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Sentenza n. 202303029/2023

Sentenza n. 202303029/2023

URBANISTICA - PGT - VARIANTE - APPROVAZIONE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202303029/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Le società Venus S.r.l. e Milanina S.r.l. hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Monza n. 8 del 6 febbraio 2017, che ha approvato in via definitiva la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune. Il ricorso impugnava altresì la precedente deliberazione di adozione della Variante (n. 53 del 7 luglio 2016) e tutti gli atti connessi alla procedura, in particolare il Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la dichiarazione di sintesi finale della V.A.S., il parere motivato dell'Autorità competente per la V.A.S., gli elaborati di risposta alle osservazioni, nonché le Norme di PGT, il Documento di Piano e il Piano delle Regole nella loro versione modificata. Le società ricorrenti, quale pubblico interessato, avevano verosimilmente partecipato al procedimento di consultazione pubblica presentando osservazioni alla Variante, le cui controdeduzioni da parte dell'amministrazione comunale non avevano ritenuto di accogliere.

Il quadro normativo

La Variante al PGT è strumento di pianificazione territoriale disciplinato dalla Legge Regionale Lombardia n. 12 del 2005 (Norme per il governo del territorio), la quale prevede che le varianti del Piano di Governo del Territorio debbano seguire un procedimento complesso che include la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), obbligatoria ex D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente). La procedura di V.A.S. deve garantire una partecipazione del pubblico, con pubblicazione del Rapporto Ambientale, apertura di una fase di consultazione in cui chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, e adozione di una dichiarazione di sintesi finale in cui l'Autorità competente controdeduce alle osservazioni ricevute. L'adozione e l'approvazione della Variante al PGT richiedono due distinte deliberazioni del Consiglio comunale, separate temporalmente e proceduralmente, per garantire che il procedimento di valutazione ambientale sia completato prima dell'approvazione definitiva.

La questione giuridica

Le ricorrenti contestavano presumibilmente la legittimità della Variante al PGT sia sul versante procedimentale che su quello sostanziale. Dal profilo procedimentale, potevano dedurre vizi nella conduzione della V.A.S., irregolarità nella gestione delle osservazioni presentate dal pubblico, inadeguatezza del Rapporto Ambientale o della dichiarazione di sintesi finale. Dal profilo sostanziale, potevano denunciare violazioni di norme di legge nella formulazione stessa della Variante, incongruenze tra il contenuto della Variante e le conclusioni della V.A.S., ovvero contrasto con principi di ragionevolezza o di proporzionalità negli strumenti pianificatori adottati. La questione era ulteriormente complicata dalla natura tecnica della pianificazione territoriale e dalla necessaria contestualizzazione della Variante entro il precedente assetto normativo e pianificatorio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'udienza del 18 ottobre 2023 e sulla base degli scritti depositati dalle parti (il ricorso è stato deciso sugli scritti senza discussione orale, secondo le procedure abbreviate di cui all'art. 87, comma 4-bis del Codice del Processo Amministrativo), ha valutato complessivamente il ricorso e le difese prodotte dal Comune di Monza quale convenuto. Il TAR ha verosimilmente esaminato se il procedimento di adozione e approvazione della Variante rispettasse i presupposti di legge, se la V.A.S. fosse stata condotta secondo le modalità previste dalla normativa ambientale, se le osservazioni del pubblico fossero state adeguatamente considerate nelle contodeduzioni amministrative, e se la Variante medesima fosse costruita su presupposti fattuali e giuridici coerenti con la normativa vigente. Pur in assenza della motivazione estesa nella documentazione fornita, il respingimento del ricorso implica che il collegio giudicante abbia ritenuto legittimi sia il procedimento amministrativo che il contenuto della Variante, rigettando le contestazioni mosse dalle ricorrenti come prive di fondamento in fatto e in diritto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Venus S.r.l. e Milanina S.r.l., stabilendo che la deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2017 di approvazione definitiva della Variante al PGT di Monza, insieme a tutti gli atti procedimentali connessi, ivi incluse le deliberazioni di adozione, il Rapporto Ambientale di V.A.S., la dichiarazione di sintesi finale e le controdeduzioni alle osservazioni, rimangono pienamente validi ed efficaci. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte supporterà i propri costi legali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo i termini di legge, consentendo al Comune di Monza di procedere alla piena implementazione della Variante al PGT senza ulteriori ostacoli giudiziali.

Massima

La Variante al Piano di Governo del Territorio, ove sottoposta a regolare procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con adeguata gestione delle osservazioni del pubblico e approvazione secondo le forme previste dalla legge, non è annullabile in sede amministrativa per semplici contestazioni di merito sul contenuto pianificatorio, essendo necessario provare vizi procedimentali sostanziali o illegittimità manifeste nei presupposti normativi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Monza n. 8 del 6 febbraio 2017, recante controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva della Variante al P.G.T., pubblicata sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi del 3 maggio 2017 n. 18;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Monza n. 53 del 7 luglio 2016 di adozione della Variante al Documento di Piano del P.G.T.;
- del Rapporto Ambientale di V.A.S.;
- della dichiarazione di sintesi finale di V.A.S. (PG 10717/2017);
- del parere motivato finale dell’Autorità competente di V.A.S. (PG 9321 del 20 gennaio 2017);
- degli elaborati di controdeduzioni alle osservazioni presentate e dei relativi criteri di controdeduzione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento o parere e/o atto di assenso o documento comunque connesso e/o presupposto del procedimento in questione, ivi incluse le Norme di P.G.T., degli atti del Documento di Piano (in estratto) e del Piano delle Regole.
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2017, proposto da
- Venus S.r.l. e Milanina S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Bruno Santamaria ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Galleria del Corso n. 2;
- il Comune di Monza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Bragante, Giancosimo Maludrottu e Paola Giovanna Brambilla e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa delle parti ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore del Comune di Monza, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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