procedimenti sommari di cognizione. Il quadro normativo evidenzia il delicato equilibrio tra il diritto privato del proprietario a edificare secondo i titoli autorizzativi conseguiti e il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, incluso il rispetto dei diritti dei confinanti.

La questione giuridica

Il ricorso pone due questioni distinte ma connesse. La prima riguarda la corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 23 delle NTA del P.G.T. e se tale norma, che impone convenzioni tra proprietà confinanti, sia effettivamente applicabile alle costruzioni pertinenziali e accessorie come i box e le autorimesse, ovvero se si applichi soltanto alle costruzioni principali. La seconda questione attiene alla legittimità del diniego dell'accertamento di conformità in sanatoria da parte del Comune, cioè se il ricorrente avesse diritto di ottenere la sanatoria delle opere secondo le disposizioni dell'articolo 37 del D.P.R. 380/2001, indipendentemente dalla mancanza della convenzione richiesta. Entrambe le questioni investono il diritto sostanziale edilizia e la possibilità del privato di regolarizzare opere realizzate secondo procedimenti semplificati ma successivamente ritenuti difettosi dall'Amministrazione.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa, come accade frequentemente nelle sentenze di improcedibilità, il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare improcedibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò significa che nel periodo intercorso tra la presentazione del ricorso nel 2018 e la decisione del 22 febbraio 2023, si è verificato un evento giuridico o una mutazione delle circostanze tali da rendere la decisione priva di utilità pratica per il ricorrente. Questo evento potrebbe consistere nella sottoscrizione della convenzione richiesta, nella revoca o nel ritiro dei provvedimenti amministrativi contestati, ovvero nell'ottenimento della sanatoria per altra via procedurale. La ritenuta carenza di interesse è un motivo di rito che estingue la controversia senza che il collegio giudicante debba penetrare nel merito delle questioni di diritto amministrativo sostanziale sollevate.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi proposti da Diego Bucolo, sia quello relativo all'ordinanza di rimissione in pristino sia quello relativo al diniego di accertamento di conformità in sanatoria. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, il che significa che ciascuno sopporta le proprie spese senza condanne al pagamento reciproco. La sentenza è stata ordinata di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa. Tale pronunciamento comporta l'estinzione della controversia senza un giudizio nel merito, lasciando tecnicamente impregiudicato lo status giuridico degli atti impugnati, sebbene di fatto la questione risulti definitivamente risolta per l'impossibilità di continuare il contenzioso.

Massima

Sussiste carenza di interesse ad agire del ricorrente quando, sopravvenuto il mutamento della situazione fattuale o giuridica nel corso del procedimento di ricorso, venga meno l'utilità della pronuncia giudiziale a tutela dei suoi diritti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 2 dell’8 febbraio 2018 “di rimissione in pristino dei luoghi e ottemperanza alle prescrizioni del P.G.T. vigente”, prot. n. 1533 del 15 febbraio 2018, con la quale il Comune di Pantigliate ha ordinato (i) la parziale riduzione in pristino di una porzione di un muretto edificato a seguito di segnalazione certificata di inizio attività n. 4/2017, prot. n. 4779 del 5 giugno 2017 e (ii) la presentazione della convenzione sottoscritta tra le proprietà confinanti ex art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. del Comune di Pantigliate, con riferimento all’autorimessa edificata dal ricorrente in conformità al permesso di costruire n. 1/2016 rilasciato in data 21 aprile 2016, prot. n. 2888/2016;
- per quanto occorrer possa del verbale di sopralluogo di verifica dell’attività edilizia effettuato in data 16 novembre 2017, prot. n. 289 dell’11 gennaio 2018, conosciuto a seguito di accesso agli atti avvenuto in data 27 febbraio 2018;
- nonché per quanto occorra dell’art. 23 delle N.T.A. del P.G.T. del Comune di Pantigliate se applicato anche ai box/autorimesse pertinenziali;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o comunque connesso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del “provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti dannosi” del Comune di Pantigliate, prot. n. 3388 del 12 aprile 2018, notificato in data 24 aprile 2018, con il quale l’Amministrazione ha espresso il diniego dell’accertamento di conformità in sanatoria ex art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 presentato tramite la s.c.i.a. del 14 marzo 2018, prot. n. 2481;
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Diego Bucolo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Bardelli e Ada Lucia De Cesaris ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12;
- il Comune Pantigliate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Adriano Pilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Bianca Maria n. 21;
- Andrea Cavicchioli, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Pantigliate;
Vista l’istanza del difensore del Comune di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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