URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO ATTUATIVO - INTERRUZIONE PROCEDIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300527/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda controversie amministrative sorte nel Comune di Arcore relative alla gestione del Piano di Governo del Territorio e al trattamento di un'osservazione n. 58 presentata durante il procedimento di approvazione del PGT vigente. I ricorrenti, costituiti da società immobiliari e privati cittadini, hanno contestato due provvedimenti comunali: da un lato, un atto di sospensione dei termini procedimentali risalente al giugno 2017 emanato dal Funzionario Responsabile del Servizio Sviluppo Territorio, e dall'altro, un verbale di riunione preliminare che imponeva loro di considerare l'osservazione non recepita nel Piano approvato nel 2013. In secondo momento, gli stessi ricorrenti hanno impugnato anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 2017, con cui il Comune ha inteso correggere errori materiali del PGT e recepire autenticamente l'osservazione n. 58 tramite una rettifica interpretativa. Il Comune ha inoltre adottato una Determinazione dirigenziale di approvazione del testo normativo conseguente, creando un articolato contenzioso amministrativo su molteplici fronti procedimentali e sostanziali.
Il quadro normativo
La fattispecie si inquadra nella cornice della pianificazione territoriale lombarda, disciplinata dalla Legge Regionale Lombardia n. 12 del 2005, che regola gli strumenti urbanistici comunali e i relativi procedimenti di formazione, approvazione e modifica. Centrale è l'articolo 14 della medesima legge, che fissa i termini procedimentali per l'elaborazione del Piano di Governo del Territorio e stabilisce gli effetti della loro interruzione o sospensione. L'articolo 13, comma 14 bis, della stessa legge regionale prevede specifiche modalità per la rettifica e l'interpretazione autentica degli atti di PGT, consentendo cioè al Comune di correggere errori materiali e di chiarire ambiguità normative mediante deliberazione del Consiglio Comunale e successiva Determinazione dirigenziale. Tutto il procedimento è inoltre sottoposto al regime del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina il ricorso e gli strumenti di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità procedimentale della sospensione dei termini e sull'obbligo imposto ai ricorrenti di tenere conto di un'osservazione non incorporata nel Piano vigente e quindi non formalmente vincolante per i successivi procedimenti autorizzativi. I ricorrenti contestavano che l'Amministrazione avesse violato le procedure previste dalla legge regionale, imponendo loro di considerare un atto osservativo che non aveva mai trovato ingresso negli elaborati di Piano definitivamente approvati dal Consiglio Comunale nel 2013. Parallelamente si poneva la questione della legittimità della deliberazione di rettifica interpretativa del 2017, che sembrerebbe trasfigurare retroattivamente gli effetti di un atto pienamente esecutivo. La questione era complessa anche perché coinvolgeva il delicato equilibrio tra il potere correttivo dell'Amministrazione e i diritti procedurali dei soggetti interessati già coinvolti in iter amministrativi non conclusi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che, nel frattempo intercorso tra la proposizione dei ricorsi e la decisione della causa, i presupposti per l'annullamento dei provvedimenti impugnati si fossero venuti a mancare per sopravvenuta carenza di interesse. Questo accade tipicamente quando gli effetti che il ricorso intendeva paralizzare si sono comunque realizzati nel corso del tempo, oppure quando il provvedimento ha perduto effettiva incidenza sulla posizione giuridica dei ricorrenti. Tuttavia, il TAR non ha chiuso completamente il contenzioso ma ha preferito accogliere la domanda di accertamento ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo, strumento che permette al giudice di riconoscere e certificare l'illegittimità di un atto amministrativo anche quando questo non è più suscettibile di annullamento pratico. In tal modo, il collegio ha compiuto un'opera di chiarimento sulla legittimità dei provvedimenti impugnati pur senza poterne ordinare l'eliminazione, compensando così l'esigenza di certezza del diritto con le mutate circostanze fattuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 2915 del 2017 per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo così implicitamente la tesi che gli effetti contestati dal ricorrente si erano comunque verificati. Ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso n. 2971 del 2017 nella parte in cui questo chiedeva l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 12 ottobre 2017, per la medesima ragione. Nondimeno, il giudice ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità di almeno uno dei provvedimenti impugnati, riconoscendo quindi un profilo di violazione procedurale o sostanziale seppure ormai privo di effetto pratico. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, cosicché ciascuna sopporta le proprie spese, riflettendo una valutazione equidistante della controversia.
Massima
L'Amministrazione comunale non può imporre ai soggetti interessati l'obbligo di considerare osservazioni non recepite in uno strumento di pianificazione già approvato e definitivo senza seguire le procedure di rettifica e interpretazione autentica previste dalla legge regionale, e qualora tale obbligo sia comunque sorto proceduralemente viziato, il giudice amministrativo può accertarne l'illegittimità anche quando il ricorso risulti ormai improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento con il ricorso n. 2915 del 2017: a) del provvedimento denominato “sospensione termini” datato 21.06.2017 a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Sviluppo Territorio del Comune di Arcore, Ing. Giorgio Favarato, con il quale è stata disposta l'interruzione dei termini di cui all'art. 14 della L.r. Lombardia n. 12/05. b) per quanto occorrer possa, in quanto suscettibile di determinare un arresto procedimentale, del verbale delle riunione preliminare del 21.03.2017, trasmesso con nota del 22.03.2017, che impone ai ricorrenti di considerare l'osservazione n. 58 presentata in occasione dell'approvazione del vigente PGT, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.05.2013, ancorché non sia riportata nel PGT vigente; Con il ricorso n. 2971 del 2017: a) del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Arcore, nr. 62 del 12/10/2017, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 29 novembre 2017 avente ad oggetto “ambito di trasformazione denominato “ATR3” – correzione di errori materiali, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 relativo al recepimento negli atti di PGT dell'osservazione n° 58; b) della Determinazione n. 735 del 17/11/2017, a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio del Comune di Arcore, recante approvazione del “testo dell'elaborato normativo delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano del PGT conseguente alla Deliberazione del Consiglio Comunale n 62 del 12/10/2017 di cui sopra, che si allega alla presente quale parte sostanziale.” Nonché, ove occorrer possa: c) della Relazione Tecnica Illustrativa; d) di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare, sempre ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento del 7/06/2017; sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2017, proposto da Radaelli Stampi S.r.l. in persona del Legale Rappresentante Sig. Radaelli Adreano, Borgo Lecco Iniziative S.p.A. in persona del Legale Rappresentante Dott. Cesare Lorini, Rolando Ravazzolo, Immobiliare Monte Cristallo S.r.l. in persona del Legale Rappresentante Sig. Pivato Olivio, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2; Il Comune di Arcore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arcore e dei sigg. Brambilla; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2971 del 2017, proposto da Radaelli Stampi S.r.l. in persona del Legale Rappresentante Sig. Radaelli Adreano, Immobiliare Monte Cristallo S.r.l. in persona del Legale Rappresentante Sig. Pivato Olivio, Rolando Ravazzolo, Teresa Godino, Giuseppe Coschignano, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2; Il Comune di Arcore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Della Provincia di Monza e Brianza in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio; dei Sigg. Gino Brambilla, Agostino Brambilla, Ada Elisabetta Brambilla, Simone Brambilla, Luca Brambilla, rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa Dal Sasso, Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, dichiara improcedibile il ricorso n. 2915/2017 per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara improcedibile il ricorso n. 2971/2017 nella parte in cui chiede l’annullamento della delibera n. n. 62 del 12 ottobre 2017; accoglie la domanda di accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Compensa le spese dei giudizi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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