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Sentenza n. 202302579/2023

Sentenza n. 202302579/2023

URBANISTICA - ATTIVITÀ COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA - TRASFERIMENTO SEDE - INCOMPATIBILITÀ PGT - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302579/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Coop Lombardia Società Cooperativa ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Comune di Como al fine di contestare il rifiuto di trasferimento di un'autorizzazione commerciale per una media struttura di vendita (MSV) con attività alimentare e non alimentare. Nello specifico, la ricorrente aveva chiesto il trasferimento della propria autorizzazione dalla localizzazione presso via Giussani numero 60 a via Cecilio numero 4 nella medesima città di Como. Il Comune ha respinto la domanda attraverso due successive determinazioni del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Suap, rispettivamente del 1 settembre 2017 (determinazione numero 55/2017) e del 25 ottobre 2017 (determinazione numero 67/2017), entrambe conclude in senso negativo a esito di conferenza di servizi. La ricorrente ha contestato inoltre una norma specifica del Piano di Governo del Territorio del Comune (articolo 61 delle norme di attuazione) e ha avanzato una domanda di risarcimento del danno per quanto ritenuto illegittimo nei provvedimenti amministrativi.

Il quadro normativo

La materia del trasferimento delle autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita è disciplinata da normative statali e regionali, nonché dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici locali quali il Piano di Governo del Territorio. In questa vicenda rientrano le previsioni della legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e l'articolo 10bis della medesima legge che disciplina gli effetti della conclusione negativa della conferenza di servizi. Le norme di attuazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Como, in particolare l'articolo 61, costituiscono il parametro di legalità rispetto al quale valutare la legittimità dei provvedimenti di trasferimento delle autorizzazioni. Il procedimento amministrativo in questione è stato interamente retto dalle disposizioni del codice del processo amministrativo relative alla ricorribilità dei provvedimenti amministrativi e alle condizioni di ammissibilità dei ricorsi.

La questione giuridica

La controversia ruotava intorno alla legittimità del diniego opposto dal Comune di Como al trasferimento dell'autorizzazione commerciale della ricorrente da una localizzazione all'altra, nonché sulla conformità a legge dell'articolo 61 delle norme di attuazione del Piano di Governo del Territorio. La questione giuridica rilevante concerneva se le ragioni poste a fondamento del rifiuto della conferenza di servizi fossero sufficientemente motivate e se il procedimento fosse stato svolto nel rispetto delle norme procedurali applicabili. Inoltre, era questione di rilievo se la norma di pianificazione territoriale fosse in contrasto con i principi dell'ordinamento amministrativo e commerciale sovraordinato, rendendo discriminatorio il relativo effetto applicativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che nel corso del procedimento si fosse verificato un evento che ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse legittimo della ricorrente nel proseguimento della controversia. La circostanza che la sentenza non ne espone diffusamente i dettagli nella parte motivazionale disponibile suggerisce che il collegio giudicante ha accertato come il ricorso non fosse più suscettibile di incidenza pratica sulla posizione giuridica della ricorrente. Il giudice ha concluso nel senso che tale sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità idonea a precludere l'esercizio della funzione giurisdizionale anche nel merito della controversia. Tale conclusione è coerente con la consolidata giurisprudenza amministrativa che considera inammissibili i ricorsi quando l'interesse della parte è venuto meno durante il procedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, omettendo quindi il riesame nel merito delle due determinazioni del Comune di Como e della norma della pianificazione territoriale impugnate. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria che ne dispone il bilanciamento quando la soccombenza non appare prevalente da una parte soltanto. La sentenza è stata pronunciata dal collegio presieduto dal presidente Nunziata, con relatore il consigliere De Vita e estensore il primo referendario Papi, in data 18 ottobre 2023.

Massima

Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando nel corso del procedimento giudiziale viene meno l'interesse legittimo della parte ricorrente, perché la controversia cessa di incidere sulla sua posizione giuridica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- della determinazione n. 67/2017 reg. settore e n. 2134 reg. generale a firma del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Suap del Comune di Como, assunta in data 25.10.2017 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 25-26 ottobre 2017, avente ad oggetto “Domanda di trasferimento autorizzazione commerciale attività di media struttura di vendita (MSV) alimentare e non alimentare da via Giussani n. 60 a via Cecilio n. 4 presentata da Coop Lombardia Società Cooperativa a responsabilità limitata – C.F. e P. IVA 00856620158 – con sede in via Famagosta 0075 Milano, - prot. SUPRO 21272/30.05.2017: determinazione conclusione negativa conferenza di servizi e rigetto definitivo della domanda di trasferimento”;
- della determinazione n. 55/2017 reg. settore e n. 1722 reg. generale del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Suap del Comune di Como, assunta in data 01.09.2017 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 04.09.2017, avente ad oggetto “Domanda di trasferimento autorizzazione commerciale attività di media struttura di vendita (MSV) alimentare e non alimentare da via Giussani n. 60 a via Cecilio n. 4 presentata da Coop Lombardia Società Cooperativa a responsabilità limitata – C.F. e P. IVA 00856620158 – con sede in via Famagosta 0075 Milano, - prot. SUPRO 21272/30.05.2017: - determinazione chiusura negativa conferenza di servizi – e rigetto della domanda con gli effetti dell'art. 10bis legge 241/1990”;
- unitamente ad ogni altro atto ad essi preordinato, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare unitamente alle comunicazioni, note, pareri in essi richiamati ed agli stessi allegati, nei limiti in cui gli questi siano pregiudizievoli per la posizione della ricorrente (con esclusione, pertanto, della nota ARPA class. 6.5, fascicolo 2017.4.52.15).
e per l'annullamento, previa sospensione
ove occorra
- dell'art. 61 delle n.d.a. del vigente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13.06.2013 pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 del 18.12.2013 e successiva Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 11.07.2016 pubblicata sul B.U.R.L. n. 42 del 19.10.2016, in parte qua.
Con condanna del Comune di Como al risarcimento del danno.
sul ricorso numero di registro generale 2674 del 2017, proposto da Coop Lombardia Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Carù e Micaela Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Micaela Chiesa in Milano, Via dei Piatti, 11;
Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Marciano, Chiara Piatti e Marilisa Ogliaroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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