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Sentenza n. 202302921/2023

Sentenza n. 202302921/2023

URBANISTICA - PGT - APPROVAZIONE VARIANTE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302921/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Gera Lario, in provincia di Como, ha approvato una variante al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 21 novembre 2016, successivamente adottata definitivamente con delibera n. 12 del 20 aprile 2017. La Provincia di Como, quale ente territoriale competente sul controllo di compatibilità urbanistica, aveva precedentemente emanato il provvedimento di valutazione di compatibilità della variante (determina n. 15 del 10 aprile 2017), formulando prescrizioni specifiche sulla riconduzione di tre ambiti di trasformazione alla rete ecologica prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). La Provincia ha contestato che il Comune non aveva recepito tali prescrizioni nella versione definitiva della variante al PGT, conformando invece la propria delibera in violazione delle indicazioni provinciali riguardanti tre specifici ambiti denominati "Fascia di rispetto stradale e Modifica n. 3", "Modifica n. 5" e "Modifica n. 9", ricadenti nella rete ecologica del PTCP. La questione è riemersa anche nella procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), dove la dichiarazione di sintesi dell'autorità procedente non aveva incorporato le medesime indicazioni regionali e provinciali sulla tutela della rete ecologica.

Il quadro normativo

La materia della pianificazione territoriale in Lombardia è disciplinata dalla Legge Regionale n. 12 del 2005, che prevede un sistema di pianificazione su più livelli: il PTCP a livello provinciale e il PGT a livello comunale. L'articolo 13 della L.R. n. 12/2005 stabilisce il procedimento di approvazione definitiva della variante al PGT, subordinandola al vaglio di compatibilità con il PTCP effettuato dalla Provincia. Le prescrizioni formulate dalla Provincia nel provvedimento di valutazione di compatibilità costituiscono vincoli ai quali il Comune deve uniformarsi, pena l'illegittimità della delibera comunale. La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) integra il procedimento di approvazione del piano e deve recepire le osservazioni e le prescrizioni formulate dalla Provincia, in quanto ente competente per le materie ambientali e paesaggistiche. La rete ecologica, sia regionale che provinciale, rappresenta un vincolo territoriale di rilievo costituzionale e sovranazionale, volta alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia consisteva nel determinare se il Comune fosse obbligato a recepire integralmente le prescrizioni provinciali relative alla rete ecologica anche quando queste comportassero una riduzione delle trasformazioni urbanistiche previste dagli ambiti di variante. La questione investiva il corretto rapporto gerarchico e di coordinamento tra pianificazione comunale e pianificazione provinciale, nonché la vincolatività delle prescrizioni formulate dalla Provincia nel provvedimento di valutazione di compatibilità. In particolare, era controverso se il Comune potesse approvar definitivamente una variante al PGT in disconformità alle prescrizioni provinciali, oppure se tale disconformità costituisse vizio formale e sostanziale determinante l'illegittimità della delibera. Era altresì rilevante se la mancata riconduzione degli ambiti di trasformazione alla rete ecologica del PTCP costituisse violazione dell'ordine gerarchico della pianificazione territoriale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la Provincia di Como, nel formulare le prescrizioni nel provvedimento di valutazione di compatibilità, aveva correttamente esercitato la propria competenza di controllo sulla compatibilità della variante del PGT con il PTCP, in particolare sotto il profilo della tutela della rete ecologica. Il collegio giudicante ha accertato che il Comune non aveva uniformato la delibera definitiva di approvazione della variante alle prescrizioni provinciali, ponendo così in essere un vizio procedurale e sostanziale gravissimo. La mancata riconduzione dei tre ambiti di trasformazione alla rete ecologica del PTCP determina un'incompatibilità verticale della pianificazione comunale rispetto a quella provinciale, violando il sistema gerarchico di pianificazione previsto dalla L.R. n. 12/2005. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'illegittimità si estendeva anche agli atti della procedura di VAS, in quanto la dichiarazione di sintesi non aveva recepito le indicazioni provinciali sulla rete ecologica, rendendo l'intero processo decisionale viziato e illegittimo nella propria formazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso della Provincia di Como e ha annullato la delibera n. 12 del 20 aprile 2017 del Consiglio Comunale di Gera Lario nella parte in cui non si uniformava alle prescrizioni provinciali contenute nella determina n. 15 del 10 aprile 2017. Ha altresì annullato la delibera di adozione della variante n. 28 del 21 novembre 2016 e gli atti della procedura di valutazione ambientale strategica nella parte in cui non recepivano le indicazioni provinciali sulla riconduzione degli ambiti di trasformazione alla rete ecologica del PTCP. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, e la sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa, vincolando il Comune a conformarsi alle prescrizioni provinciali in una nuova deliberazione.

Massima

La Provincia, nel valutare la compatibilità di una variante al PGT con il PTCP, ha il potere vincolante di formulare prescrizioni in materia di tutela della rete ecologica, e il Comune è obbligato a recepirle integralmente nella delibera di approvazione definitiva della variante, pena l'illegittimità del provvedimento comunale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Donatella Testini,	Consigliere
per l'annullamento
- della delibera n. 12 del 20 aprile 2017 del Consiglio Comunale del Comune di Gera Lario (CO), avente ad oggetto « Esame e controdeduzioni alle osservazioni, recepimento e controdeduzioni alle prescrizioni ed indicazioni regionali e provinciali. Approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gera Lario » e dei relativi atti ed elaborati costituenti la variante al Piano di governo del territorio (doc. 1), nella parte in cui non si uniformano a quanto prescritto dalla Provincia nel provvedimento di valutazione di compatibilità della variante del PGT con il PTCP, determina n. 15 del 10.04.2017 (doc. 2),  con riferimento a tre ambiti di trasformazione ricadenti nella rete ecologica del PTCP denominati  -Fascia di rispetto stradale e Modifica n. 3 - , - Modifica n. 5- Modifica n. 9;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento suddetto, compresa, in parte qua, la delibera n. 28 del 21 novembre 2016 del Consiglio Comunale del Comune di Gera Lario di adozione della variante al PGT (doc. 3);
- degli atti facenti parte del procedimento di valutazione ambientale strategica e anche della dichiarazione di sintesi finale dell'autorità procedente, espresso in data 14 aprile 2017 (doc. 4), nella parte in cui non recepiscono le indicazioni della Provincia di Como relative alla riconduzione dei suddetti ambiti di trasformazione ricadenti nella rete ecologica del PTCP alla rete ecologica stessa.
sul ricorso numero di registro generale 2253 del 2017, proposto da
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Condello, Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gera Lario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Dal Molin in Milano, piazza Armando Diaz, 7;
Regione Lombardia, Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola, Mca S.r.l., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gera Lario;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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